Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 237/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P., P.D., O.G., M.E.;

– intimati –

sul ricorso 2634/2007 proposto da:

M.E., P.D., C.P., O.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio

dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali – –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6277/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2005 r.g.n. 1032/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12-3-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta, tra gli altri, dagli odierni intimati ( P.D., C.P., M.E. e O.G.), diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso con la s.p.a.

Poste Italiane, con conseguente costituzione di rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni relative.

I lavoratori soccombenti proponevano appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 15-12-2005, in accoglimento dell’appello, tra l’altro, dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato per P. dal 15-6-1998, per C. dal 15-6-1998, per M. dal 1-6-1999 e per O. dal 1-3-2000 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate per P. dal 11-9-2000, per C. dal 17-7-2000, per M. dal 31-7-2000 e per O. dal 11-10-2000, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso contro il P., il C., la M. e la O. con cinque motivi.

I detti intimati si sono costituiti con “controricorso con ricorso in via incidentale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in quanto, al di là della denominazione dell’atto, il controricorso non contiene alcun ricorso incidentale, avendo i controricorrenti (vittoriosi in grado di appello) soltanto resistito al ricorso della società, chiedendo il rigetto dello stesso, “anche emendata, eventualmente, la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Roma”.

Del resto tale ultima richiesta non può costituire ricorso incidentale, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, “è inammissibile il ricorso incidentale per cassazione proposto dalla parte vittoriosa non già per ottenere l’annullamento, nemmeno parziale, della sentenza impugnata, ma soltanto il mutamento della motivazione” (v. Cass. 13-3-1996 n. 2067, Cass. 23-6-1998 n. 6230, Cass. 27-9-1999 n. 10685, Cass. 28-4-2004 n. 8096, Cass. 24-3-2006 n. 6631), “potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c.” (v. Cass. 24-3-2010 n. 7057).

Passando, quindi all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la società, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e seg. c.c. in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha operato un “ingiustificato intervento riduttivo della portata della clausola collettiva” configurando un limite non previsto nella previsione collettiva e deduce che “il nesso di causalità va condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva” stessa.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e seg.

c.c. e vizi di motivazione la ricorrente in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha configurato nell’accordo 25- 9-97 e successivi una efficacia temporalmente limitata, assumendo, in particolare, che gli accordi attuativi avevano soltanto “valenza meramente ricognitiva”.

Con il terzo motivo, con riguardo ai contratti conclusi “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, la ricorrente censura la sentenza della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessaria, nel contratto individuale di lavoro, la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito per ferie.

Con il quarto motivo, in relazione agli stessi contratti “per ferie” la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e seg. c.c., in sostanza, lamenta che la Corte territoriale erroneamente si è spinta anche “a pretendere la specificazione – nel contratto del tempo della sostituzione e dell’unità produttiva nella quale la sostituzione si rende necessaria, con l’obiettivo di soggettivizzare una clausola contrattuale (voluta dalle parti in senso generale), rendendola praticamente inutilizzabile”.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte d’appello “non ha svolto alcun tipo di verifica” in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Rilevato che per il P. e per il C. risulta un primo contratto “per concomitanza ferie” (per entrambi dal 15-6-98 al 30-9- 98) e un secondo contratto per “esigenze eccezionali” ex art. 8 CCNL 1994 come integrato dall’accordo 25-9-97 e succ, (per il P. dal 21-12-1998 al 30-1-1999 prorogato al 28-2-1999 e per il C. dal 25-11-1998 al 30-1-1999 con successivo terzo contratto, per la medesima causale, dal 15-2-1999 al 13-3-1999) e considerato che per la M. risulta un contratto per le dette “esigenze eccezionali” dal 1-6-1999 al 30-10-1999 e per a O. un contratto, con la medesima causale, dal 1-3-2000 al 30-6-2000, osserva il Collegio che, in base alla giurisprudenza costante di questa Corte in casi analoghi, il ricorso va respinto nei confronti della M. e della O. mentre va accolto in parte (con riferimento al primo contratto “per ferie”) nei confronti del P. e del C..

In particolare, con riferimento ai contratti per ferie, questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 CCNL 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29- 7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

In tali sensi vanno, quindi, accolti il terzo e il quarto motivo, riguardanti il P. e il C..

Infondato è invece il secondo motivo, con conseguente riconoscimento della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati per “esigenze eccezionali” in data successiva al (OMISSIS), in base all’indirizzo ormai consolidato, in materia, dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001), così risultando assorbito il primo motivo.

Sul punto la sentenza impugnata”, in sintesi, tra l’altro, ha affermato che “in ogni caso i contratti che siano stati stipulati successivamente al termine ultimo previsto dalle parti, ovvero il (OMISSIS) e di conseguenza i patti di proroga di quel termine, sono certamente nulli anche per la distinta considerazione che essendo venuta meno del tutto la contrattazione autorizzatoria la loro causale è inesistente”.

Tale considerazione, in base al detto indirizzo, è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al (OMISSIS)).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n, 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale principio, ormai consolidato, va quindi ritenuta la illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati per “esigenze eccezionali” successivamente al (OMISSIS) (come sopra primo contratto per M. e O. e secondo contratto per P. e C.).

Infine il quinto motivo risulta in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte di Appello, ha fissato il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate “con la decorrenza precisata in dispositivo in riferimento alla data in cui ciascun lavoratore ha formalmente richiesto di essere riammesso in servizio ponendo a disposizione le sue energie lavorative”.

Tale accertamento, prettamente di fatto, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale, che ha congruamente motivato sul punto, in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903). La società, del resto, ha censurato tale decisione in modo del tutto generico, senza neppure riportare il testo delle comunicazioni in oggetto, che, secondo l’assunto della ricorrente, non avrebbero integrato la ravvisata messa in mora.

Peraltro, ugualmente del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa all’aliunde perceptum.

Anche al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 101 e 740) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. 1^, 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^, 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

In conclusione il ricorso della società, mentre va respinto nei confronti della M. e della O., va, invece, accolto in parte (con riferimento al primo contratto) nei confronti del P. e del C., così cassandosi la impugnata sentenza in relazione a questi ultimi, per i quali, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con la declaratoria della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data del secondo contratto e con la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate con le decorrenze rispettivamente stabilite nella sentenza impugnata.

In ultimo la netta alternanza delle decisioni di merito e l’esito reciproco del presente giudizio di legittimità costituiscono giusto motivo per compensare le spese di cassazione tra la M. e l’ O. e la società, e le spese dell’intero processo tra la società stessa e il P. e il C..

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; rigetta il ricorso della società nei confronti della M. e della O. e compensa le spese con le dette lavoratoci; accoglie in parte il ricorso principale nei confronti del P. e del C., cassa la impugnata sentenza in relazione agli stessi e, decidendo nel merito, dichiara che tra i medesimi e la società sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 21- 12-1998 per P. e dal 25-11-1998 per C. e condanna la società al pagamento, in loro favore, delle retribuzioni maturate con le decorrenze rispettivamente stabilite nella sentenza impugnata, compensa le spese dell’intero giudizio tra la società e il P. e il C..

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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