Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14649 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29915/2011 proposto da:

T.E., ((OMISSIS)) e T.M.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FONTI

DEL CLITUNNO 25, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMODIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SPANO’

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1596/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2011, R.G.N. 4067/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione del gennaio 2004, R.R. esperì azione revocatoria ordinaria contro il coniuge T. E. e gli aventi causa da quest’ultimo, T.M. e T. P.M., sostenendo che gli atti di compravendita da costoro posti in essere ( E. aveva, infatti, venduto alla sorella M. la quota del 50% di un’unità immobiliare oggetto di comunione ordinaria sita in (OMISSIS) e al padre P.M. un motociclo ed una autovettura) avessero recato pregiudizio alle sue ragioni creditorie, avendo l’attrice avviato processo per la separazione personale giudiziale e vantando nei confronti del marito crediti per più titoli.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che fossero dichiarati estinti i crediti vantati dalla R. per avvenuta compensazione con i crediti del marito, altresì avanzando richiesta di rendiconto per avere l’attrice gestito e incassato, in virtù di un mandato conferitole dopo il matrimonio, i proventi derivanti dall’attività professionale di medico dentista svolta, a partire dal 1995 e per diversi anni, dal coniuge presso l’Associazione Medidental.

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza del maggio 2006, accolse la domanda attorea limitatamente all’atto dispositivo con il quale T.E. aveva venduto alla sorella la quota dell’immobile, respingendola per il resto e compensando interamente le spese del grado.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione T.E. e M., che, nel contraddittorio con la R.R., la Corte di appello di Milano rigettava con sentenza resa pubblica il 30 maggio 2011.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale evidenziava, anzitutto, che la R. vantava crediti per oltre Euro 143.000,00 in forza dell’attività lavorativa svolta presso la Associazione Medidental tra il novembre 1995 e l’ottobre 2002, per i quali il T., in quanto “amministratore unico e direttore sanitario della medesima”, rispondeva ai sensi dell’art. 38 cod. civ. A ciò si aggiungevano crediti per oltre Euro 42.000,00 a titolo di assegno di mantenimento da separazione personale, nonchè per oltre Euro 18.000,00 in ragione di fideiussione dalla stessa attrice rilasciata in favore della Medidental.

Il giudice di appello osservava, quindi, che l’azione revocatoria poteva ben essere proposta anche a sostegno di crediti litigiosi, accertati o da accertarsi in altra sede; inoltre, quanto alla disponibilità del patrimonio del T. da parte della moglie e le ragioni creditorie vantate dall’uno verso l’altra e opposte in compensazione, si trattava di profili, per un verso, compresi nell’ambito del giudizio di separazione personale instaurato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, “competente in via esclusiva… per litispendenza” e, per altro verso, tali da non configurare “i requisiti ex art. 36 c.p.c., o ex art. 295 c.p.c.”, giacchè la R. non aveva agito per il pagamento di somme in suo favore in virtù dei crediti vantati, bensì per ottenere che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio.

2.2. – La Corte di appello escludeva, poi, che vi fosse chiara evidenza dei dedotti pagamenti “dei debiti contratti per la costruzione della casa coniugale e da tempo scaduti”, soggiungendo che neppure risultava “in concreto” che l’alienazione dell’immobile fosse stata l’unico mezzo, per T.E., siccome privo di altre risorse, per procurarsi il denaro per l’adempimento dei predetti debiti.

2.3. – Quanto, poi, all’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, T.M., il giudice di secondo grado precisava che l’atto di compravendita dell’unità immobiliare era stato stipulato il 4 marzo 2003 e registrato il 18 marzo 2003, “mentre i titoli delle ragioni di credito vantate dall’appellata (erano) indiscutibilmente di data anteriore”.

Premesso, quindi, che “la prova della consapevolezza di recare pericolo di danno agli interessi dei creditori” poteva essere fornita anche con presunzioni, la Corte ambrosiana osservava che non era contestato il valore dell’immobile (di mq 48) nella misura di Euro 130.000,00, là dove, poi, stante le “travagliate e non dissimulate all’esterno” vicende della separazione personale dei coniugi T.-

R., era da ritenersi presumibile che l’acquirente, sorella del debitore alienante, fosse consapevole, all’epoca del rogito, della crisi matrimoniale in cui versava il fratello e delle pretese economiche della R. nei confronti di costui.

