Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14646 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 21226-2010 proposto da:
LA ROSA ALESSANDRO LRSLSN71P15Z404R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio
dell’avvocato MERLA GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARANELLA STEFANO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1373

contro

BIENNE SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI
SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 11/06/2013

all’avvocato VALENTINI ALESSANDRO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 745/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 27/05/2010 R.G.N. 1344/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MERLA GIOVANNI;
udito l’AvvocatO MAGRINI SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
rigetto del ricorso.

il

,

Ragioni della decisione

Alessandro La Rosa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Palermo, pubblicata il 27 maggio 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale

confronti di Bienne Sud srl ed accolto la riconvenzionale della società.
Il La Rosa, consigliere di amministrazione della Bienne Sud srl, assumeva che gli era
stato affidato dalla società un distinto incarico di direttore dello stabilimento di
Termini Imerese e chiedeva, come compensi per tale distinto incarico dall’ottobre
2002 al luglio 2003, il pagamento della somma di 55.128,10 euro, nonché l’ulteriore
somma di 44.102,48 euro a titolo di risarcimento del danno da mancato preavviso.
La società proponeva domanda riconvenzionale, assumendo che le fatture mensili
pagate al ricorrente dall’ottobre 2001 all’ottobre 2002, ciascuna dell’importo di
5.512,81 euro, facenti riferimento ad un precedente incarico esauritosi nel luglio
2001, non erano sorrette da alcun titolo giustificativo e chiedeva la restituzione dei
, relativi importi.
Il Tribunale di Termini Imerese respingeva la domanda principale del La Rosa ed
accoglieva la domanda riconvenzionale della società.
Il La Rosa proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Palermo.
Il nucleo centrale, tanto della decisione di primo grado, che di quella di appello è
costituito dal fatto che il La Rosa ha sostenuto una tesi che aveva l’onere di provare e
non l’ha provata. La tesi è che egli, consigliere delegato della società, retribuito per
tale ruolo, aveva avuto un distinto incarico dalla società per il quale aveva diritto ad
essere retribuito separatamente.
La Corte, fatta questa premessa (pag. 6 e 7 della sentenza), motiva il perché della sua
conclusione, con vari argomenti: 1. non v’è traccia di un formale incarico di direttore
Ricorso n. 21226.10
Udienza 17 aprile 2013
Pietro Curzio, es

di Termini Imerese che aveva a sua volta rigettato la domanda del La Rosa nei

di stabilimento; 2. l’assunto per il quale Alessandro La Rosa sarebbe stato incaricato
verbalmente dal padre, Franco La Rosa amministratore delegato della società, non è
fondato perché il padre non aveva tale potere; 3. dal duplice verbale di assemblea del
20 luglio 2001 risulta che al La Rosa figlio, componente del consiglio di

– era quella di gestione dello stabilimento di Termini Imerese; 4. l’interpretazione delle
due delibere adottate in pari data indica che l’attività per lo stabilimento di Termini
Imerese rientrava nei compiti del La Rosa quale amministratore delegato e rientrava
nel compenso previsto per tale carica sociale; 5. tale interpretazione è confermata
dalla lettera del settembre 2001; 6. è ulteriormente confermata dalle dichiarazioni del
rag. Gianni Bacino, direttore amministrativo della società.
Questa valutazione della Corte comporta non solo che il La Rosa figlio non aveva
alcun diritto ad un compenso distinto e specifico per la gestione dello stabilimento di
Termini Imerese, ma comporta anche che egli non percepì in buona fede le somme
oggetto della condanna in via riconvenzionale, relative al periodo ottobre 2001 —
ottobre 2002 fatturate a titolo di compensi “progettazione ed implementazione della
qualità aziendale”, incarico che si era esaurito nel luglio del 2001. Di tali somme,
conclude la Corte, pertanto correttamente è stata ordinata dal Tribunale la
restituzione, con pagamento degli interessi a decorrere da ciascuna fattura.
Il ricorso del De Rosa è articolato in quattro motivi. La società si è difesa con
controricorso.
Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2697, 2126 e2013 c.c., 115 e
116 c.p.c. Si assume che la Corte avrebbe violato il principio di diritto per il quale ai
fini del riconoscimento della mansioni e delle funzioni dirigenziali (nella specie
direzione dello stabilimento di Termini Imerese) è sufficiente e necessario dimostrare
lo svolgimento di tali mansioni e non occorre una formale investitura.

