Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29033/2015 proposto da:

CASA DI CURA TRUSSO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato SABINA

MARONCELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO VELOTTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa

dagli avvocati BERNARDINO TUCCILLO e CORRADO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata in

data 07/05/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice

amministrativo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Casa di Cura Trusso s.p.a., titolare di una convenzione con la Regione Campania per l’erogazione, in regime di accreditamento temporaneo, di prestazioni di assistenza sanitaria nella fascia funzionale B, dopo aver richiesto alla Regione la classificazione nella fascia superiore senza ricevere alcun riscontro, introdusse giudizio arbitrale nei confronti dell’ente territoriale, ai sensi dell’art. 11 della convenzione, per sentir accertare di essere in possesso dei requisiti richiesti per il passaggio alla fascia funzionale A e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza fra il valore effettivo delle prestazioni erogate dal maggio 2006 al dicembre 2008 e le minori somme riconosciutele a rimborso nel periodo.

La Regione Campania si costituì depositando memoria difensiva, con la quale, per ciò che nella presente sede interessa, eccepì la nullità della clausola compromissoria, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Il Collegio arbitrale costituito, con lodo emesso l’11.9.2008, rigettata la predetta eccezione, accolse le domande della clinica Trusso e condannò la Regione al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 2.693.533,89 oltre interessi.

L’impugnazione proposta contro la pronuncia arbitrale dall’ente soccombente è stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli, che ha dichiarato la nullità del lodo, attesa la nullità della convezione di arbitrato.

La corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, sollevata da Casa di Cura Trusso ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – che esclude che il lodo possa essere impugnato per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non lo abbiano espressamente previsto – rilevando che la clausola compromissoria, stipulata nel 1978, era assoggettata alla disciplina anteriormente vigente, che stabiliva la regola opposta.

Ciò premesso, ha osservato che la controversia rientrava fra quelle inerenti diritti soggettivi in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, nel testo modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e che il sopravvenuto della cit. L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2, che prevede che dette controversie possano essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, non poteva avere effetti retroattivi, sananti l’originaria invalidità della clausola, pattuita allorchè era ancora in vigore il divieto di cui all’art. 806 c.p.c..

La sentenza, pubblicata il 7.5.015, è stata impugnata da Casa di Cura Trusso s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la Regione Campania ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso, Casa di Cura Trusso lamenta in primo luogo il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, svolta ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3: deduce al riguardo che la clausola compromissoria, peraltro rinnovata in occasione del promovimento del giudizio arbitrale, prevedeva sin dall’origine che il lodo avrebbe potuto essere impugnato solo per nullità o per revocazione.

1.1) Contesta, inoltre, che la controversia, avente ad oggetto unicamente la liquidazione dei danni conseguenti al mancato riconoscimento della fascia funzionale superiore, fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A..

1.2) Sostiene, infine, che era in ogni caso applicabile in via retroattiva della L. n. 205 del 2006, art. 6, che è norma avente natura interpretativa.

2) Nessuna delle tre distinte ragioni di censura in cui il ricorso si articola merita accoglimento.

2.1) La prima non tiene conto che nel giudizio era in discussione proprio la validità della clausola compromissoria: è dunque sufficiente rilevare – a correzione della motivazione in base alla quale la corte del merito ha, conformemente a diritto, respinto l’eccezione pregiudiziale dell’odierna ricorrente – che, indipendentemente dalla data in cui detta clausola è stata stipulata e dal fatto che la stessa prevedesse o meno la non impugnabilità del lodo per violazione da parte degli arbitri delle regole di diritto, l’impugnazione era ammissibile ai sensi sia del testo dell’art. 829 c.p.c., non ancora riformato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che al 1 comma, n. 1, stabiliva che “l’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, (…) se il compromesso è nullo”), sia del testo attuale della norma, il cui comma 1, al n. 1, analogamente, fa salva l’impugnazione per nullità del lodo, nonostante qualunque preventiva rinuncia, se la convenzione d’arbitrato è invalida.

2.2) La seconda censura trova smentita nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 e succ. modd. – non ha mutato la natura del rapporto esistente fra la P.A. e le strutture private, che rimane sostanzialmente concessoria. Ne consegue che, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), le controversie fra i gestori pubblici del servizio e le predette strutture appartengono alla giurisdizione del G.O. solo quando concernono il pagamento dei corrispettivi, ma non anche quando sia in discussione la riclassificazione dall’originaria fascia attribuita nella convenzione di accreditamento ad una fascia funzionale superiore, al fine della corresponsione dei differenziali di tariffa, essendo in tal caso contestato l’esercizio del potere della P.A., in materia di servizio pubblico sanitario, di attribuire la classificazione in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio (da ultimo, fra molte, oltre a Cass. S.U. n. 5769 del 2012, pronunciata fra le stesse parti, Cass. S.U. n. 12178 del 2015, n. 12109 del 2012, n. 16391 del 2011).

E’ appena il caso di aggiungere che non rileva che la domanda della casa di cura fosse volta esclusivamente alla liquidazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione della fascia superiore, atteso che la pretesa risarcitoria presupponeva l’accertamento, ancorchè in via incidentale, dell’erroneità della classificazione riconosciuta, e che, in ogni caso, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche del risarcimento del danno (Cass. S.U. n. 12109 del 2012).

2.3) La terza censura muove dall’errato presupposto che la controversia coinvolga diritti soggettivi.

In contrario (ed a correzione, anche in questo caso, della motivazione che sorregge la decisione assunta sul punto, conformemente a diritto, dalla corte territoriale), va rilevato che l’iniziativa di una struttura sanitaria privata volta (vanamente) ad ottenere dalla P.A. il riconoscimento di un classamento superiore si pone al di fuori del rapporto paritario che si instaura con la stipula della convenzione di accreditamento, il quale concerne esclusivamente i diritti e gli obblighi che derivano dall’esecuzione delle prestazioni previste nell’atto. Il riscontro della sussistenza delle condizioni per la revisione della convenzione attiene invece all’esercizio di una potestà pubblica e comporta una valutazione rimessa in via esclusiva all’amministrazione competente, alla cui azione autoritativa il privato resta soggetto: sul piano giuridico, la posizione dell’istante va pertanto qualificata come di interesse legittimo (cfr. in termini, Cass. S.U. n. 12178 del 2015).

Ciò è sufficiente ad escludere l’applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 205 del 2006, art. 6 (oggi sostituito dall’art. 12 del codice del processo amministrativo), a norma del quale le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale solo se concernono diritti soggettivi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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