Sicchè, era da reputarsi sufficientemente provato l’anzidetto requisito soggettivo in capo al terzo acquirente proprio in ragione del legame di parentela tra il debitore e il suo avente causa, dalla sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato dell’immobile, nonchè dalla trasformazione della quota di proprietà immobiliare del debitore in denaro.

2.4. – A confutazione poi delle censure di contraddittorietà ed irragionevolezza degli argomenti a supporto della decisione di primo grado rispetto alle risultanze istruttorie, la Corte territoriale nuovamente evidenziava: che il T. ben poteva essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 38 c.c., dei crediti della R. verso la Medidental; che tali crediti di lavoro erano comunque estranei al petitum “del presente giudizio”, vertente sulla ben diversa azione revocatoria proposta dalla creditrice (che, dunque, non poteva reputarsi rinunziante rispetto a detti crediti per il solo fatto di non aver “concluso sul punto in primo grado”); che, quanto ai profili del pagamento di debiti scaduti, della compensazione del credito alimentare, della diminuzione della garanzia patrimoniale e della scientia damni, essi erano stati già esaminati e respinti in precedenza.

2.5. – Il giudice di appello escludeva, poi, che gli appellanti avessero allegato uno specifico pregiudizio derivante dalla circostanza che la sentenza di primo grado aveva ordinato al direttore dell’agenzia del territorio di trascrivere e di annotare la sentenza in favore dell’attrice e in danno dei convenuti, pur in mancanza di apposita domanda dell’attrice.

2.6. – La Corte ambrosiana riteneva, inoltre, infondata la doglianza sul mancato esame, da parte del primo giudice, in violazione delle norme di rito in tema di litispendenza e/o continenza, delle domande incidentali e riconvenzionali proposte dai convenuti, giacchè dette domande dipendevano “da titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda e non risulta(va) evidenziato un collegamento obiettivo che implic(asse) l’opportunità di trattazione e decisione simultanea, in particolare tra revocatoria ordinaria e rendiconto”.

Peraltro, neppure era sostenibile che, in base alle risultanze probatorie, che la pretese creditorie della R. fossero, “all’evidenza”, “infondate o estinte per compensazione”.

2.7. – Quanto, poi, alle censure di omessa motivazione e/o motivazione apparente sia sul fatto che l’appellata detenga l’intero patrimonio dell’appellante, sia sull’eventus damni, il giudice di secondo grado ribadiva che era corretta la decisione di primo grado là dove aveva “espunto le ragioni creditorie poste in compensazione dall’appellante…, così come quelle attinenti il rendiconto, poichè estranee a quelle del contendere”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente T.E. e T.M. sulla base di sette motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata R.R..

In base all’ordinanza interlocutoria n. 19398 del 2013 di questa Corte, la causa veniva rimessa in pubblica udienza a seguito della verifica positiva della rituale notificazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata “incongruenza e carenza di motivazione della sentenza d’appello, in merito alle ragioni di credito vantate dalla sig.ra R.R.”.

La Corte d’appello non avrebbe correttamente analizzato gli argomenti e le prove addotte (su cui il ricorso si sofferma) contro le pretese creditorie dell’attrice (credito alimentare, credito da attività lavorativa ed esborsi nei confronti della Banca Popolare di Crotone), sul cui presupposto è stata esperita l’azione revocatoria ordinaria, affermando la sussistenza di voci di credito per oltre Euro 200.000,00, là dove di esse non sarebbe dimostrato nè il quantum, nè l’an. Quanto, poi, all’altro presupposto per la corretta instaurazione della domanda di revocatoria, i ricorrenti argomentano circa l’insussistenza dell’eventus damni, non avendo l’alienazione immobiliare di T.E. arrecato alcun nocumento alla garanzia patrimoniale dei crediti vantati dalla R., la quale deteneva ed amministrava “ab origine tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare”, tanto che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 17/23 novembre 2011, ha condannato la stessa R. al pagamento della somma (da determinarsi con c.t.u.) “equivalente alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione dell’immobile (cioè (OMISSIS))”, ammontante “a centinaia di migliaia di Euro”.

La Corte d’appello avrebbe, quindi, omesso di considerare gli elementi probatori addotti dai convenuti, da cui emergeva il difetto di sussistenza sia del credito in capo all’attrice, sia dell’eventus damni, quali requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c..

