Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1465 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20721/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE del 01/07/2014, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di R.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1033/22/2014, depositata in data 24/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del R., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versatale all’Erario, nell’anno 2001, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 30333/2011, di pregressa decisione d’appello), confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che, in applicazione del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, sulle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento, quale risultante da “certificazione ENEL”, “non contestata dall’Ufficio”, malgrado suo specifico onere, dovendo poi ritenersi “ininfluente il fatto che gli Enti suddetti responsabili della “gestione PIA operassero specificamente in campo finanziario, trattandosi in ogni caso di reddito di capitale”, deve essere applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6, con conseguente debenza, da parte dell’Ufficio, dell’importo di Euro 152.474,08. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 384 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che i giudici della C.T.R. non hanno applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, verificando l’effettivo impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato, limitandosi a quantificare erroneamente il rendimento sulla base della certificazione Enel, priva di valenza probatoria. Con il secondo motivo, viene poi denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 384 c.p.c., artt. 2697 c.c. e segg., art. 115 c.p.c., L. n. 482 del 1985, art. 6, lamentando la ricorrente che il contribuente non aveva, in sede di merito, neppure allegato che i contributi confluiti nel Fondo PIA fossero stati investiti nei mercati finanziari e che esso Ufficio ha sempre contestato la sussistenza del diritto al rimborso, cosicchè non era necessaria la specifica contestazione anche della suddetta certificazione.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.

Invero, anzitutto, quanto alla affermata non contestazione da parte dell’Ufficio delle risultanze della certificazione Enel prodotta dal contribuente, questa Corte (Cass. 29613/11) ha già precisato che “il difetto di specifica contestazione dei conteggi alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fitti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SSUU 761/02)” e che “per altro verso, il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06)”.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 13642/2011, richiamata dall’ordinanza n. 30333/2011.

Occorre, al riguardo, richiamare anche quanto, di recente, affermato da questa Corte in materia (Cass. 11941/2016): “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica ai contribuenti che, come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale, FONDENEL o PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengono dalla liquidazione del rendimento di polizza, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato dalle Sezioni Unite” il rendimento netto del capitale accantonato”, vale a dire quello imputabile alla gestione delle risorse da parte del Fondo”.

Ora, nella decisione impugnata, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, nella qualità, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato “il rendimento di gestione” conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%. Invero, i giudici d’appello si sono limitati a rinviare al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di “investimenti effettuati dal gestore sul mercato”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglitnento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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