Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14646 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9041-2019 proposto da:

C.I. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO

ANDREOLI, PAOLO PIVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2027/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La soc. C.I. srl, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle imposte catastali ed ipotecarie afferenti il contratto di permuta immobiliare stipulato con la soc. Pasubio spa in data 17.12.2009.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso ritenendo non applicabile l’imposta ipotecaria e catastale in quanto gli immobili oggetto del contratto di permuta in favore della C.I. srl non erano ancora ultimati al momento della cessione e, quindi, non trovava applicazione, secondo quanto previsto dalle circolari esplicative, la disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8 bis e ter.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello rilevando che dei due trasferimenti di proprietà oggetto della permuta solo la cessione dei fabbricati dalla C. alla Pasubio spa doveva essere assoggettata alle imposte ipotecarie e catastali mentre la cessione dell’area immobiliare dalla Pasubio alla C. srl non scontava tali imposte in quanto riguardava immobili in corso di costruzione

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8 bis e 8 ter, con riferimento alla Circolare della Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2007 nonchè con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11, comma 1; si argomenta che la CTR ha ritenuto erroneamente escluso il diritto di rimborso in quanto l’imposta catastale ed ipotecaria non era dovuta nè per la cessione Pasubio- C., avuto riguardo alla mancata applicazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8 bis e 8 ter, nè con riferimento alla cessione C.-Pasubio in quanto l’acquirente aveva richiesto l’applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.

1.1 Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la CTR in modo illogico e contraddittorio riconosciuto l’esenzione della società dal versamento dell’imposta ma al contempo negato il diritto al rimborso dell’imposta versata.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Risulta acclarato che, in forza del contratto di permuta del 17.12.2009, C.I. srl ha trasferito la proprietà di un complesso immobiliare ubicato in Parma del valore Euro 4.800.000 a Pasubio spa che ha, a sua volta, alienato a C.I. srl l’area immobiliare sempre ubicata in Parma avente identico valore. Tale atto è stato registrato in data 15.1.2010 con contestuale pagamento delle imposte del registro per Euro 168, dell’imposta ipotecaria determinata in Euro 144.000, dell’imposta catastale quantificata in Euro 48.000. Nel compendio immobiliare alienato da Pasubio a C.I. srl era ricompreso un costruendo fabbricato, del valore di Euro 3.200.000, che a giudizio del contribuente non era da assoggettare all’imposta ipotecaria e catastale. Ciò in quanto, secondo il disposto della circolare n. 12/E del 2007, della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall’ambito applicativo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi n. 8-bis) e 8-ter), trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA.

2.2 Risulta incontestato che la soc. C.I. srl abbia provveduto a versare in occasione della stipula dell’atto notarile l’intero ammontare dell’imposta catastale e ipotecaria richiesta dal Notaio che comprendeva l’importo, richiesto in restituzione, di Euro 128.000 corrispondente alla misura dell’imposta (4%) applicata all’area in costruzione del valore di Euro 3.200.000.

2.3 L’impugnata sentenza ha riconosciuto la non debenza dell’imposta ipotecaria e catastale con riferimento all’area in corso di costruzione sicchè su tale accertamento, in mancanza di specifica impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è formato il giudicato interno.

2.4 I giudici di seconde cure hanno, tuttavia, ritenuto infondata la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente in quanto sarebbe comunque dovuta l’imposta ipotecaria e catastale sull’operazione di cessione di fabbricati dalla C. srl alla Pasubio spa da calcolarsi sul valore del compendio determinato in Euro 4.800.000.

2.5 In realtà neanche tale cessione era assoggettata ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale stante la richiesta, contenuta in una specifica previsione contrattuale, della Pasubio spa di applicazione dei benefici fiscali di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, trattandosi di trasferimento dei beni immobili ricompresi nell’ambito del piano di recupero di cui alla Convenzione indicata nelle premesse del contratto.

2.6 La CTR ha, quindi, errato nel ritenere applicabile l’imposta ipotecaria e catastale su una delle due operazioni di trasferimento di immobili dedotte nella permuta.

3. Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con l’accogliento dell’originario ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia e degli esiti dei giudizi.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi in Euro 200 per esborso oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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