2. – Con il secondo mezzo si lamenta “assenza di motivazione della sentenza d’appello in relazione all’ampia documentazione prodotta a dimostrazione del fatto che il dr. T. T. era – come è –

creditore della R.”.

I ricorrenti ribadiscono che la fondatezza delle loro controdeduzioni (sulla posizione creditoria di T.E. nei confronti della moglie; sulla rilevante capienza e sufficienza del patrimonio del debitore quale garanzia dei crediti vantati dalla R., che peraltro lo deteneva; sulla mancanza di pregiudizio derivante dall’atto dispositivo; sull’utilizzo del ricavato della compravendita per adempiere debiti scaduti) poteva essere desunta dalla valorizzazione delle loro allegazioni documentali e dal comportamento processuale delle parti, in virtù del principio di non contestazione.

La Corte d’appello non avrebbe debitamente considerato tali significativi dati di indagine e, anzi, ove considerate insufficienti le prove così fornite, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 437 c.p.c., all’acquisizione di ulteriori elementi d’ufficio.

A ciò non avrebbe ostato alcuna preclusione o decadenza poichè si trattava di fatti puntualmente dedotti nell’atto di costituzione e di risposta in primo grado: la prova “nuova” disposta d’ufficio avrebbe avuto l’esclusiva funzione di approfondimento di fatti già dedotti.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata “violazione del dovere di motivazione delle sentenze (artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.) sulla pretesa diminuzione della garanzia patrimoniale del credito di R.R., in relazione alla consistenza del patrimonio del debitore dr. T.E.”.

La Corte territoriale non avrebbe motivato sul fatto che l’atto di compravendita, avente ad oggetto “l’alienazione della quota di proprietà (50%) del piccolo appartamento di (OMISSIS)”, non avrebbe affievolito in maniera apprezzabile la consistenza del patrimonio di T.E., che era tale da non esporre ad alcun rischio le pretese creditorie, anche future, della R..

3.1. – I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

E’ principio consolidato che l’azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.

Avendo, infatti, l’art. 2901 c.c., accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, dunque, idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le altre, Cass., 5 marzo 2009, n. 5359; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893).

Sotto altro profilo, va evidenziato che a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (tra le altre, Cass., 15 luglio 2009, n. 16464; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25733).

Ciò premesso, le censure dei ricorrenti non scalfiscono la decisione assunta dalla Corte territoriale (cfr. anche sintesi ai pp. 2.1. e ss. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia) che, sulla scorta dell’esame delle risultanze probatorie acquisite, ha evidenziato, in armonia con i principi giuridici innanzi rammentati e con motivazione sufficiente e congrua, la consistenza plausibile dei crediti (alimentari, da attività lavorativa e per esborsi nei confronti di istituti bancari), anche litigiosi, della R., nonchè la obiettiva “valenza lesiva” delle ragioni creditorie della alienazione del cespite immobiliare del marito, dando così contezza della sussistenza dei presupposti oggettivi dell’azione revocatoria ordinaria esperita.

Del resto i ricorrenti, senza tener conto dei principi di diritto sopra evidenziati, insistono a contestare l’esistenza di una effettiva posizione creditoria della R., adducendo a contrasto pretese creditorie di segno opposto oggetto di diversi giudizi, là dove la stessa Corte di appello ha evidenziato proprio siffatto aspetto peculiare, rimasto solo sfiorato dalle critiche mosse con il ricorso.

Ricorso che, invero, si incentra, in modo inammissibile, sulla riproposizione delle difese svolte in appello, mancando di aggredire intrinsecamente i ragionamenti svolti dal giudice di appello, altresì prospettando la personale versione dei ricorrenti sui fatti e sugli esiti probatori, anche sulla scorta della evocazione di disposizioni (art. 437 c.p.c.) eccentriche rispetto al theme decidendum (anche per ciò che concerne il rito adottato, che non è quello del “lavoro”).

Del resto, l’atto di impugnazione in questa sede è solo apparentemente specifico e rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè, sebbene indichi la numerazione dei documenti che assume a fondamento delle doglianze, manca, tuttavia, in riferimento ad una buona parte di essi, di darne contezza, anche per sintesi, dei contenuti rilevanti, nè opera una effettiva localizzazione, in riferimento alla sede processuale ed allo stesso corpo del documento.

