Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34662/2006 proposto da:

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell’avvocato

PIERETTI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCOGNAMIGLIO

ANDREA, SORIA SERGIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., AC.GI., AL.GE., M.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7377/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2006 r.g.n. 3259/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in accoglimento delle domande proposte da A.A., Ac.Gi., Al.Ge. e M.V. nei confronti del Comune di Ercolano, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla percezione di un compenso aggiuntivo fisso, corrispondente alla aliquota giornaliera, per la coincidenza con la domenica delle festività del 25 aprile 1999 e del 2 giugno 2002 e condannava il convenuto al pagamento delle somme indicate oltre interessi legali.

Il Comune di Ercolano proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle domande.

I lavoratori si costituivano e resistevano al gravame.

Con sentenza depositata il 3-2-2006, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Ercolano ha proposto ricorso con due motivi.

I lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune ricorrente, denunciando violazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 e della L. n. 90 del 1954, lamenta che la Corte d’appello “senza alcun logico e fondato motivo, ha basato il suo convincimento intravedendo una identità tra le figure dei “salariati” retribuiti in misura fissa e degli “impiegati”, laddove “la disciplina di maggior favore, consistente nella attribuzione della pretesa aliquota ai salariati, in misura fissa, è dovuta come una sorta di compensazione per la maggiore penosità del lavoro agli stessi affidata”.

Il ricorrente aggiunge, poi, che sulla questione è intervenuto in via definitiva il legislatore che con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 225 ha statuito l’inapplicabilità della disposizione recata dalla L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3 al personale delle amministrazioni pubbliche.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, in sostanza lamenta che “il Giudice d’Appello non ha tenuto in debita considerazione il fatto che la materia in questione rientra nell’ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva prevista dai contratti nazionali di lavoro”, di guisa che nella fattispecie non trovavano applicazione le disposizioni invocate, in materia di doppia retribuzione giornaliera per le festività coincidenti con la domenica.

I motivi, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente.

Osserva il Collegio che la questione controversa è stata risolta definitivamente con la norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 266 del 2005.

In particolare, come questa Corte ha più volte affermato, “in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso aggiuntivo per le festività civili coincidenti con la domenica, attribuito dalla L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, è stato escluso dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224, che, con norma di interpretazione autentica (resa palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore) ha espressamente compreso la citata disposizione tra quelle riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della seconda tornata di contratti collettivi in materia di lavoro con la P.A.. Ne consegue che per le giornate del (OMISSIS), tutte ricadenti di domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti all’attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore aliquota giornaliera” (v. Cass. 17-6-2009 n. 14048, Cass. 19-3-2010 n. 6736, nonchè Cass. 22-2-2008 n. 4667, che ha anche rilevato la manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità della norma da ultimo intervenuta, “sotto il duplice profilo del suo valore interpretativo – retroattivo e della limitazione ai soli pubblici dipendenti”).

Il ricorso va pertanto accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., le domande introduttive degli odierni intimati devono essere respinte.

Infine la circostanza che la norma di interpretazione autentica sia intervenuta successivamente alla data di decisione della sentenza di appello, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive degli odierni intimati; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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