Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 18/07/2016), n.14643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3841/2014 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

BLUMENSTIHL 55, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FESTELLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRIFOGAS SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 519/2013 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da una pretesa creditoria di un’azienda locale fornitrice di gas gpl ad uso domestico, Grifocas nei confronti di un utente domestico, P.F., avviata dalla azienda fornitrice con decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Grosseto ed opposto dall’odierna ricorrente perchè relativa a consumi anomali ed esosi e, comunque, per indimostrata sussistenza del credito ingiunto.

Il Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza numero 1361/2009 accolse l’opposizione proposta, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la stessa azienda Grifogas s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio. Ritenne che la signora P. avesse fornito la prova che utilizzava il piccolo appartamento solo nei mesi estivi e nei fine settimana del periodo invernale a differenza della società fornitrice del gas che non aveva provato il regolare funzionamento del contatore. Risultò infatti che il tecnico inviato dall’azienda verificò solo che non vi fossero perdite di gas ma non il regolare funzionamento dello stesso. E del resto non è stata fornitq,,neanche, la documentazione da cui si potesse rilevare la procedura seguita per il calcolo delle tariffe ed il conteggio del consumo del gas.

2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 519 del 27 giugno 2013. Il Tribunale ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che la Grifogas abbia correttamente adempiuto all’onere di provare il regolare funzionamento del contatore e che il discontinuo utilizzo dell’immobile ha valore solo indiziario al fine di stabilire se il consumo fatturato sia corrispondente alla realtà.

3. Avverso tale decisione, P.F. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. L’azienda Grisofas intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio effettuato tramite il servizio postale non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento del destinatario Grisofas, ne al momento del deposito del ricorso (come emerge chiaramente dalla nota di iscrizione a ruolo) e neppure prima dell’inizio della relazione all’ udienza pubblica del 18 marzo 2016. Pertanto, in applicazione del principio, riaffermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. S. U. n. 627/2008; Cass. n. 19387/2012,), secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione”.

Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con cui la ricorrente contesta con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto fondata la pretesa creditoria della società fornitrice del gas gpl, basata solo su fatture, ma non provata, ponendo così l’onere della prova a carico dell’utente opponente contrariamente al disposto ex art. 2637 c.c., e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di un fatto decisivo per la controversia ed in relazione al quale la motivazione si assume carente”.

5. In considerazione che nessun intimato ha svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

E la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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