Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14648 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/06/2017),  n. 14648

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22782/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’

DI FATTO FORMATA TRA IL MEDESIMO E P.F., quest’ultimo

dichiarato, per l’effetto, fallito anche personalmente, in persona

del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI TROJA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4583/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 27/08/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

uditi gli avvocati Accursio Gallo e Giovanni Troja.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 27/8/2015, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. nei confronti del Fallimento di G.S. nonchè della società di fatto tra G.S. e P.F., ha ammesso la ricorrente al passivo del Fallimento di G.S. in relazione alla domanda cron. n. 6 in privilegio per Euro 820.903,31, ed in chirografo per Euro 88.153,69, ed al passivo del fallimento di P.F. in relazione alla domanda cron. n. 3 in privilegio per Euro 59,39 ed in chirografo per Euro 681,65; ha condannato l’opponente alle spese del giudizio.

Nello specifico, il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere dell’eccezione, sollevata dal curatore, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella, ritenendo che, ai sensi del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, la competenza giurisdizionale del giudice tributario si esaurisce insieme ed in conseguenza della sopravvenuta incontrovertibilità della pretesa, che si determina con la notifica della cartella non seguita da impugnazione; ha ritenuto non provata la notificazione della cartella ovvero dell’intimazione di pagamento, alla stregua della mera distinta di accettazione dell’Ufficio Postale priva dell’indicazione dell’indirizzo di destinazione della raccomandata e che il credito tributario a seguito della notifica della cartella esattoriale è soggetto alla prescrizione breve prevista per il singolo tributo e non a quella decennale.

Ciò posto, il Tribunale ha valutato le singole istanze di ammissione, ed ha accolto l’eccezione di prescrizione: quanto alle domande n. 2 e 3, per i crediti di cui alle cartelle indicate; per la domanda n. 4, in relazione alle cartelle indicate, e, quanto alle cartelle contraddistinte dai numeri finali 2645 e 5353, ha escluso il perfezionamento della notificazione, attesa la necessità D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60 di avvisare il contribuente mediante lettera raccomandata dell’avvenuta consegna della cartella, in plico chiuso e senza indicazioni all’esterno del contenuto, ad un familiare reperito in uno dei luoghi indicati dall’art.139 cod. proc. civ.; per le domande di cui ai n.7, 9 e 10.

Ha accolto l’eccezione di prescrizione altresì per i crediti di cui alle domande di ammissione nei confronti del passivo personale del P., per le domande di cui alle istanze nn. 1, 2 e parzialmente per le domande di cui all’istanza n. 3.

Il Tribunale ha infine condannato l’opponente alle spese, considerato che la parte aveva fornito solo nel giudizio di opposizione la prova del credito che aveva portato all’accoglimento della domanda di ammissione di cui al cron. N.6, corrispondente al credito di Euro 909.057,00.

Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., sulla base di quattro motivi.

Il Fallimento si è difeso con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, Riscossione Sicilia s.p.a. denuncia, quale vizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, sostenendo che spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, conoscere dell’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e che la cartella o il sollecito di pagamento inviati al contribuente non possono ritenersi atti dell’esecuzione forzata tributaria, sui quali difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

Col secondo motivo, la ricorrente si duole della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto applicabile ai crediti portati nelle cartelle non impugnate il termine di prescrizione breve, in violazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., L. 8 luglio 1995, n. 335, art. 3, comma 9, art. 1219 cod. civ., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 e dell’orientamento di legittimità, da cui la mancata maturazione del termine decennale di prescrizione non essendo decorso il decennio tra la notifica della cartella o dell’ultimo atto interruttivo e la trasmissione della domanda di insinuazione.

Col terzo, denuncia l’erroneo presupposto da cui è partito il Tribunale, che, in caso di notifica di una cartella di pagamento nelle mani di un familiare convivente, debba seguire l’adempimento dell’avviso al destinatario mediante lettera raccomandata, adempimento necessario invece nel caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Col quarto, si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stata condannata alle spese, pur essendo vittoriosa per la maggior parte dei crediti, non vertendosi in un caso di soccombenza reciproca, potendo il Giudice al più compensare le spese.

Posta l’ammissibilità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, attesa la sufficienza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, alla stregua in particolare di quanto riportato alle pagine 5,6,7 e 8 del ricorso, in relazione ai crediti ammessi in sede di stato passivo, al contenuto dell’opposizione ex art. 98 L. Fall. ed alla decisione impugnata, va esaminato il primo motivo.

La questione di diritto posta è chiara; la ricorrente sostiene che nel caso valga il principio generale, secondo cui spetta al giudice fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria conoscere dell’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e che non si rientri nell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, atteso che la cartella di pagamento o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata (l’art. 2 cit. così dispone nella parte che qui interessa: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale…Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”).

Il motivo è fondato.

Come infatti affermato nella pronuncia Sez. U. 19/11/2007, n. 23832, l’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (si trattava di un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed è stata inoltre esclusa l’appartenenza del sollecito di pagamento inviato al contribuente agli atti dell’esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all’avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie).

Ed in senso conforme, si richiama la successiva pronuncia Sez. U. del 3/5/2016, n. 23832.

Il principio sopra esposto va rapportato al caso di specie, e calato pertanto nella specifica disciplina concorsuale.

Secondo il Fallimento, come più in dettaglio precisato in memoria, posto che nella procedura fallimentare vigono il divieto di azioni esecutive individuali, ex art. 51 L. Fall., ed il concorso e l’accertamento dei crediti ex art. 52, ne consegue che, esclusa la riscossione dei crediti tributari portati dai ruoli secondo le regole ordinarie della esecuzione esattoriale, automaticamente devono ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti, o del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, le controversie riguardanti i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria sopravvenuti alla formazione del titolo.

A detta interpretazione, che sostanzialmente tende a subordinare totalmente il profilo della giurisdizione sulla cognizione alla disciplina concorsuale, non può prestarsi adesione, dovendosi individuare lo specifico meccanismo di raccordo tra i due profili nell’ammissione con riserva, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e nella procedura concorsuale dall’art. 96, comma 2, L. Fall..

E l’avere il giudice fallimentare, fornito di giurisdizione sulla domanda di ammissione dei crediti di Riscossione Sicilia, conosciuto dell’eccezione di prescrizione, spettante al giudice tributario, senza la necessaria clausola di riserva, configura questione di giurisdizione, segnando il debordamento dai limiti della giurisdizione propria.

V’è infine da rilevare che rientra nel potere officioso giudiziale l’ammissione con riserva.

Come infatti affermato nella pronuncia del 30/10/2013, n. 24539 (ed in senso conforme, la successiva sentenza del 27/10/2016, n. 21744), in tema di formazione dello stato passivo, l’apposizione di una condizione all’ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l’indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto motivo, che riguardano in ogni caso la cognizione sulla prescrizione dei crediti in oggetto.

Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto”.

Il giudice del rinvio provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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