Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14648 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 26/05/2021), n.14648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17950/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Chisimaio, n. 29

presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- I.A., proveniente dalla terra del (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Crotone, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento depositato in data 30 aprile 2019, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il ricorso.

La decisione ha ritenuto che la ragione dell’espatrio sia stata “esclusivamente di carattere economico”, “peraltro con riferimento assolutamente generico a un debito non ancora estinto”. Ha poi escluso, anche richiamando fonti risalenti al 2017, la presenza nella terra del Bengala di un conflitto armato rilevante nella prospettiva del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Con riguardo alla protezione umanitaria, inoltre, il Tribunale ha riscontrato che il richiedente soffre di “sordità bilaterale con utilizzo di apparecchio acustico”, per affermare che “tale stato seppure patologico non costituisce prova di una particolare condizione di vulnerabilità personale”: “il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute”.

2.- Avverso questa decisione I.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero resiste, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- I motivi di ricorso svolti nel ricorso riguardano tutti la decisione assunta dal Tribunale calabrese in tema di protezione umanitaria.

Col primo motivo, si assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 3, commi 4 e 7, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Nella sostanza, il motivo rimprovera alla decisione di non avere considerato che la “situazione medica del ricorrente non è semplicisticamente che non sente”; nei fatti, la “sua condizione integra una evidente vulnerabilità del soggetto, che non si è mai potuto curare in modo appropriato”. Più in particolare, egli è “sordo da circa 5 anni”; “non riesce a sentire completamente da un orecchio e relativamente dall’altro”; utilizza un apparecchio acustico, ma riesce a sentire molto poco”. “Tale apparecchio acustico gli è stato prescritto solo poco tempo fa in Italia”; la “sanità in Bangladesh è privata” e perciò risulta concretamente fruibile soltanto dai ceti abbienti.

Col secondo motivo, il ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Nella sostanza, il motivo censura la decisione del Tribunale, perchè questa non ha tenuto conto della grave violazione dei diritti fondamentali – nella specie, del diritto alla salute – che attualmente si consuma in (OMISSIS).

Col terzo motivo, il ricorso assume la violazione dell’art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 286 del 1998. Con questa doglianza, il ricorso segnala che la decisione impugnata non ha operato alcuna valutazione comparativa – in generale, come pure con specifico riferimento alla menomazione uditiva che affligge il richiedente – tre le condizioni rapportabili al medesimo in Italia e quelle a cui questi sarebbe esposto nel caso fosse rimpatrio in Begala.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

5.- In proposito va prima di tutto ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la menomazione fisica, eventualmente sofferta dal richiedente, rientra pieno titulo – com’è naturale, del resto, attesa se non altro l’importanza da riconoscere propria del diritto alla salute – tra le situazioni idonee a integrare la sussistenza dei “seri motivi di carattere umanitario”, di cui all’art. 5 comma 6 T.U.I. (cfr., per tutte, Cass., 3 luglio 2020, n. 13765).

Per altro verso, è pure da riscontrare che la condizione di menomazione uditiva, che nella specie affligge il richiedente, è stimata come fatto certo, acquisito, nel contesto della pronuncia che è stata impugnata. A base della propria decisione di diniego del riconoscimento, piuttosto, il Tribunale assume, da un lato, che tale menomazione non è, in sè, “prova di vulnerabilità”. Dall’altro, che il versare in “non buone condizioni di salute” non è ragione per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6.- Nessuna di queste due proposizioni, tuttavia, può essere ritenuta come in sè stessa corretta.

La prima manifesta, in particolare, un evidente difetto di prospettiva. Nel contesto della protezione umanitaria, infatti, la presenza, nel richiedente, di una menomazione fisica non viene in considerazione quale “prova” di una situazione di vulnerabilità ipotetica, con consistenza da individuare aliunde e secondo non meglio identificati parametri. Viene in considerazione, invece, come fattore fondante essa – di una situazione di vulnerabilità, in sè stessa potenzialmente rilevante.

Fattore che tanto più si configura come potenzialmente rilevante quando si tratti, com’è nel caso, di una menomazione fisica di carattere uditivo: incidente in modo diretto, dunque, su uno degli strumenti primari, basici, di comunicazione del sè col mondo esterno e perciò del rapportarsi e dell’interagire con gli altri. In quanto tale, la menomazione uditiva appare particolarmente “sensibile” e di sicuro rilevante nel suo essere fattore di potenziale vulnerabilità, quale che sia la causa che, per una o altra contingenza, l’abbia in concreto venuta a determinare.

Poste queste sue proprie caratteristiche, la menomazione uditiva non può sicuramente essere ritenuta, sic et simpliciter, espressiva di una situazione di semplice salute “non buona”, come invece ha affermato, senza interporre alcun passaggio intermedio, il Tribunale calabrese (cfr. sopra, l’ultimo periodo del n. 5). D’altra parte, quella della “non buona condizione di salute” si manifesta formula così indeterminata da risultare del tutto autoreferenziale.

Nei fatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione dell’effettiva ricorrenza di una situazione di vulnerabilità va compiuta caso per caso, con diretto e immediato riferimento alla specifica persona del richiedente che è concretamente interessato (cfr., tra le altre, Cass., 15 maggio 2019, n. 13079).

7.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

8.- Il ricorso va dunque accolto. Di conseguenza, va cassato, in relazione al tema della protezione umanitaria, il decreto impugnato e la controversia rinviata al tribunale di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa, di conseguenza, il decreto impugnato e rinvia, per quanto di ragione, la controversia al Tribunale di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alla spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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