Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14648 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15191/2010 proposto da:

I.A. (OMISSIS), R.T.

(OMISSIS), IO.AN. (OMISSIS), I.

V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI

MASSIMILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato TERESI Vincenzo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS), giusta fusione per incorporazione

della Compagnia “La Fondiaria Assicurazioni Spa” nella SAI spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende,

giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.G., L.M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/11/09, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Vincenzo Teresi, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che hA

concluso per la trattazione in P.U.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: è stato chiesto il risarcimento dei danni per la morte di I. G., verificatasi a seguito di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 7 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la responsabilità concorsuale dei due conducenti e ha ridotto l’entità del risarcimento dovuto agli eredi.

Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto: il rapporto tra giudicato penale e processo civile e la corretta liquidazione del danno.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e art. 2059 c.c.. Esso sottopone all’esame della Corte due doglianze, assumendo: a) la Corte territoriale, avvalendosi della facoltà di esaminare autonomamente la colpevolezza dell’imputato, ha arbitrariamente effettuato una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata; b) la sentenza impugnata ha escluso il rapporto tra giudicato penale e la posizione della responsabile civile L.M.S. nonchè della Compagnia di Assicurazione, ma non ha considerato che la ricostruzione del fatto – reato e il riconoscimento di responsabilità circa la produzione di esso compiuta dal giudice penale deve essere tenuta presente dal giudice civile ai fini dell’accertamento della responsabilità dei responsabili civili.

La complessa censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Sotto il primo profilo, è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

I ricorrenti non hanno rispettato la norma in questione con riferimento alla sentenza penale menzionata a supporto della censura.

Sotto il secondo profilo, non è stato dimostrato che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

E’ orientamento più che consolidato (confronta, per tutte, Cass. n. 11432 del 2004) che ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.

Anche recentemente, questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 8360 del 2010) che la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l’accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

Quanto alla seconda questione, è jus receptum (Cass. Sez. 3^, n. 19837 del 2004) che il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile, sicchè, nei suoi confronti, gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile.

Nella specie la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione fattuale del giudice penale e le ragioni di responsabilità del Lanzillo, ma ha anche esaminato il comportamento dello I., cioè della vittima, non rilevante per il giudice penale, per inferirne una colpa concorsuale.

Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c.. La censura attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, con riferimento sia all’entità del medesimo, sia all’estinzione del rapporto parentale.

Anche questa censura viola il disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè non prova che la statuizione impugnata contrasti con la giurisprudenza della Corte Suprema e, anzi, è essa stessa ad addurre argomenti incompatibili con il più recente e ormai consolidato orientamento che attribuisce al danno patrimoniale carattere unitario (Cass. Sez. Un. n. 26972 del 2008).

E’ appena il caso di aggiungere che sostanzialmente le argomentazioni spese dai ricorrenti attengono al vizio di motivazione che, però, non è stato denunciato.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., e censura la disposta compensazione delle spese di secondo grado. Il tema è l’individuazione della parte soccombente e, quindi, implica un accertamento di fatto. In ogni caso viene attaccato un potere discrezionale del giudice di merito, che ha indicato le ragioni della propria scelta.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili; occorre ribadire che il giudice civile può sempre utilizzare e rivalutare le risultanze del giudizio penale (confronta Cass. Sez. 3^, n. 15714 del 2010);

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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