Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14647 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9540-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 434/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.L.G. impugnava l’intimazione di pagamento, notificata da Equitalia Sud spa (alla quale è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossioni), per la somma di Euro 34.563,56, riferita all’Irpef, Iva e Irap e sanzioni per l’anno di imposta 2000 ed oggetto della cartella di pagamento notificata in data 2.11.2004 e non impugnata.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera rigettava il ricorso in quanto il contribuente non aveva fatto valere vizi relativi all’avviso di intimazione ma aveva sollevato censure che investivano la pretesa sostanziale contenuta nella cartella di pagamento ormai divenuta definitiva per effetto della sua mancata impugnazione.

3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l’appello ritenendo prescritta la pretesa creditoria di cui all’impugnato atto di intimazione.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate contribuente sulla base di due motivi. Nessuno si è costituito per il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR rilevato d’ufficio la prescrizione del credito erariale laddove il contribuente non aveva formulato la relativa eccezione nè in primo grado nè in seconde cure.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. avendo la CTR in ogni caso erroneamente dichiarato la prescrizione del credito fiscale.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 L’art. 112 c.p.c. stabilisce che il giudice non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

2.2 Ai sensi dell’art. 2938 c.c. la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e quindi è proponibile solo su eccezione di parte.

2.3 La CTR ha dichiarato la prescrizione del credito senza che il contribuente, come risulta dal ricorso e dall’atto di appello versati in atti dalla ricorrente, abbia sollevato l’eccezione di estinzione del credito per decorso del tempo nè nel giudizio di primo nè in quello di secondo grado.

3. Il secondo motivo è anch’esso fondato.

3.1 Risulta dalla documentazione prodotta dall’Agenzia che la cartella di pagamento è stata notificata in data 2.11.2004. La prescrizione decennale non è maturata in quanto l’intimazione di pagamento è stata notificata il 20.5.2013

4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza; la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione degli esiti dei giudizi.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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