4. – Con il quarto mezzo è dedotta la erroneità e la illogicità della sentenza di appello in riferimento alla “irrevocabilità della vendita della quota immobiliare e l’utilizzo della somma ricavata dalla vendita per il pagamento di un debito del dr. T.E.”.

La Corte ambrosiana non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e le richieste di assunzione di prove testimoniali volte a dimostrare il nesso di strumentalità tra la compravendita immobiliare oggetto di causa e il pagamento di debiti scaduti, poichè il ricavato della prima era finalizzato ad estinguere posizioni debitorie pregresse di T.E..

Il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad affermazioni immotivate ed apodittiche, mancando di considerare anche l’assenza di contestazione, da parte della R., delle somme riportate nelle quietanze di pagamento, ciò equivalendo “ad ammissione e/o riconoscimento dei crediti riportati in dette quietanze”.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta “errata e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, punto 1”.

La Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza dell’adempimento di debiti scaduti tramite l’alienazione dell’immobile oggetto di revocatoria, non avrebbe considerato una serie di fatti e cioè: che la R. aveva continuato a detenere l’intero patrimonio immobiliare e mobiliare del coniuge, il quale ben avrebbe potuto essere utilizzato per estinguere i predetti debiti scaduti; la condotta diffamatoria della R. avrebbe notevolmente inciso sull’attività professionale del T., il quale, intaccato nella sua onorabilità e nel suo prestigio, avrebbe visto drasticamente ridursi i suoi compensi lavorativi; che non era necessaria la previa messa in mora trattandosi di obbligazioni pecuniarie da estinguersi presso il domicilio del creditore; che esso T. non aveva altra risorse per estinguere i debiti, se non provvedere alla vendita dell’immobile.

5.1. – Il quarto e quinto mezzo, da esaminarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

E’ risalente (Cass., 10 agosto 1962, n. 2555; Cass., 18 luglio 1974, n. 2157) l’affermazione di principio per cui ad escludere la revocatoria di un’alienazione da lui compiuta non basta che il debitore provi l’esistenza di altro debito già scaduto, ma occorre la prova che il debitore non aveva altra possibilità per soddisfare tale debito e che quindi la alienazione da lui compiuta dipese esclusivamente da tale necessità. Ciò che, più di recente, si è inteso ribadire e precisare (anche in relazione alla vendita di beni) affermandosi che l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., 7 giugno 2013, n. 14420).

In tale prospettiva si colloca la sentenza impugnata (cfr. anche sintesi al p.2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede), che ha ritenuto insussistente la prova, in concreto, che la vendita da parte del T. fosse l’unico mezzo per procurarsi denaro per adempiere ai debiti scaduti, quale ratio decidendi che, come tale, non è attinta funditus dalle doglianze di parte ricorrente, che (anche per ciò concerne la mancata ammissione della prova testimoniale, peraltro senza che sia riportato il contenuto dei relativi capitoli, al fine di potersene vagliare la pertinenza e decisività) ruotano intorno al nesso di strumentalità tra vendita e pagamento dei debiti scaduti, ma non già sul punto, specificamente rilevato dal giudice del merito, della prova sulla esclusività della stessa vendita quale mezzo per soddisfare il predetto scopo, in assenza di altre risorse in capo al debitore alienante.

6. – Con il sesto mezzo è prospettato vizio di “carenza ed incongruenza della motivazione in ordine alla pretesa complicità (scientia fraudis) di T.M. nell’operazione immobiliare riduttiva delle garanzie patrimoniali di Dr. T.E.”.

La Corte ambrosiana non avrebbe adeguatamente motivato in punto di sussistenza della cd. scientia fraudis in capo a T.M., mancando di considerare che il terzo acquirente, per quanto potesse essere a conoscenza delle turbolenze personali legate alla crisi matrimoniale in cui versava il fratello, non poteva di certo avere piena contezza delle relative questioni patrimoniali, palesando, comunque, un evidente interesse ad acquistare la restante quota dell’immobile nel quale abitava. Il giudice di secondo grado avrebbe errato anche a stimare come irrisorio il valore del bene, peraltro invertendo l’onere della prova a carico degli stessi convenuti.

Nè la Corte territoriale avrebbe motivato correttamente sulla sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni, avendo fatto ricorso a presunzioni, là dove si trattava di “circostanze gravi che andavano dimostrate mediante gli ordinari mezzi di prova, cioè CTU, documenti e testimonianze”, mentre, per contro, la stessa R. non avrebbe fornito dimostrazione dei presupposti necessari per agire in revocatorio ai sensi dell’art. 2901 c.c..

