Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16998/2011 proposto da:

DAVIOL DI D.B.L. SAS, (OMISSIS), in persona del suo

rappresentante p.t. D.B.L., D.B.L. in

proprio (OMISSIS), M.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio

dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato EGIZIANO DI LEO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA INTESA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 847/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Banca Intesa s.p.a. propose reclamo ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione immobiliare promossa dalla Banca in danno della Da.Vi.Ol. s.a.s. e di D.B.L. e M.R. aveva disposto la riduzione del pignoramento.

Tribunale di Foggia dichiarò l’inammissibilità del reclamo, ritenendo che il provvedimento di riduzione avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed escludendo che il reclamo proposto potesse essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi; nulla dispose sulle spese di lite, dichiarando che su di esse avrebbe dovuto provvedere il G.E..

Dopo che il G.E. ebbe dichiarato di non poter provvedere sulle spese, in difetto di un’espressa previsione di legge in tal senso, la Da.Vi.Ol, il D. e la M. proposero appello avverso la decisione che il Tribunale aveva reso sul reclamo ex art. 630 c.p.c..

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato la tardività dell’impugnazione (proposta con ricorso depositato entro l’anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, ma notificato oltre il termine annuale), ritenendo che l’appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e che, vertendosi in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione feriale dei termini.

Ricorrono per cassazione la Da.Vi.Ol., il D. e la M., affidandosi ad un unico motivo; l’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 327 e 737 c.p.c.”: assumono che, dovendosi applicare il principio dell’ultrattività del rito (camerale), il giudizio di appello era stato correttamente e tempestivamente introdotto a mezzo di ricorso depositato il 23.6.2009, entro il termine annuale dal deposito del provvedimento impugnato (risalente al 4.7.2008).

2. La censura è fondata.

Deve infatti considerarsi che:

– l’appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., è disciplinato (al pari di quello proposto avverso la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 c.p.c.) dall’art. 130 disp. att. c.p.c., che demanda la decisione al collegio disponendo che vi provveda “in camera di consiglio con sentenza”;

– non osta all’applicazione di tale disposizione la circostanza che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c., per il fatto che nella specie si sarebbe dovuta proporre opposizione agli atti esecutivi, “non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta” (Cass. n. 30201/2008);

– circa le modalità con cui dev’essere proposto l’appello, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il procedimento di appello previsto dall’art. 130 disp. att. c.p.c. “è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 22848/2013), e ciò anche quando l’impugnazione concerna una sentenza pronunciata su reclamo proposto ex art. 630 c.p.c.;

– da ciò consegue che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello – l’impugnazione va proposta con ricorso e la sua tempestività dev’essere verificata in relazione alla data del deposito.

3. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che si conformerà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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