Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14646 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 18/03/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 6954-2012 proposto da:
LUCERNINI IVAN, considerato domiciliato ex lega in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato OSCAR BERTANZETTI
con studio in VIA CAVOUR 74 – LECCO – giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

721

EDISON SPA , ein

persona

del suo Procuratore

avv.

PIERGIUSEPPE BIANDRINO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

Data pubblicazione: 14/07/2015

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO PATRON giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente non chè contro

00141760140, GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328,
CARIBONI CAMILLO CRBCLL57R26A7450, EUROPROGETTI
IMPIANTI DI SOTTOCORNOLA MARCO & C SN , OSMON SRL ,
GROLLI COSTRUZIONI SRL ;
– intimati –

Nonché da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328, in persona
dell’Ing. ANDREA DELLE VEDOVE e dell’avv. STEFANIA
BERGAMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA
BATTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA GRAZIA LONGONI PALMIGIANO giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente

incidentale –

contro

LUCERNINI IVAN, ELITELLINA SRL IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA 00141760140, EDISON SPA , CARIBONI
CAMILLO CRBCLL57R26A7450, EUROPROGETTI IMPIANTI DI
SOTTOCORNOLA MARCO & C SN , OSMON SRL , CROLLI

2

ELITELLINA SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COSTRUZIONI SRL ;
– intimati –

Nonché da:
CARIBONI

CAMILLO .CRBCLL57R26A7450,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI, 55, presso

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO PAOLO PALMIGIANO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

LUCERNINI IVAN, ELITELLINA SRL IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA 00141760140, GENERALI ASSICURAZIONI SPA
00079760328, EDISON SPA , EUROPROGETTI IMPIANTI DI
SOTTOCORNOLA MARCO & C SN , OSMON SRL , GROLLI
COSTRUZIONI SRL ;
– intimati –

Nonché da:
ELITELLINA SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
00141760140, in persona dei Commissari dott. GIORGIO
CUMIN e dott. GUIDO PUCCI°, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI, 55, presso lo studio
dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
PAOLO RALMIGIANO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI,

- ricorrente incidentale contro
e.

LUCERNINI
00079760328,

IVAN,
EDISON

ASSICURAZIONI

GENERALI
SPA

,

CARIBONI

SPA
CAMILLO

CRBCLL57R26A7450, EUROPROGETTI IMPIANTI DI
SOTTOCORNOLA MARCO & C SN , OSMON SRL , GROLLI
COSTRUZIONI SRL ;
– intimati –

avverso la sentenza n.

137/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 20/01/2011 R.G.N. 270/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;
udito l’Avvocato MONICA BATTAGLIA;
udito l’Avvocato CLAUDIA DEL POZZO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto di tutti i ricorsi.

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/1/2011 la Corte d’Appello di Milano ha
respinto i gravami interposti dal sig. Ivan Lucernini, in via
principale, e dalle società Elitellina s.r.l. in amministrazione
straordinaria, Assicurazioni Generali s.p.a., Osmon s.p.a., Grolli

Sottocornola Marco & C. S.N.C., nonché dal sig. Camino Cariboni,
in via incidentale, in relazione alla sentenza Trib. Lecco n.
859/2008, di parziale accoglimento della domanda dal Lucernini nei
confronti di questi ultimi proposta di risarcimento dei danni
subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 10/411997,
allorquando in sede di aggancio a cavo calato da elicottero per il
successivo trasporto a valle di un pezzo di previamente smontata
gru di proprietà della società Carpi Italia s.r.l. ( poi Osmon
s.c.a.r.l. ), che si trovava sul coronamento della Diga di Scais
di Piateda (SO), in Valtellina, di proprietà della società Sondel
( oggi Edison s.p.a. ), nell’operare una manovra di emergenza
spingendo con la mano destra il carico sospeso e trascinato nel
vuoto dall’elicottero che stava per urtare il ponteggio, riportava
lesioni, con postumi permanenti, alla mano rimasta schiacciata tra
quest’ultimo e il carico. Sinistro ascritto alla concorrente
responsabilità del Cariboni, pilota dell’elicottero, e della
società Elitellina s.r.1., proprietaria del velivolo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Lucernini propone ora ricorso per cassazione affidato a 10 motivi.

