Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14649 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

COMUNE DI SPOLTORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. LEONE Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Monte Zebio, n. 9, presso e nello studio dell’Avv. Giorgio De

Arcangelis;

– ricorrente –

contro

BARBUSCIA AUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. D’INNOCENZO Paola, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1226 in data 16

dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Pescara, con sentenza in data 24 aprile 2007, ha accolto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Barbuscia Auto avverso i verbali di violazione dell’art. 180 C.d.S. (ossia per non a-vere ottemperato senza giustificato motivo, nella qualità di proprietaria dei veicoli, all’invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di chi, in data 16 novembre 2005, fosse alla guida delle autovetture al momento delle contestate violazioni della guida con superamento dei limiti di velocità).

La pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Pescara, con sentenza del 16 dicembre 2008.

Il Tribunale ha ritenuto di non potere muovere rimproveri alla s.r.l.

Barbuscia Auto per non essere stata in grado di ricordare chi fosse alla guida dei mezzi dopo alcuni mesi dalla infrazione, in considerazione della estesa cerchia di persone potenziali utilizzatrici dei mezzi stessi e della ulteriore considerazione della insussistenza di norme prevedenti la tenuta di registri contenenti i dati degli utilizzatori dei mezzi stessi.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune di Spoltore ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 aprile 2009, sulla base di due motivi.

L’intimata società ha resistito con controricorso.

Il secondo motivo (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, in concorso ed esplicazione dei principi della colpa generica incombenti sul soggetto proprietario di autoveicoli desumibili dagli artt. 2049, 2051 e 2054 cod. civ.) è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata si è discostata dal principio – recentemente ribadito, in fattispecie analoga, da Cass., Sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 12842 – secondo cui in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa; e l’inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

Resta assorbito l’esame del primo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente considerato che la richiesta di comunicazione dei nominativi dei conducenti le autovetture era avvenuta a distanza di quattro-cinque mesi dalla contestazione delle infrazioni, laddove invece essa era stata effettuata a meno di trenta giorni da tale avvenimento. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione in Camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente fondato”.

Lette le memorie di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che la memoria della parte ricorrente non si confronta con il precedente specifico di questa Corte, richiamato nella proposta di definizione del relatore, relativo ad una fattispecie nella quale proprietaria dell’autoveicolo era una società;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui alla relazione e la sentenza impugnata va cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Pescara, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pescara, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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