6.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

E’ inammissibile là dove denuncia un vizio di motivazione in ordine alla cd. scientia fraudis, ossia alla “complicità” del terzo acquirente (la sorella del debitore alienante), prescindendo dalla stessa ratio decidendi della sentenza impugnata che ha espressamente indicato (cfr. anche sintesi al p.2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede), l’anteriorità dei crediti tutelati in revocatoria rispetto all’alienazione pregiudizievole, con ciò escludendo (correttamente) la rilevanza della “complicità” del terzo, essendo sufficiente la sola consapevolezza (cd. scientia damni) che questi abbia di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie (tra le altre, Cass., 30 giugno 2015, n. 13343).

E’ infondato là dove censura il ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza di prova sulla scientia damni in quanto fondato su presunzioni, giacchè la dimostrazione di siffatto atteggiamento soggettivo può essere fornita proprio tramite la prova per presunzioni, alla stregua di un apprezzamento devoluto al giudice di merito che rimane incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., 17 agosto 2011, n. 17327; Cass., 30 dicembre 2014, n. 27546). Incensurabilità ravvisabile nella specie, poichè la Corte territoriale, con motivazione sufficiente (nella indicazione e scelta delle emergenze probatorie sorreggenti la decisione) e plausibile (nelle argomentazioni esibite), ha fondato l’inferenza del fatto ignoto (la scientia danni) dai fatti noti concernenti le vicende personali dei coniugi separati (“non dissimulate all’esterno”), lo stretto rapporto di parentela tra debitore alienante e terzo acquirente (sorella del primo) e la stima del valore di mercato dell’immobile alienato (non efficacemente contestata dai convenuti), da cui la sproporzione con il prezzo della vendita, ancorato al solo valore della rendita catastale (cfr. anche sintesi al p.2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede).

7. – Con il settimo mezzo è dedotta la mancanza di “logica motivazione” nel rigetto delle doglianze avverso “l’ordine del Tribunale di iscrizione della revoca nei registri immobiliari”.

In sede di appello gli odierni ricorrenti avevano prospettato vizi di ultra ed extra petita per avere il Tribunale ordinato di trascrivere e/o annotare la sentenza di primo grado in favore dell’attrice e in danno dei convenuti.

Sul punto, la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare, limitandosi a rilevare un difetto di interesse degli appellanti a sollevare la questione, che, invece, sarebbe indubbio, poichè la trascrizione dell’atto anzidetto era senz’altro pregiudizievole per i fratelli T., tant’è che in base a tale trascrizione ha preso avvio una procedura esecutiva immobiliare dinnanzi al Tribunale di Milano.

7.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso aggredisce la sentenza impugnata sul piano del vizio motivazionale, là dove semmai era una ipotetica violazione di norma di diritto (non evocata) a dover sostanziare la censura sul presunto errore del giudice di merito.

Peraltro, i ricorrenti mancano anche di evidenziare, a fronte del rilievo sulla mancata allegazione del pregiudizio derivante dalla annotazione della sentenza, se una siffatta specifica allegazione fosse stata effettuata già in sede di merito, non essendo più ammissibile in questa sede di legittimità (là dove, in ogni caso, la deduzione veicolata in ricorso è oltremodo generica e sfornita di qualsivoglia supporto dimostrativo).

Ciò senza considerare che, a fronte di annotazione di sentenza favorevole su domanda oggetto di trascrizione (nella specie, concernente azione revocatoria ex art. 2901 c.c.), questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., 20 maggio 1966, n. 1295, in fattispecie riguardante l’ordine officioso di provvedere alla trascrizione e annotazione della sentenza) che “non sussiste vizio di extra petizione quando il giudice, accertata, con piena aderenza alla domanda, la concreta volontà di legge regolante la fattispecie, dichiara, ai fini dell’esecuzione ex officio che la sentenza comporta, sia per la completa attuazione della tutela invocata dalla parte vittoriosa, sia in considerazione dei connessi interessi di ordine pubblico, gli effetti che ex lege derivano dalla pronuncia giurisdizionale sul rapporto controverso e che non siano disponibili dalle parti”.

8. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimata R.R. che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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