Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14644 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13236-2015 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRO VOLTA 42 SCALA B INT.2, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE BENEVENTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

BRUNO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, IANNICIELLO VINCENZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1721/2015 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino con ricorso del 20 marzo 2007 Milano Assicurazioni s.p.a. e I.V. chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale. Con sentenza di data 7 marzo 2009 il giudice adito accolse la domanda per quanto di ragione condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.141,20. Avverso detta sentenza propose appello il D.M. per il mancato riconoscimento delle spese mediche pari ad Euro 323,26 oltre interessi. Con sentenza di data 20 aprile 2015 il Tribunale di Salerno dichiarò improponibile l’appello, con condanna dell’appellante alle spese. Osservò il Tribunale che, essendo stata la sentenza notificata unitamente al precetto in forma esecutiva dal D.M. in data 13 marzo 2009, da tale data era iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione e che l’appello era stato proposto tardivamente con citazione depositata in data 25 maggio 2009.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo D.M.G.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 285, 170, 325, 326 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la notifica in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto è stata eseguita direttamente nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. nella sede legale, e cioè alla parte direttamente e non al procuratore costituito presso il domicilio eletto, al fine di porre in esecuzione la sentenza e che pertanto era inidonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello. Aggiunge che tempestivo, rispetto al termine di un anno, era il deposito della citazione, stante il rito previsto, in data 25 maggio 2009 rispetto alla sentenza depositata in data 7 marzo 2009.

Il motivo è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c. è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti, sia del notificante, sia del destinatario (Cass. Sez. U. 13 giugno 2011, n. 12898; conformi Cass. 21 febbraio 2013, n. 4384 e 19 settembre 2011, n. 19070). In relazione all’epoca di instaurazione del giudizio (20 marzo 2007) il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza di primo grado è un anno, in base alla norma applicabile ratione temporis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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