Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14647 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 9093-2012 proposto da:
COLOMBARA LUCIA, BORTOLO1 10 BARBARA,
BoRroLoTro LORIS, domiciliati ex lege in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
c difesi dall’avvocato FABIO GREGGIO giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrenti –

020.5

contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA già ZURICH
INSUI-{ANCE IRELAND, società cessionaria del ramo d’azienda

Data pubblicazione: 14/07/2015

relativo al portafoglio assicurativo di ZURICH INSURANCK
COMPANY S.A. – RAPPRESENTANZ_A GENERAL] PER
L’ITALIA in persona del proprio legale rappresentante pro lempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VI.A GIORGIO VASARI 5,
presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEI„ che la rappresenta e

procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2151/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 04/10/2011, R.G.N. 3097/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRI MA;
udito l’Avvocato ZANIOLO DENNIS per delega;
udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;
udito il P.M. in persona dcl Sostituto Procuratore Generale Dott.
ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2001, Colombaro Lucia,
Bortolotto Barbara e Bortolotto Loris, convenivano in giudizio,
davanti al Tribunale di Padova, la Zurigo Compagnia Assicurazioni
S.A. per sentirla condannare al pagamento a favore degli stessi della
somma di L. 100.000.000 a titolo d’indennizzo da assicurazione sulla
vita stipulata dal Bortolotto Otello, rispettivamente marito e padre
degli attori, deceduto il 15 gennaio 2000, a seguito di un infortunio sul
lavoro, essendo caduto da un albero del quale stava tagliando i rami.
Si costituiva la convenuta contestando ogni pretesa di controparte ed
eccependo che la morte del Bortolotto era avvenuta per causa naturale
Ric. 2012 n. 9093
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difende unitamente all’avvocato LORENZO LOCATELLI giusta

(infarto) e non traumatica, e quindi risultava escluso qualsiasi tipo di
indennizzo in virtù della polizza stipulata.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18 agosto 2005, condannava
la Zurigo Assicurazione S.A. al pagamento, in favore degli attori, della
somma di € 51.645,69, con interessi legali dalla data del decesso del

Avverso tale decisione la Zurigo Assicurazioni S.A. proponeva
gravame, del quale, nel costituirsi, chiedevano il rigetto gli credi del
defunto.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 4
ottobre 2011, in riforma totale della sentenza impugnata, rigettava la
domanda e compensava per un terzo le spese del doppio grado che
poneva, per i residui due terzi, a carico degli appellati.
Avverso la sentenza della Corte di merito Colombara Lucia, Bortolotto
Barbara c Bortolotto Loris hanno proposto ricorso per cassazione sulla
base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso Zurich Insurance Public Limited
Company — Rappresentanza Generale per l’Italia già Zurich Insurance
Ireland, società cessionaria del ramo d’azienda relativo al portafoglio
assicurativo di Zurich Insurance Compania S.A. — Rappresentanza
Generale per l’Italia.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DI:,CISION E
1. Con il primo motivo si lamenta “contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso c decisivo per il giudizio, ex art. 360, I co. n. 5),
c.p.c. — causa del decesso del sig. Bortolotto Otello”.
Premesso che, secondo la loro tesi, la morte del Bortolotto sarebbe
direttamente attribuibile all’infortunio in cui il predetto sarebbe incorso
mentre scendeva dall’albero, una volta terminata la potatura, avendo
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Bortolotto, e delle spese del giudizio.

l’improvvisa caduta a terra innescato uno scompenso dell’equilibrio
psico-fisico, provocando l’arresto circolatorio che avrebbe determinato
il decesso del Bortolotto, e che, invece, ad avviso della compagnia
assicuratrice il decesso in questione sarebbe attribuibile unicamente a
cause naturali, ovvero ad una pregressa patologia (ipertensione

conseguente arresto cardiocircolatorio, i ricorrenti deducono la
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto
il Giudice di secondo grado avrebbe dapprima escluso il verificarsi
dell’evento infarto, poiché non provato, e, in seguito, avrebbe
riproposto la questione inerente al rapporto caduta e infarto.
Ad avviso dei ricorrenti la Corte di Appello, escludendo la
verificazione dell’evento infarto perché non provato, non potrebbe
logicamente utilizzare tale evento quale parametro di valutazione e
ricostruzione della fattispecie; inoltre, non si comprenderebbe se la
predetta Corte abbia ritenuto verificato o meno l’evento infarto né si
comprenderebbe il criterio logico utilizzato dal Giudice del secondo
grado nell’asserire l’inoperatività della clausola assicurativa in assenza
della prova dell’infarto stesso.
2. Il secondo motivo è così rubricato: “insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, I co. n. 5)
c.p.c. — causa del decesso del sig. Bortolotto Otello — anche in virtù alla
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I co. n.
3), c.p.c. — art. 115,11 co., c.p.c.”.
I ricorrenti lamentano l’insufficienza della motivazione in ordine alla
ritenuta non sussistenza del nesso causale fra la caduta e il conseguente
decesso del Bortolotto.
La Corte territoriale, affermando che “notoriamente l’infinto — essendo
determinato da un fattore emotivo che crea la crisi ipertensiva, la cale produce
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arteriosa) che avrebbe provocato un infarto miocardico acuto e

