Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14649 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10140-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3095/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.G., titolare dell’omonima ditta individuale, impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio accertava che, per l’anno 2004, l’ammontare dei ricavi dichiarati era inferiore a quello derivante dall’applicazione dello studio di settore.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso ritenendo che l’Ufficio si era limitato ad utilizzare in maniera acritica lo strumento dello studio di settore e non aveva tenuto in considerazione la peculiarità dell’attività del ricorrente.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello in quanto con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate non aveva confutato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che aveva censurato l’atto di accertamento per non aver tenuto conto della peculiarità dell’attività esercitata e della contrazione dei ricavi del settore rispetto anche all’ubicazione dell’attività medesima.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR, male interpretando l’atto di appello, dell’Ufficio, erroneamente affermato che i motivi di censura non abbiano investito le ragioni dell’impugnata sentenza.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 427 del 1993, della L.n. 146 del 1998, art. 10, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto dirimenti l’ubicazione dell’impresa e la peculiarità dell’attività esercitata senza confutare le prove rigorose che il contribuente avrebbe dovuto fornire a sostegno.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 L’Agenzia delle Entrate ha riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza, lo stralcio della motivazione della sentenza della CTP di Cosenza dal quale si evince che la ratio decidendi che sorregge la pronuncia di accoglimento del ricorso e, conseguente, annullamento dell’accertamento, è costituita dalla carenza di motivazione dell’avviso per non aver l’Ufficio tenuto conto: a) della peculiarità dell’attività esercitata, b) della contrazione dei ricavi del settore rispetto anche all’ubicazione dell’attività; c) dalla circostanza che la ditta superata la crisi che aveva caratterizzato l’anno oggetto dell’accertamento, nel 2005 risultava perfettamente congrua agli studi di settore.

2.2 Nell’impugnata sentenza si afferma che l’appellante non avrebbe confutato le ragioni, ritenute dirimenti, di accoglimento del ricorso sopra indicate.

2.3 La lettura del motivo di appello, trascritto nel ricorso, consente di affermare che l’Ufficio ha criticato le argomentazioni contenute nell’impugnata sentenza; in particolare veniva censurata la mancata prospettazione e documentazione da parte del contribuente di fatti tali da comportare una rivisitazione dei risultati dello studio e, segnatamente, degli elementi concreti rappresentativi di una situazione di difficoltà nello svolgimento dell’attività ed idonei a giustificare sia lo scostamento sia la mancanza di adeguata remunerazione dell’attività esercitata e veniva evidenziata la circostanza che la territorialità era già stata considerata nello studio di settore

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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