Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28832/2015 proposto da:

COMUNE DI CAMOGLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO STABILE LEONARDO CONTRACTORS, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ELISABETTA SORDINI e GIOVANNI

BORMIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

7/08/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO- Presidente di Sez. -, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Daniele Granara e Giovanni Bormioli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio Stabile Leonardo Contractors contro la sentenza 29.5.012 del TAR della Liguria, ha annullato, per violazione del giusto procedimento e per difetto di motivazione in punto di interesse pubblico, la nota del 21.2.09 con la quale il Comune di Camogli aveva respinto la richiesta dell’appellante di riavvio di una procedura di project financing per l’affidamento, la progettazione e l’esecuzione di un parcheggio interrato, approvata una prima volta con Delib. del 2001, temporaneamente sospesa e ripresa dall’ente nel 2004, mediante invito ai promotori a produrre documentazione ed a fornire garanzie, cui però non aveva fatto seguito alcun atto di riscontro del ricevimento di quanto richiesto. La realizzazione del parcheggio era stata poi inclusa dal Comune, con Delib. Consiliare 22 dicembre 2008, nel programma triennale delle opere pubbliche comunali 2009/2011.

Il C.d.S. ha rilevato che la nota avrebbe dovuto essere preceduta, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, dalla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza del Consorzio di riavvio del procedimento e che il rigetto di tale istanza non poteva trovare giustificazione in carenze della documentazione inviata al Comune, su sua richiesta, nel 2004, mai prima contestate. Ha, ancora, osservato che, poichè il progetto era stato reinserito dall’ente nel piano triennale delle oo.pp. 2009/2011, l’atto impugnato era privo di motivazione in ordine al venir meno dell’interesse pubblico a dar seguito al procedimento. Ha infine respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello, affermando che il venir meno di tale interesse non poteva ritenersi sopravvenuto per il solo fatto che il parcheggio non risultava incluso nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017, approvato dalla giunta comunale con Delib. del 2014 non impugnata dal Consorzio, posto che: 1) la Delib. integrava una mera proposta al consiglio comunale, cui spetta la competenza a decidere in materia, ai sensi della L. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b) e non costituiva atto di per sè lesivo; 2) il programma triennale delle oo.pp. era modificabile e pertanto nulla avrebbe vietato di reinserirvi il progetto in sede di esecuzione della sentenza di annullamento; 3) una volta che l’atto sia annullato in sede giurisdizionale, si deve ritenere sussistente l’obbligo dell’amministrazione di riadeguare il programma alle statuizioni del giudice amministrativo.

La sentenza, depositata il 7.8.2015, è stata impugnata dal Comune di Camogli con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Consorzio Stabile Leonardo Contractors ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con entrambi i motivi del ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, il Comune di Camogli sostiene che il Consiglio di Stato, nel respingere l’eccezione di improcedibilità dell’appello, ha ecceduto i limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera riservata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice d’appello gli abbia imposto di adeguare la propria pianificazione territoriale alle statuizioni della sentenza di annullamento, ovvero di reinserire il parcheggio nel piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017, senza tener conto che l’interesse pubblico all’esecuzione del progetto era definitivamente venuto meno, in ragione delle diverse ed insindacabili scelte da esso compiute nelle more del giudizio, e senza considerare che l’annullamento della nota non poteva comportare la caducazione del piano, successivamente e separatamente approvato, con Delib. di giunta che non era stata impugnata dal Consorzio.

2) I motivi vanno dichiarati inammissibili.

Contrariamente a ciò che in essi si deduce, il C.d.S. non ha ordinato il reinserimento del progetto nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche comunali, ma si è limitato ad annullare l’atto impugnato, previo rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’appello che il Comune aveva sollevato adducendo il definitivo venir meno dell’interesse pubblico alla realizzazione del parcheggio.

La pronuncia di rigetto si fonda su due rilievi di diritto (la valenza meramente propositiva della Delib. assunta dalla giunta comunale; la modificabilità del piano) la cui correttezza non è contestata dal ricorrente e che, in ogni caso, non potrebbero formare oggetto di sindacato ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8.

L’ulteriore rilievo, secondo cui deve ritenersi sussistente l’obbligo dell’amministrazione di adeguare la propria programmazione territoriale alla sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato atti che riguardano la realizzazione di opere pubbliche, non costituisce statuizione decisoria e lascia impregiudicato il successivo esercizio del potere discrezionale del Comune, al quale resta demandata la scelta di riattivare il procedimento o di arrestarlo: in tale secondo caso, però, nel rispetto dei principi di legalità e di trasparenza che devono informare l’agire della P.A. e che, come sottolineato dal C.d.S., imponevano all’ente di motivare in ordine alle ragioni del venir meno dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e di tener conto degli oneri di varia natura che i promotori avevano sostenuto nell’impostare e presentare un progetto che in un primo tempo era stato approvato e che, alla data di emissione dell’atto annullato, era ancora incluso fra gli interventi programmati di pianificazione del territorio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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