ischemia di vaste dimensioni e quindi la morte improvvisa — non avviene
immediatamente, ma interviene all’esito di un processo che provoca la necrosi di
parti del cuore, il decorso di soli trenta minuti circa tra la caduta dall’albero e la
constataone del decesso fa dubitare che l’infarto possa essere stato prodotto dallo
spavento provocato nel predetto dall’improvvisa caduta da quell’altea” avrebbe,

che a fatica potrebbe qualificarsi tale, comunque apodittica ed
infondata, contraria a qualsiasi testo di dottrina medica e ciò in
violazione e falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c..
3. Con il terzo motivo si deduce “insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, I co. n. 5), c.p.c.
— nesso di causa tra caduta e decesso del sig. Bortolotto Otello — anche
in virtù alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360,1 co. n. 3), c.p.c. — art. 2697 c.c. ed artt. 115 — 116 c.p.c.”.
Si lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza con riferimento
alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra la caduta e la morte
del Bortolotto. Si sostiene che i ricorrenti, alla luce della
documentazione prodotta in corso di causa, avrebbero assolto l’onere
probatorio posto a carico degli stessi cd avrebbero tempestivamente
richiesto al Tribunale di disporre la c.t.u. medico legale al fine di
accertare le cause della morte di Bortolotto Otello, ritenuta superflua
dal primo Giudice mentre la Corte di merito si sarebbe limitata ad
esprimere la sua contraria valutazione senza motivare al riguardo,
limitandosi a far riferimento alla mancanza di analisi autoptica sul
corpo del Bortolotto.
3.1. I primi tre motivi, che essendo strettamente connessi ben
possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
3.2. Si osserva al riguardo che, secondo l’orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione, per
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ad avviso dei ricorrenti, fatto riferimento ad una massima di esperienza

potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto
decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica
introdotta dall’art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla

considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.
Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di
omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali
non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e
non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze
sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a
trovarsi priva di base (Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 24092).
stato pure da questa Corte affermato che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360, 1° co. n. 5,
c.p.c. si configura solamente quando dall’esame del ragionamento
svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione dcl procedimento logico giuridico posto a
base della decisione, non consistendo nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a
quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del
merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del
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controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata

proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei

poi, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in
presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di
comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui
non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della
sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la
volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).
3.3. Nella specie non sussistono le lamentate violazioni di legge.
Inoltre, la Corte di merito ha congruamente e logicamente motivato la
sua decisione, facendo peraltro specifico riferimento alle risultanze
processuali e rendendo assolutamente chiara la sua volontà, mentre le
censure sollevate dai ricorrenti tendono, sostanzialmente, ad una
rivalutazione del merito della causa, non consentita in questa sede.
4. Con il quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di
legge — artt. 184 — 187 – 345 c.p.c. in merito al mancato esperimento
di c.t.u. medico-legale sul cadavere del sig. Borlotto Otello”.
Premesso che la c.t.u. era stata chiesta in primo grado ma il Tribunale
aveva ritenuto superfluo disporre la stessa, i ricorrenti lamentano che
la Corte di Appello, nel valutare indispensabile la c.t.u. per il
raggiungimento della prova del nesso di causalità tra caduta c decesso,
abbia tuttavia ritento l’impossibilità di esperire tale prova in quanto
non più attuabile per il decorso del tempo in base ad mera valutazione
della predetta Corte non comprovata.
4.1. Il motivo è infondato
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mezzi di prova acquisitieass. 16 gennaio 2007, n. 828). In particolare

4.2. Per quanto attiene alla non ammissione della c.t.u. in secondo
grado, la giurisprudenza ha più volte affermato che la decisione del
giudice di merito che ne esclude l’ammissione non è sindacabile in sede
di legittimità, posto che compete allo stesso giudice l’apprezzamento
delle circostanze che consentano di escludere che il relativo

sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli elementi di
valutazione (Cass. 2 dicembre 2005, n. 26264; Cass. 26 settembre 2006,
n. 21205).
Si osserva, inoltre, che questa Corte ha pure affermato che il principio
secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra
nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di
legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice
deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una
questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue
che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni
proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza,
sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere
censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione
scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di
legittimità sotto l’anzidetto profilo (Cass. 3 gennaio 2011, n. 72).
Nel caso all’esame, risulta congruamente e logicamente motivata la
,
di non ammettere la chiesta c.t.u., ,
decisione della Corte tl erritoriale
,s excelem‹. neppure ‘Ce surata a le riguardo, né sussiste la violazione delle norme
citate nel motivo di ricorso in esame.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6. Tenuto conto della particolarità della vicenda e delle questioni
esaminate, vanno compensate per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
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espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
a di Cassazione, il 26 marzo 2015.

Civile della Corte Su

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