5

Costruzioni s.r.1., Edison s.p.a. Europrogetti Impianti di

Resiste con controricorso la società Edison s.p.a., che ha
presentato anche memoria, e con separati controricorsi società
Elitellina s.r.l. in amministrazione straordinaria, la società
Assicurazioni Generali s.p.a., e il Cariboni, che hanno tutti
spiegato altresì ricorso incidentale, sulla base rispettivamente
di 2 motivi ed unico motivo.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
<> per «mancata risposta del C.T.U. a
parte del quesito sottopostogli dal giudice>>, in relazione
all’art. 360, 1 ° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che <>, con violazione degli
artt. 62 c.p.c. e 111 Cost.
Con il 2 ° motivo denunzia <>,
in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> motivazione su punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che erroneamente ed immotivamente rigettato la
censura in ordine al riconoscimento del «danno biologico
permanente>> limitatamente alla percentuale del 15%, anziché
<> come sostenuto dal CTP, e <>.

6

4

Lamenta che la corte di merito «mostra di confondere
, l’incapacità lavorativa specifica con il danno biologico>>.
Con il 4 ° motivo denunzia <>
:
degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2729 c.c., 32, 35, 36 Cost.,
116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché

decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n.
5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia confermato il rigetto
della domanda di risarcimento del danno patrimoniale <>, erroneamente valutando le emergenze
processuali.
Con il 5 ° motivo denunzia «omessa, insufficiente o
contraddittoria>> motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la motivazione dell’impugnata sentenza sia
«insufficiente e contraddittoria>> laddove <>.

7

<> motivazione su punto

Lamenta che la corte di merito non abbia al riguardo
A

considerato che <>.
Con il 6 ° motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in

Si duole che la corte di merito abbia <>.
Con il 7 ° motivo denunzia <>
degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 c.c., 32, 35, 36 Cost., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; <>;

nonché

<>

motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° cc. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito avvia erroneamente <>
:
dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3,
c.p.c.; violazione degli artt. 112, 115, 342 c.p.c., in relazione

motivazione>> su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia fatto <>.
Con il 9 0 motivo denunzia violazione degli artt. 112, 342
c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente liquidato
il <>,
erroneamente affermando che <>, laddove <>.
Con il 10 ° motivo denunzia <>
degli artt. 91 ss. c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004 ( tariffe
forensi ), in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché

9

all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.; nonché «vizio della

«vizio della motivazione>> su punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente liquidato
le spese di giudizio.
Con il l ° motivo la ricorrente in via incidentale società

contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto la
responsabilità del Lucernini nella causazione del sinistro.
Con il 2 ° motivo denunzia <>
degli artt. 324 c.p.c., 207, 208, 209 L.F., in relazione all’art.
360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la sentenza del Tribunale di Sondrio aveva
affermato, con forza di giudicato, che <>.
Con il l ° motivo la ricorrente in via incidentale società
assicurazioni generali s.p.a. denunzia contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
1 ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto la
responsabilità del Lucernini nella causazione del sinistro.

10

Elitellina s.r.l. in amministrazione straordinaria denunzia

Con il 2 0 motivo denunzia «violazione e falsa applicazione»
dell’art.

183

( vecchio rito )

c.p.c.,

in relazione all’art.

