Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14645 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2975/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13,

presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/01/2006 r.g.n. 1432/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO per delega BUSSA LIVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 15 dicembre 2005 – 18 gennaio 2006, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda, ha ritenuto la nullità dell’apposizione del termine al secondo contratto di lavoro stipulato, con la società Poste Italiane, da B.G. il 17 gennaio 2000, decorrente dal 19 gennaio 2000 con scadenza 29 febbraio 2000.

In particolare la Corte d’appello ha ritenuto non sussistere, o comunque non provata, una fattispecie specifica giustificatrice, essendosi la società limitata ad allegare generiche circostanze organizzative.

2. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.

La società ha depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la società Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè vizi di motivazione.

Deduce in particolare l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistere la ragione giustificatrice specifica del termine ex art. 25 C.C.N.L. 2001 nonchè D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1.

Inoltre si duole del mancato riconoscimento del mutuo consenso alla risoluzione per prolungata inerzia del lavoratore.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Deve in proposito considerarsi l’accordo integrativo 25/09/1997, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Nella stessa data veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si danno atto che, fino al 31/01/1998, l’impresa si trova nella situazione di dover dovendo affrontare il processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa.

Successivamente, l’accordo attuati vo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16/01/1998, ha riportato la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si sarebbe potuto procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/04/1998.

In data 27/04/1998 veniva stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14, comma 4, C.C.N.L. 26/11/1994, con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tali esigenze, si conveniva che l’Azienda avrebbe disposto la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30/04/1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Segue il verbale della riunione 24/05/1999 avente ad oggetto assunzione a tempo determinato, periodo giugno – ottobre, sembra presupporre la permanenza delle situazioni eccezionali legittimanti l’assunzione a termine.

Con la stipulazione del nuovo C.C.N.L. (11/01/2001) viene ripetuta, nell’art. 25 la “clausola madre” originariamente prevista dall’accordo collettivo 25/09/1997, confermando altresì il modello di gestione concordata disegnato dagli accordi attuativi (Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto…).

Nel verbale di riunione 18/01/2001, le Poste dichiarano che, nel periodo 01/07/1997 – 11/01/2001, hanno proceduto ad assunzioni a termine ai sensi dell’accordo 25/09/1997, permanendo le esigenze precisate nel detto accordo, e le OO.SS., nel prenderne atto, convengono che i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale tutt’ora in corso saranno fronteggiati per il futuro anche con ricorso a contratti a termine, stipulati secondo le disposizioni del C.C.N.L. 11/01/2001.

In proposito questa Corte ha affermato che, anche ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la Corte d’appello ha deciso in modo conforme alla regola iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141, e numerose altre successivamente).

Quindi, dal momento che il contratto a termine in esame è stato stipulato (il 17 gennaio 2000) prima del primo accordo (del 18 gennaio 2000) previsto dall’art. 25 c.c.n.l. 11 gennaio 2001, mentre l’operatività dei precedenti accordi si era esaurita nel maggio del 1998, non era ancora possibile indicare come causale dell’apposizione del termine le “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

In ogni caso comunque la Corte territoriale con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità ha ritenuto generica l’allegazione della causa giustificatrice del termine (“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”).

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Con valutazione di merito la Corte d’appello ha escluso la risoluzione per mutuo consenso.

Con tale motivo, la società denuncia il mancato accoglimento della deduzione di inammissibilità della domanda per intervenuta estinzione tacita del rapporto di lavoro per mutuo consenso. In proposito, la ricorrente ribadisce che ambedue le parti avevano posto in essere un comportamento significativo di tale volontà risolutoria del rapporto.

Secondo infatti la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussulto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 c.c., comma 1, il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526).

In proposito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).

E’ poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).

Ciò posto in via di principio, si rileva che la Corte territoriale, dichiarando che la mera inerzia del lavoratore non poteva essere interpretata come fatto estintivo del rapporto (in quanto tale effetto consegue dal concorso di altre circostanze significative), ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, facendo riferimento proprio a valutazioni di tipicità sociale con riguardo alla semplice inerzia del L. nella situazione descritta, durata per poco più di un anno (tenuto evidentemente conto delle circostanze notorie rappresentate dal tempo necessario a valutare l’eventuale illegittimità del termine e quindi rivolgersi al sindacato e/o all’avvocato, dalla necessità per quest’ultimo di impostare la causa e provvedere al tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. nonchè della altrettanto notoria circostanza relativa all’affidamento che il lavoratore “precario” normalmente fa sulla prospettiva di futuri contratti a termine – soprattutto nei riguardi di una società, come le Poste, che di tale tipologia contrattuale faceva al tempo ampio uso – e al timore di pregiudicare tale esito con l’iniziativa giudiziaria).

Una tale valutazione, proprio perchè ragionevolmente ancorata a parametri di tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.

4. La condanna al pagamento delle spese di questo giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in Euro 33 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

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