Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29778/2011 proposto da:

F.M., (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE COMUNALE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO FELICE STRACCA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.D., C.M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA AURELIA 386, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

CAMPILONGO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAURA BORDONARO giusta procura a margine del controricorso;

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona del procuratore Dott.ssa

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GARRONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2300/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato FIORAVANTE CARLETTI per delega;

udito l’Avvocato SANDRO CAMPILONGO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Popolare di Bergamo s.p.a. agì in giudizio per sentir dichiarare simulato o, in ipotesi, inefficace ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita – stipulato in data 27.2.2003 – con cui il proprio debitore F.M. aveva ceduto al fratello F.S. un capannone industriale.

Analogo giudizio proposero, con distinto atto di citazione, i coniugi M.D. e C.M.A., creditori di F.M. a fronte del mancato pagamento di canoni di locazione.

Riunite le due cause, il Tribunale di Milano accolse le domande di revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di alienazione ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Avverso la sentenza della Corte di Appello, che ha confermato quella di primo grado, ricorrono per cassazione i fratelli F., affidandosi a due motivi; resistono, con distinti controricorsi, i coniugi M. – C. e la Banca Popolare di Bergamo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rilevato che la compravendita era avvenuta in data 27.2.2003, quando già sussistevano i crediti della Banca (con apertura di credito risalente al febbraio 2002) e dei coniugi M. – C. (giacchè il contratto di locazione risaliva all’anno 2000 e nel dicembre 2002 era stato intimato sfratto per morosità), la Corte ha indicato vari elementi presuntivi che consentivano di ritenere accertata la scientia fraudis ed ha dato atto che solo in grado di appello i F. avevano dedotto la mancanza dell’eventus damni (per essere il debitore proprietario – pro quota – di altri tre immobili), affermando pertanto l’inammissibilità del nuovo tema di indagine e della produzione di una visura camerale.

2. Col primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” in relazione all’art. 2901 c.c.: richiamato il contenuto della norma, i ricorrenti evidenziano che i creditori avevano agito “per un credito nato e azionato in tempo successivo alla compravendita… oggetto di revocatoria” e, altresì, che “l’onere della prova con riferimento agli stati psicologici del debitore e del terzo è a carico dell’attore in revocatoria”; ciò premesso, propongono due “interrogativi” richiedendo alla Corte se “lo stato psicologico può essere provato anche su base indiziaria” e se “questi indizi… devono rinvenirsi solo per l’epoca anteriore, oppure possono consistere in fatti o circostanze successivi all’atto oggetto di revocatoria”.

2.1. Il motivo è inammissibile per totale difetto di specificità in quanto si limita ad indicare genericamente la norma violata, ma non individua le specifiche affermazioni in diritto che si porrebbero in contrasto con tale norma (o con l’interpretazione di essa fornita dalla giurisprudenza di legittimità), in tal modo violando il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr., ex multis, Cass. n. 13830/2004 e Cass. n. 9371/2003).

3. I1 secondo motivo deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”:

ricorrenti assumono che “la scientia fraudis” non era stata “sufficientemente provata nel corso dei giudizi” e che il giudice era incorso in “errore macroscopico” quando aveva comparato il prezzo di vendita (di 57.000,00 Euro) con quello stimato dal C.T.U. (di 454.250,00 Euro) senza rendersi conto che detto valore di stima comprendeva anche un diverso bene di proprietà del debitore; ha aggiunto che il F. aveva dimostrato in appello la proprietà di altri immobili e che, benchè la Corte avesse ritenuto inammissibile il nuovo tema di indagine, le controparti non avevano “sufficientemente contestato il diritto di proprietà di tali immobili, la cui esistenza quindi si dà per pacifica”.

3.1. Premesso che l’eventuale errore nell’individuazione del valore dell’immobile alienato avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria (trattandosi di vizio percettivo in cui il giudice sarebbe incorso nella lettura della relazione di C.T.U.), il motivo è – per il resto – infondato dal momento che la Corte ha congruamente motivato -con riferimento a plurimi elementi indiziari – in punto di eventus damni e di scientia damni, con apprezzamento che non risulta pertanto censurabile in ragione di vizi motivazionali interni alla sentenza (essendo, per altro verso, inammissibile una mera rivalutazione del fatto nel senso proposto dai ricorrenti).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di lite alle parti controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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