Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14648 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14648 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 7975-2012 proposto da:
LAZZARI GINO, considerato domiciliato ex lega in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIANFRANCO MAGNABOSCO giusta procura a margine del
.ricorso;
– ricorrente contro

BRUNELLO RINALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

difende unitamente all’avvocato ALBERTO NERI giusta
procura a margine del controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/02/2011 R.G.N. 136/05;

udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato GIANLOCA CALDERARA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha cncluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g.n. 7975-12 (ud. 13.4.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Gino Lazzari ha proposto ricorso per cassazione contro Rinaldo
Brunello avverso la sentenza del 10 febbraio 2011, con cui la Corte d’Appello
di Venezia ha accolto l’appello del Brunello contro la sentenza n. 1603
,

dell’ottobre del 2004 del Tribunale di Vicenza e, in riforma di essa, ha accolto

l’opposizione del medesimo contro il decreto ingiuntivo n. 328 del 1998, l’ha
revocato ed ha rigettato la domanda proposta dal Lazzari.
§2. A ricorso ha resistito con controricorso il Brunello.
Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare il Collegio rileva che l’eccezione, formulata dal
ricorrente, di inammissibilità del controricorso per difetto di specialità della
procura, è infondata: Cass. sez. un. n. 22119 del 2004 ebbe, infatti, a precisare
che «La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per
cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di
volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con
l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e
garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno
specifico riferimento al giudizio di legittimità.». Nella specie nella procura a
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margine del controricorso si legge che la procura vene conferita dal Brunello
per «rappresentarlo e difenderlo, per la procedura di cui all’atto di contro e
successiva, in ogni grado e fase anche di opposizione esecutiva ed
esecutiva»: nessuna di queste espressioni esprime una volontà contraria al
conferimento per il giudizio di cassazione, dato che tale non è quella “in ogni
grado e fase”.

3
Est. Cons. 1taffJe Frasca

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§2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 216 e 217 c.p.c. e 1988 c.c.”.
§2.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,
giacché si articola con una critica delle valutazioni che la Corte territoriale
avrebbe fatto sulle emergenze della c.t.u. grafica, che si dice espletata su due
scrittura private, e su quelle della testimonianza della teste Maria Luigia

ii

R.g.n. 7975-12 (ud. 13.4.2015)

Masetta, ma:
a) non fornisce l’indicazione del se e dove la c.t.u. sarebbe esaminabile,
ove prodotta, in questa sede, e non riproduce né direttamente né
indirettamente (indicando in questo secondo caso in quale parte del
documento l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza), salvo
un’isolata e del tutto modesta ed insufficiente precisazione al secondo rigo
della pagina 6 del ricorso, le parti della stessa che sorreggerebbero
l’argomentare del motivo;
b) non indica se e quando venne assunta la testimonianza, non ne
riproduce il capitolato né direttamente né indirettamente e neppure le risposte
fornite dalla teste;
c) nemmeno indica se e dove sarebbero esaminabili le scritture private su
cui ebbe luogo la consulenza.
In tale situazione la Corte non è messa in grado di esaminare come e
perché eventualmente le allegazioni fondanti il motivo troverebbero riscontro
nei detti documenti ed atti.
In proposito, circa le implicazioni dell’onere di indicazione specifica di
cui all’art. 366 n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del c.d.
principio di autosufficienza nell’esposizione del motivo di ricorso per
cassazione (Cass. n 7455 del 2013, ex multis), si vedano già Cass. (ord.) n.
22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; successivamente Cass. sez
un. n. 7161 del 2010, fra tantissime.
4
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.u. 7975-12 (ud. 13.4.2015)

Per quanto attiene alla c.t.u. ed alla prova testimoniale si rileva che,
trattandosi di atti processuali, non risulta nemmeno che l’onere di indicazione
specifica sia stato assolto tramite l’indicazione della loro presenza nel
fascicolo d’ufficio del giudizio di appello ed eventualmente in quello di primo
grado in ipotesi ad esso acquisito: ciò alla stregua dell’insegnamento di Cass.

diverso requisito di procedibilità, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4
c.p.c., possano gli atti processuali non prodursi se presenti nel fascicolo
d’ufficio, ma sempre fermo restando l’onere di indicare, agli effetti dell’art.
366 n. 6 c.p.c., tale presenza e fermo ancora l’onere di specificazione quanto
ai contenuti pertinenti.
§3. Con il secondo motivo si deduce “omessa, contraddittoria e
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Anche tale motivo si fonda sulla c.t.u. siccome valutata dalla Corte
territoriale e su un documento, la scrittura del 27 marzo 1997, ma nella sua
illustrazione nuovamente non si rispetta l’art. 366 n. 6 c.p.c. nei termini già
indicati: nulla si dice sul se e dove la c.t.u. sarebbe esaminabile, non se ne
riproduce il contenuto per quanto dovrebbe sorreggere il motivo nei modi
alternativi già indicati, non si dice dove il documento — di cui in questo caso si
riporta invece il contenuto — sarebbe esaminabile in questo giudizio di
legittimità.
Il motivo è, pertanto, inammissibile, non senza che debba, altresì,
rilevarsi che viene inammissibilmente evocato il paradigma dell’art. 360 n. 5
c.p.c. anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40 del 2006 e non, quindi, quello
applicabile al ricorso, che era imperniato sulla nozione di fatto controverso.
§4. Essendo inammissibili entrambi i due motivi, il ricorso è dichiarato
inammissibile.
§5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Est. Cons. alfae1e Frasca

sez. un. n. 22726 del 2011, che, nell’ammettere che a fini dell’osservanza del

R.g.n. 7975-12 (ud. 13.4.2015)

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla
rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
settemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed

.,

accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13

…,l
,

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