Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14645 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2845/2009 proposto da:

R.G., R.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato SANINO Mario, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PICCIONI CELIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo

studio dell’avvocato TARTAGLIA Paolo, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ C.R.C. DI CHIODI E CUCCHI SNC (OMISSIS), in persona dei

suoi unici soci, liquidatori e legali rappresentanti pro tempore,

sciolta e posta in liquidazione, nonchè C.C., C.

V., entrambi in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

LUISA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCENNA

GIANNI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.C. (OMISSIS), R.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

ANTONELLI 19, presso lo studio dell’avvocato LEPROUX ALESSANDRO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONTI PRIMO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato DE BELLIS GABRIELE, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1124/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/09/07, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Francesco Luigi Braschi, (delega avvocato Sannino),

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Serges Giovanni, (delega avvocato Paolo Tartaglia),

difensore del controricorrente le Assicurazioni, che si riporta ai

motivi; udito l’Avvocato De Bellis Gabriele, difensore del

controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Alle parti costituite è stata comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che sostanzialmente si riporta qui di seguito.

E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1124/08 depositata il 17 luglio 2008 con la quale la Corte, in parziale riforma della sentenza n. 477/04 del tribunale di Rimini, ha revocato la condanna nei confronti di R.S. e R.G., nonchè di R.E., a titolo di manleva, al pagamento della somma di circa ventimila Euro. La condanna era scaturita dall’azione proposta dai signori L.C. e R.I. per conseguire (anche) il ristoro dei danni causati dalla violazione delle distanze legali violate da una costruzione realizzata dai convenuti in (OMISSIS).

R.S. e R.G. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 21 gennaio 2009.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

L.C. e R.I. hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

I rilievi colgono nel segno. Consta dalla relata della notifica depositata con copia autentica della sentenza (doc 4 dei controricorrenti suddetti) che la stessa è stata notificata – in unica ma sufficiente copia (cfr. SU 29290/08) – all’avv. Ilaria Bonsignori, in grado di appello procuratore domiciliatario dei ricorrenti, in data 14 novembre 2008.

Il 25 novembre 2008 risulta notificata a R.E., C.R.C, snc e Assicurazioni Generali.

Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., il ricorso per cassazione doveva essere notificato nei sessanta giorni successivi al 14 novembre; il termine risulta superato alla data – 21 gennaio 2009 – in cui è avvenuta la notifica del ricorso.

2) Quanto alla violazione dell’art. 366 bis c.p.c., va osservato che il primo motivo, che espone congiuntamente vizi di motivazione e violazione della legge, risulta carente della indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione, rilevabile nella specie, è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.. La medesima omissione caratterizza il secondo motivo.

Il quesito di diritto formulato dalla parte a chiusura del primo motivo appare parimenti inammissibile. Senza alcuna concretezza e senza offrire sintesi logico-giuridica della fattispecie tale da far comprendere la questione giuridica e come sia rilevante, il quesito reca: “Se l’ordinamento statale possa consentire agli strumenti urbanistici locali di derogare alle distanze minime tra fabbricati, qualora queste siano funzionali ad un complessivo ed unitario assetto di determinate zone del territorio”. Quanto al secondo motivo, che omette di indicare le norme asseritamente violate, riferendosi genericamente a quelle in materia di responsabilità del progettista, il quesito è affetto dalle medesime carenze prima evidenziate.

Chiede infatti alla Corte “se la quantificazione delle opere edili occorrenti per l’arretramento di un edificio in ossequio all’esecuzione del dispositivo di un provvedimento debbano essere determinate dal giudice della cognizione, o se la stessa possa essere quantificata dal giudice dell’esecuzione”.

R.E. e le Assicurazioni Generali hanno depositato memoria.

Il Collegio, che ha verificato con diretto esame oculare che la relazione di notifica della sentenza impugnata reca la data del 14/11/08, rileva che il ricorso risulta per tal motivo, che preclude ogni ulteriore esame, inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dal R.E., statuizione che giustifica nei suoi confronti la compensazione per metà delle spese di lite.

Discende infatti da quanto esposto la condanna dei ricorrenti alla refusione alle controparti costituite delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite liquidate quanto alle Generali spa in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, quanto a L. in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi; quanto a R.E. in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, così per l’intero, disponendo la compensazione per metà; quanto a C.R.C, snc in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi. Su detti importi sono dovuti gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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