Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 249/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende
unitamente 4 all’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimata –
sul ricorso 3825/2007 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE
NINO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del
ricorso;
– controricorrente sii ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2055/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO
R.G.N. 1512/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2511/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal (OMISSIS) intercorso tra G.C. e la s.p.a. Poste Italiane e conseguentemente dichiarava la instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, condannando la società a pagare alla G. le retribuzioni in suo favore maturate dal 5-3-2004 ed a rimborsarle le spese di lite.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.
La appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 22/12/2005, respingeva l’appello e condanna va l’appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.
La G. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un unico complesso motivo.
La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 5-11-2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., entrambi vanno dichiarati inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010