360,

10 co. n. 3, c.p.c.; nonché <>, alle
comparse di costituzione e risposta in l ° grado delle controparti,
all’<>, alla prova
testimoniale, all’espletata CTU, alla CTP, alla sentenza del
giudice di prime cure, all’atto di appello, al <>, al
<>, al <>, alle <>, agli <>, al risultare
<>, all’<>, alla <> dei redditi

dell’atto di appello )>>, alle <>, al «motivo d’impugnazione
(pag. 31)>>, il ricorrente in via principale Lucernini; all’atto
di citazione del Lucernini avanti al Tribunale di Sondrio, alla
<> del Tribunale di Sondrio, all’atto di
citazione del Lucernini avanti Tribunale di Lecco, alla sentenza
del giudice di prime cure, alla «procedura di amministrazione
straordinaria nei confronti della Cariboni Paride Spa>>, alla
<>, la ricorrente in via incidentale società Elitellina
s.r.1.; all’atto di citazione del Lucernini avanti al Tribunale di
Sondrio, alla <> del Tribunale di Sondrio,
all’atto di citazione del Lucernini avanti Tribunale di Lecco,
alla sentenza del giudice di prime cure, alla <>, alla <>, all’atto di
appello del Lucernini, alle comparse di costituzione e risposta in
20 grado della Osman, del Cariboni, della società Assicurazioni
Generali s.p.a., della società Elitellina s.r.1., della società
Grolli Costruzioni srl, della società Edison spa, della società

Lucernini>>,

il ricorrente in via incidentale Cariboni;

all’atto

di citazione del Lucernini avanti al Tribunale di Sondrio, alla
<> del Tribunale di Sondrio, all’atto di
citazione del Lucernini avanti Tribunale di Lecco, alla «memoria
ex art. 183 c.p.c.>>, alla sentenza del giudice di prime cure,
alla «procedura di amministrazione straordinaria nei confronti
della Cariboni Paride Spa>>, alla «formazione dello stato
passivo>>, all’atto di appello del Lucernini, alle comparse di
costituzione e risposta in 2 0 grado della Osman, del Cariboni,
della società Assicurazioni Generali s.p.a., della società
Elitellina s.r.1., della società Grolli Costruzioni srl, della
società Edison spa, della società Europrogetti Impianti snc, alla
<>,

la ricorrente in via

incidentale società Assicurazioni Generali s.p.a ] limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne

15

Europrogetti Impianti snc, alla «condotta posta in essere dal

possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
; precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
2

d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,

6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/912009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,
n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279.

E

da ultimo, Cass.,

3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli
rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
g n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire
con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di

16

n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,

orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione non
può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al

proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante
coordinamento ‘dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova

e

dell’apprezzamento dei

fatti, attengono al libero convincimento del giudice ( cfr. Cass.,
9/5/2003, n. 7058 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice
di legittimità non già il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità

dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi

tassativamente previsti dalla legge

17

)

prevalenza all’uno o

diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a

all’altro dei mezzi di prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n.
: . 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718 ).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito,

id est di

del giudizio di legittimità.
Né ricorre d’altro canto vizio di omessa pronuncia su punto
decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte
sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza,
incompatibile con la detta domanda ( v. Cass., 18/5/1973, n. 1433;
Cass., 28/6/1969, n. 2355 ). Quando cioè la decisione adottata in
contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti
necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una
specifica argomentazione in proposito ( v. Cass., 21/10/1972, n.
3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537 ).
Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di
merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita
confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata
disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi,
giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa
l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento
come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di
tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,
bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a
giustificarlo.

18

nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar
conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o
: comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di
fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata
decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a

5586 ).
Con riferimento al ricorso principale Lucernini,

va

ulteriormente osservato che il ricorrente si limita invero a
sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio
della corte di merito e da questa rigettate, senza invero
idoneamente censurare le relative rationes decidendi.
Senza sottacersi, quanto in particolare all’8 ° motivo, che
giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
la violazione degli artt. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di
ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c., e non anche, come nella specie
denunziato in termini di violazione di legge o di
procedendo,

error in

e deve emergere direttamente dalla lettura della

sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile
in sede di legittimità.
In ordine al 9 ° motivo va per altro verso sottolineato che
relativamente al denunziato vizio ex art.