Ricorso n. 21226.10
Udienza 17 aprile 2013

amministrazione con relativo compenso, vennero assegnate le deleghe tra le quali vi

Il motivo è inammissibile / eccentrico rispetto alla sentenza, perché la Corte non ha
negato il compenso disconoscendo l’attività di gestione dello stabilimento di Termini
Imerese a causa della mancanza di una investitura formale, ma ha detto cosa diversa e
cioè che quella attività di gestione rientrava nei compiti e nelle deleghe conferitegli

•motivo pertanto è inammissibile.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 e ss c.c. e vizio di
motivazione per omesso esame di un punto decisivo. Nel motivo si spiega che la
Corte avrebbe “omesso di valutare tutte le prove a favore della tesi del ricorrente
limitandosi ad interpretare alcuni documenti in modo astratto, senza considerare il
contesto in cui erano stati formati”. Posta questa premessa il ricorrente si diffonde in
una rilettura della prova documentale acquisita al processo con valutazioni di merito
diverse da quelle della Corte. Il che è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2126 e 2381 c.c. con riferimento a
considerazioni ulteriori della Corte e precisamente: laddove la Corte “pone l’accenno
alla circostanza che l’amministratore di Bienne fosse il padre del ricorrente quasi si
• volesse implicitamente sostenere che vi fosse un accordo simulatorio tra padre e

figlio”; laddove la Corte afferma apoditticamente e senza supporto probatorio che
l’amministratore non aveva il potere di conferire tale incarico poiché tale potere
spettava al cda; laddove la Corte valorizza negativamente la circostanza che con
delibera del 20 luglio 2001 il cda aveva assegnato al ricorrente dietro compenso di
trenta milioni annui i poteri di gestione dello stabilimento di Termini Imerese.
Il primo rilievo fa compiere alla Corte un’affermazione che non è contenuta nella
sentenza; il secondo contesta una affermazione della Corte che non è fatta in modo
apodittico, ma è adeguatamente e congruamente motivata; il terzo attiene alla
valutazione della prova e non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
Con il quarto motivo si denunzia ancora violazione ancora dell’art. 2126 .c.c.
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Pietro Curzio, e
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quale consigliere delegato della società e nel compenso previsto per tale funzione. Il

Invece di spiegare perché tale norma sarebbe stata violata, nel motivo, senza alcun
aggancio con il contenuto di tale norma, ci si limita ad affermare che laddove
conferma l’accoglimento della domanda riconvenzionale la sentenza è “aberrante”,
presenta “il vizio di decisione preconcetta”, rigetta la domanda ritenendo che le

quale era stato stabilito un compenso di trenta milioni e che la condanna alla
ripetizione non riconosce nemmeno il compenso deliberato dal cda con la
conseguenza che per almeno due anni il De Rosa avrebbe svolto un incarico in forma
completamente gratuita.
Le prime due censure sono affermazioni offensive dell’organo giudicante, oltre che
apodittiche. La terza è manifestamente infondata perché i giudici di merito hanno
affermato che le somme indicate nelle fatture relative al periodo ottobre 2001-ottobre
2002 non erano dovute in quanto l’incarico indicato nelle fatture si era esaurito nel
luglio 2001 e quindi il La Rosa ha incassato tali somme in mala fede.
Questa motivazione non viene punto discussa, né tanto meno contestata nel ricorso,
in cui si afferma che la sentenza sarebbe contraddittoria perché, da un lato assume
che le mansioni svolte dal ricorrente rientravano nei compiti di consigliere delegato
compensato con trenta milioni annui, dall’altro non riconosce nemmeno tale
compenso di trenta milioni annui. Il motivo si conclude sostenendo che i giudici di
merito avrebbero dovuto detrarre dalla somma oggetto della condanna in
riconvenzionale i trenta milioni annui di compenso spettante al ricorrente.
Ma il La Rosa non ha agito per ottenere il compenso di trenta milioni annuo quale
consigliere delegato, né ha mai affermato di non aver percepito tale compenso e
neanche ha affermato che tale compenso gli venne corrisposto con le fatture pagategli
ad altro titolo. Egli ha sostenuto nel ricorso altra cosa e cioè che, oltre a tale somma
annua, aveva diritto ad distinto compenso. Su questo si è pronunciato il giudice di
merito e ha deciso, congruamente, per le ragioni prima esaminate, che tale compenso
Ricorso n. 21226.10
Udienza 17 aprile 2013

mansioni rientrassero nell’incarico ricevuto con delibera del 20 luglio 2001 per il

aggiuntivo e distinto non gli spettava. Anche l’ultimo motivo è pertanto privo di
fondamento.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde

luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 c.p.c., deve essere ordinata, a cura della
cancelleria, la cancellazione delle espressioni utilizzate dal difensore del ricorrente a
pag. 25 del ricorso per cassazione, con le quali la decisione della Corte d’appello di
Palermo viene definita “aberrante” e affetta dal “vizio di decisione preconcetta”.
Questo perché si tratta di espressioni, ciascuna per sé e nel loro reciproco rafforzarsi,
“sconvenienti ed offensive”.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità alla controricorrente, liquidandole in 50,00 euro per esborsi e
8.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
‘ Applicato l’art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione delle espressioni offensive
contenute a pag. 25 del ricorso per cassazione, con le quali la sentenza della Corte
d’appello di Palermo viene definita “aberrante” e affetta da “vizio di decisione
preconcetta”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2013

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