Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14649 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2866/2019 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio

Cesare n. 95, presso lo studio dell’avvocato Magrini Sabrina che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mengucci Mauro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.I., proveniente da terra nigeriana ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Con decreto depositato in data 4 dicembre 2018, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso.

3.- Il decreto ha ritenuto – con riferimento alle richieste formulategli dal richiedente e al narrato da questi esposto – che le relative “dichiarazioni restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata”; che, secondo quanto riferiscono le fonti (EASO; UNHCR), la Nigeria presenta effettivamente zone interessate da violenze, atti terroristici, rapine e “ferocia dei culti”, ma che ciò avviene in territori “distanti” dall’area di provenienza del richiedente; che, in punto di protezione umanitaria, “non si riscontrano condizione di vulnerabilità” nella persona del richiedente e che, comunque, la “formulazione di un’istanza di protezione a distanza di molti anni rispetto all’arrivo non può essere valutata favorevolmente, poichè è indice della carenza di un timore concreto e attuale in caso di rientro”.

4.- Avverso questo provvedimento O.I. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, per rilevare che il giudice del merito non ha tenuto conto del fatto che l’Abia State, zone di provenienza del richiedente, è afflitto da una situazione di “devastazione ambientale”, come specialmente provocata dall’attività svolta dalle compagnie petrolifere operanti nell’area. Neppure ha valorizzato – si prosegue – il fatto che nella zona del delta del (OMISSIS) non mancano degli “attacchi terroristici da parte di B.H.”.

Da ciò si trae la conclusione che, nella specie, ricorrono gli estremi previsti dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

6.- Il primo motivo non può essere accolto.

Esso non si confronta con la motivazione addotta – in punto di protezione sussidiaria – dal decreto impugnato. Nel senso che il motivo non viene a contestare l’attendibilità delle fonti richiamate nel decreto, nè l’attualità delle medesime, nè la ragionevolezza e plausibilità della motivazione conseguentemente svolta dal giudice.

Sì che, in definitiva, il motivo intende sollecitare una nuova disamina degli elementi materiali della fattispecie, chiedendo lo svolgimento di un giudizio che è per contro precluso all’esame della Corte.

7.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la protezione umanitaria, assumendo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Nel suo contenuto, il motivo contesta, prima di tutto, l’affermazione del Tribunale per cui il ricorrente avrebbe fatto trascorrere “troppo tempo” tra il suo ingresso in Italia e la presentazione di una domanda di protezione: nei fatti, il richiedente ha chiesto e ottenuto, già nel 2012, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Successivamente, il questore della provincia di Pesaro e Urbino gli ha negato il rinnovo: il relativo provvedimento, tuttavia, è stato impugnato avanti al TAR Marche, con giudizio che attualmente è in corso.

Il motivo lamenta, inoltre, il fatto che il Tribunale di Ancona non abbia dato alcun peso alla pur avvenuta integrazione sociale del richiedente, che in questo torno di anni svolge attività di ambulante con regolare licenza rilasciata dal Comune di Pesaro e che da questa attività tare un reddito sufficiente per potersi mantenere in modo dignitoso.

Rileva, ancora, che il Tribunale ha omesso altresì di considerare che in Nigeria non ha nessun affetto o legame, colà essendo sempre vissuto di elemosina. In Italia, per contro, vive un suo fratello maggiore (anche con moglie e figli), che è l’unico suo parente in vita e che da sempre costituisce il punto di riferimento reale della sua esistenza.

8.- Il secondo motivo di ricorso merita di essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sezioni Unite, 24 settembre 2019, n. 29459), in relazione al tema della protezione umanitaria il giudice del merito deve comunque provvedere a svolgere il giudizio comparativo tra la situazione attuale del richiedente e quella che incontrerebbe in caso di rimpatrio.

Ora, questo giudizio va svolto, naturalmente, non in già secondo linee astratte, ma facendo invece diretto e specifico riferimento a tutte le caratteristiche che risultano connotare la fattispecie che è concretamente in analisi.

Il giudice del merito, per contro, non ha preso in considerazione alcuna della nutrita serie di dati e circostanze sopra richiamata. Non può essere dubbio, d’altra parte, che i detti dati si pongano quali tratti costitutivi e conformativi del detto giudizio di comparazione.

9.- Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata – per il solo tema della protezione umanitaria, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo. Cassa, per quanto di ragione, il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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