112

c.p.c. non risulta

dal ricorrente osservato il disposto di cui all’art. 366, 1 ° co.
n. 6, c.p.c., dovendo ribadirsi che il ricorrente è al riguardo
tenuto a specificamente indicare anche l’atto difensivo o il

19

suffragarla, ovvero la carenza di esse ( v. Cass., 9/3/2011, n.

verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state
proposte, nonché a fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile.
E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo nell’ipotesi in
cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione
procedendo

errores in

la Corte di legittimità giudice anche del fatto

(processuale) ed abbia quindi il potere-dovere

di

procedere

direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti
processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta
invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione
ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo
quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità
diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo,
sicché esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la
Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed

20

2

all’interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006,
n. 1221 ).
Quanto al 1 0 motivo del ricorso in via incidentale della
società Elitellina s.r.l. in amministrazione straordinaria e della
società Assicurazioni Generali s.p.a. nonché dell’unico motivo del

laddove si dolgono del mancato riconoscimento da parte dei giudici
di merito della responsabilità del Lucernini nella causazione del
sinistro, in luogo del denunziato vizio di motivazione i medesimi
in realtà inammissibilmente si dolgono di un vizio di violazione
di norme di diritto.
Ancora, con riferimento al 2 ° motivo del ricorso in via
incidentale della società Elitellina s.r.l. in amministrazione
straordinaria, va posto in rilievo che nel dedurre la rilevanza
del giudicato esterno asseritamente formatosi sull’evocata
sentenza del Tribunale di Sondrio tale ricorrente non ha invero
osservato il principio ripetutamente affermato da questa Corte
secondo cui allorquando come nella specie trattisi di diritti
eterodeterminati (per l’individuazione dei quali è cioè necessario
fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che
identificano diverse

causae petendi),

non può ritenersi che il

giudicato si estenda sempre e comunque all’intero rapporto
giuridico (ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non
abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire alla pronunzia) in
virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il
deducibile (cfr. Cass., 16/5/2006, n. 11356), ma si rende invero

21

ricorso in via incidentale del Cariboni, va altresì osservato che

necessario accertare le ragioni concretamente poste a base della
• domanda e divenute oggetto di discussione, giacché il giudicato
non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano
costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto
(cfr. Cass., 10/10/2007, n. 21266), sicché è indefettibilmente

Orbene, atteso che il giudicato esterno (il quale è rilevabile
d’ufficio) può far stato nel processo solamente laddove vi sia
certezza in ordine alla relativa formazione, emerge evidente come
risulti imprescindibile che colui il quale ne invoca l’autorità
(v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881;
Cass., 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., Sez.
Un., 16/6/2006, n. 13916) fornisca la prova al riguardo, mediante
la produzione della sentenza munita dell’attestazione di
cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine
all’intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass.,
8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 2/4/2008,
n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., 3/11/2006, n. 23567.
Da ultimo v., Cass., 19/9/2013, n. 21469, ove si è esclusa la
sufficienza del deposito della sola certificazione di cancelleria
attestante il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto
inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento;
Cass., 3/4/2014, n. 7768 ).
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare
vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili,
le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate

22

necessario consentire al giudice siffatta disamina.

secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, n.
: 4, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza
circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del
merito agli elementi valutati di un valore ed un significato
difformi dalle loro rispettive aspettative ( v. Cass., 20/10/2005,

dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai
giudici di merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).
Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal
censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati
nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare
i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo
giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa
Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di
merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione
dei giudici della Corte di Cessazione elementi di fatto già
considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un
diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n.
5443 ).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso principale.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei
ricorsi incidentali.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione
tra tutte le parti delle spese del giudizio di cessazione.

23

n. 20322 ), e nell’inammissibile pretesa di una lettura

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
: del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non
I

avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale.

le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 18/3/2015

Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa tra tutte

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