Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 26/05/2021), n.14643
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13974/2019 proposto da:
D.E., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di
cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Liliana Pintus;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 170/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – D.E., cittadino del (OMISSIS), ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 febbraio 2019, con cui la Corte d’appello di Cagliari ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità alla decisione della Commissione territoriale competente.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, non potendosi riconoscere alcun rilievo ad un atto di costituzione depositato per la sola eventualità della partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento dello status di rifugiato al richiedente, quantunque quest’ultimo fosse vittima di riduzione in schiavitù.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).
Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la situazione complessiva del suo paese di origine, il (OMISSIS), e non della sola zona di provenienza, facendo inutili paragoni tra la precedente situazione politica in cui era al potere J. dell’attuale situazione in cui il presidente è B..
Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, lamentando il diniego della protezione umanitaria.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo, giacchè prescinde dalla ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato: la corte d’appello ha affermato che il motivo di appello del D.E. era inammissibile per la sua genericità, e tale affermazione non è stata censurata, mentre lo è stata quella concernente l’infondatezza della censura. Ora, è cosa nota che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che sì rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).
4.2. – Il secondo motivo è inammissibile.
Il fatto che il giudice di merito non avrebbe considerato sarebbe costituito, secondo il ricorrente, dalle condizioni del Paese di provenienza, assai più deteriorate e pericolose di quanto ritenuto nella sentenza impugnata: al che è però agevole replicare che la sussistenza di una simile situazione non ha natura di “fatto storico”, riconducibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Dopodichè, non è affatto vero che la Corte d’appello non abbia considerato la situazione del Paese di provenienza, situazione che è stata considerata, con l’esclusione, suffragata dalla menzione delle relative fonti, della sussistenza di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C.
4.3. – Il terzo motivo è inammissibile: non riesce ad intendersi per quale motivo la Corte d’appello avrebbe dovuto ignorare la situazione politica del paese di provenienza del richiedente e per quale ragione sarebbero inutili i paragoni tra la presidenza Y. e quella B.. Ciò detto, sta di fatto che la Corte d’appello ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine all’insussistenza, nel paese di provenienza del richiedente, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): tale accertamento di fatto il motivo mira a ribaltare, con conseguente inammissibilità della censura.
4.4. – E’ inammissibile il quarto motivo.
Il motivo del ricorso per cassazione, difatti, svolge considerazioni di ordine generale sulla protezione umanitaria per poi aggiungere che il richiedente avrebbe “intrapreso un percorso di integrazione nel nostro paese, come dimostrato anche nei precedenti gradi di giudizio, ed invece come già evidenziato poc’anzi non ha più legami in (OMISSIS). Se è vero che il ricorrente non sarebbe più costretto a vivere con lo zio, come afferma il Giudice d’appello, ciò non toglie che questi non ha più alcun legame con il suo paese d’origine diversamente da quanto è in Italia”.
Al che è agevole replicare che la genericamente richiamata integrazione in Italia che, secondo quanto emerge dalla sentenza d’appello, risulta essere costituita dalla mera frequenza di un corso di alfabetizzazione (così a pagina 7 della sentenza impugnata) non rileva in sè, ma solo all’esito di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021