Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 26/05/2021), n.14647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10004/2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocato Antonino Novello,

antonino.novello(at)pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.F., proveniente dalla terra del Pakistan (regione del Punjab), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Trapani, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento depositato in data 6 febbraio 2019, il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso.

2.- La decisione ha rilevato che, “a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all’attendibilità delle propalazioni del ricorrente (generiche, fumose e incoerenti), deve rilevarsi che i fatti dal medesimo denunciati attengono a una vicenda processuale ormai conclusa, in ordine alla quale le temute minacce provenienti dai terroristi avrebbero potuto tradursi in azioni ritorsive prima della loro condanna a morte”. Emerge, in realtà, che la “migrazione del ricorrente è ascrivibile, essenzialmente, a ragioni economiche”.

Ha poi riscontrato, sulla base di più fonti informative (EASO, 2917; Amnesty International 2016 e 2017), che le attuali condizioni del Pakistan – e del Punjab, in particolare, non rappresentano gli estremi prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Neppure ricorrono – ha concluso il provvedimento – condizioni di vulnerabilità specifiche alla persona del richiedente, nè sufficienti indici di radicamento nel tessuto economico sociale italiano: tale non potendo essere ritenuto il mero fatto dell’iscrizione alla CCIAA come venditore ambulante.

3.- Avverso questo decreto F.F. ha presentato ricorso per cassazione, basato su tre motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per non avere riconosciuto la sussistenza grave alla vita del cittadino straniero; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè ha utilizzato le fonti informative in “modo impreciso e generico”; (iii) col terzo motivo, per non avere considerato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tanto la storia personale del ricorrente, quanto la situazione oggettiva del Paese possono condurre al riconoscimento della protezione in discorso, anche “senza che debba chiedersi al richiedente l’allegazione di specifiche situazioni mirate a quella sola forma di protezione gradata”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo sollecita a questa Corte una nuova valutazione degli elementi materiale della fattispecie, invocando quindi un giudizio che alla stessa è per contro preclusa.

Non diverso rilievo va svolto in relazione al secondo motivo di ricorso. Tanto più che il motivo si sostanzia nel riportare degli stralci contenuti in talune fonti informative, senza affrontare propriamente il tema della nozione giuridica di “confitto armato” di cui al citato art. 14.

Il terzo motivo si limita a svolgere l’affermazione sopra riportata, che ha tratto propriamente generico e indistinto, senza rapportare la situazione di vulnerabilità alle caratteristiche specifiche della persona del richiedente.

6.- Non ha luogo provvedere su spese del giudizio di legittimità, posta la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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