Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14643 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11869-2011 proposto da:
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA
CATANZARO 00468360797, in persona del legale rappresentante,
avv. LUIGI MURACA ATTORE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI, 9, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO TIGANI SAVA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ITALO ALDO REALE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO SPATAFORA GUIDO;
– intimata –

Data pubblicazione: 14/07/2015

I

Nonché da:
CURATELA FALLIMENTO SPATAFORA GUIDO , in persona del
curatore e legale rappresentante pro-tempore Avv. ORESTE
MORCAVALLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO GUGUELMEI II
giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale contro
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA
CATANZARO 00468360797;

-intimata avverso la sentenza n. 901/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/10/2010 R.G.N. 665/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato GIACOMO GUGLIET.MELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1979 il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di
Larnezia Terme, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia
..

9′

Terme, Spatafora Guido per sentir dichiarare la risoluzione per
inadempimento dei contratti stipulati con scritture private del 14 luglio
1977 (con cui l’attore aveva trasferito al convenuto la proprietà di una
porzione dei lotti industriali n. 64 e 65, promettendogli
contestualmente la vendita della parte restante dei detti lotti) e del 5
marzo 1979 (con cui, allo scopo di sanare la situazione di fatto venutasi
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-2-

LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO VENNARI,

a creare, le parti erano addivenute ad una transazione in forza della
quale il Consorzio aveva promesso di vendere allo Spatafora, per il
corrispettivo di 81.783.000, una superficie di terreno estesa metri
quadrati 35.100, comprendente i lotti n. 63 e 64 e parte dei lotti 65, 72,

nonché gli interessi pattuiti in rate mensili, detratto l’importo di
10.000.000 già versato). Rappresentava l’attore che le parti avevano
convenuto espressamente di considerare essenziali i termini fissati per i
pagamenti e che lo Spatafora aveva reali7zato parte del complesso
industriale per la produzione di prodotti dolciari ma che si era reso
nuovamente inadempiente, non saldando nessuna delle rate previste. Il
Consorzio chiedeva, pertanto, anche la condanna del convenuto al
rilascio del terreno in questione nonché al risarcimento dei danni,
previa compensazione con le somme da esso dovute a titolo di
rimborso dell’anticipo versato dal convenuto e con l’indennità dovuta a
quest’ultimo per le opere da lui realizzate sui lotti in questione e delle
quali chiedeva dichiararsi l’acquisto della proprietà per accessione.
Il convenuto non si costituiva e nelle more del giudizio veniva
dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Cosenza del 1° luglio
1981.
La Curatela si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e
proponendo domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della controparte
agli obblighi di cui alla scrittura privata del 5 marzo 1979.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 21 giugno 1990,
dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale
fallimentare di Cosenza.

Ric. 2011 n. 1186 9
-3-

73, 74 e il convenuto si era obbligato a pagare il prezzo stabilito

Il giudizio veniva riassunto dal Consorzio presso quest’ultimo
Tribunale, dinanzi al quale si costituiva anche la Curatela del
fallimento.
Con sentenza del 21 novembre 2005, il giudice da ultimo adito, tra

attorea di risoluzione del contratto per inadempimento dello Spatafora,
dichiarava improponibile la domanda di risarcimento danni; in
accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolti i
contratti di cui alle citate scritture private per inadempimento del
Consorzio e condannava quest’ultimo al pagamento della somma di €
277.400,00, oltre interessi legali, in favore della Curatela a titolo
d’indennizzo per le opere eseguite dal fallito quando era in bonis sui
lotti in questione nonché alla restituzione dell’acconto di € 5.164,57,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché alle spese legali.
Avverso tale decisione il Consorzio proponeva appello, cui resisteva la
Curatela.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 22 ottobre 2010, in
parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza
impugnata, dichiarava la risoluzione dei contratti in parola per
inadempimento di Spatafora Guido e condannava la Curatela del
fallimento di questi al rilascio immediato dei lotti industriali predetti in
favore del Consorzio, che condannava alla restituzione, in favore della
Curatela, dell’importo di € 5.164,57, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come indicato dal Giudice di primo grado; dichiarava
improponibile la domanda di risarcimento danni; dichiarava che la
proprietà delle opere eseguite sui lotti industriali predetti era stata
acquisita per accessione dal Consorzio; condannava quest’ultimo al
pagamento, in favore della Curatela, della somma di € 102.538,27, oltre
interessi, e regolava le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
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l’altro e per quanto rileva ancora in questa sede, rigettava la domanda

Avverso la sentenza della Corte di merito il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Catanzaro ha proposto ricorso per
cassazione articolato di cinque motivi.
La Curatela fallimentare Spatafora Guido ha resistito con
controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico

Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale
1. Con il primo motivo si lamenta “violazione di legge, errata
applicazione del combinato disposto de[ll’art.] 936 c.c. e dell’art. 1150
c.c. – Erronea applicazione di un presupposto di fatto”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
di merito ha ritenuto, nel liquidare l’indennità richiesta, di applicare
l’art. 936 c.c.. Al riguardo sostiene il ricorrente che in caso di
realizzazione di un’opera sul fondo altrui da parte del possessore,
questi, se é in malafede, subisce le opzioni di scelta del proprietario
previste dall’art. 936 c.c., se, invece, è in buona fede e l’opera
costituisce miglioramento, il costruttore ha diritto all’indennità nella
misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa, ai sensi dell’art.
1150 c.c.; pertanto, ad avviso del Consorzio, la Corte di Catanzaro,
nella liquidazione dell’indennizzo, avrebbe dovuto applicare il criterio

dell’incremento del fondo al momento della restituzione e non quello
del valore del materiale e del costo della manodopera.
1.1. Il motivo é infondato.
Correttamente la Corte di merito ha applicato l’art. 936 c.c. anche se ha
motivato erroneamente sul punto, sostenendo che, pur non essendo
Spatafora terzo, mancando patti finalizzati a disciplinare gli effetti
delle opere eseguite su suolo altrui, va applicata la ricordata nonna.
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motivo.

In realtà, e in tal senso va corretta la motivazione, nel caso di specie si
applica l’art. 936 c.c. proprio perché Spatafora Guido é terzo.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare e come va ribadito
in questa sede, la disciplina dettata dalla norma di cui all’articolo

opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo
alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale da
consentirgli la facoltà di costruire sul suolo. Tale ipotesi si verifica non
soltanto nell’originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche
allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per
risoluzione, stante l’efficacia retroattiva inter partes della relativa
pronuncia (v. Cass. 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. 16 novembre 1999,
n. 12703; Cass. 29 gennaio 1997, n. 895; Cass. 26 gennaio 1995, n. 956
del 26/01/1995, proprio in tema di risoluzione di preliminare
immobiliare).
Peraltro la norma dell’art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore,
all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese
fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti
recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può, dunque,
essere applicata in via analogica al detentore (e tale era, prima della
risoluzione dei preliminari di cui si discute in causa, v. sentenza
impugnata p. 4, Io Spadafora); ne consegue che, qualora nella promessa
di vendita venga concordata la consegna del bene prima della
stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissario
acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata,
sicché l’art. 1150 c.c. non si applica a tale ipotesi (Cass. 1.8 marzo 2005,
n. 5948; Cass. 22 luglio 2010, n. 17245; Cass. 22 marzo 2011, n. 6489).
Né é configurabile nella specie un’ipotesi di indebito arricchimento —
cui pure fa riferimento il ricorrente a p. 9 del ricorso — perché l’obbligo
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appena richiamato trova applicazione soltanto quando l’autore delle

del proprietario del suolo, che preferisca ritenere le opere fatte da un
terzo con materiali propri, di indennizzare detto terzo, a norma dell’art.
936, secondo comma, c.c., non é riconducibile nell’ambito dei principi
e delle norme che regolano l’arricchimento senza causa, di cui all’art

scelta, al pagamento, a favore del terzo, del valore dei materiali e del
prezzo della mano d’opera, ovvero al pagamento dell’aumento di
valore arrecato al fondo (Cass. 21 novembre 1979, n. 6069; Cass. 7
maggio 1984, n. 2760; Cass. 30 maggio 1978, n. 2726).
2. Con il secondo motivo si lamenta “omessa motivazione”, non
avendo la Corte territoriale “spiegato” “il perché, nello stabilire che
l’indennità andava valutata tenendo conto del valore dei materiali e del
costo della manodopera, tale criterio andava preferito a quello
dell’aumento del valore richiesto dall’attore in primo grado”.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non
essendo stato riportato in ricorso il tenore testuale della domanda
formulata dall’attore in primo grado, e, comunque, per difetto di
interesse del Consorzio, alla luce dell’operata formulazione del mezzo
all’esame.
3. Con il terzo motivo si lamenta “contraddittorietà della decisione violazione di legge – omessa motivazione”.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere rapplicabilità
del criterio del valore del materiale e della manodopera, ha preso atto
dello stato di degrado dell’immobile, riducendo del 70% l’indennità in
relazione al solo costo dei materiali di costruzione e non anche con
riferimento al costo delle maestranze, senza dare alcuna spiegazione al
riguardo.
3.1. Il motivo va disatteso, trattandosi di valutazione di merito, non
sindacabile in questa sede.
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2041 c.c.. Ne consegue che il proprietario é soltanto obbligato, a sua

4. Con il quarto motivo si lamenta “violazione di legge” in relazione
alla liquidazione delle spese legali, operata al di sotto dei minimi
tabellari, il che non sarebbe giustificato neppure da un comportamento
di correttezza del Fallimento.

indicate le norme di cui si assume la violazione, lo stesso è del tutto
generico, non essendo state dettagliatamente specificate le voci in
relazione alle quali la liquidazione sarebbe stata operata al di sotto dei
minimi tabellari né in che termini sarebbero stati violati detti minimi.
5. Con il quinto motivo si lamenta “contraddittorietà della decisione,
errore di calcolo”, sostenendo che la Corte di merito avrebbe
effettuato un siffatto errore “aumentando” (mete ammontando) ad E
3.000,00 e non a € 2.000,00 le spese di secondo grado e chiedendo la
correzione di siffatto errore.
5.1. Il motivo è inammissibile, sia perché non è stata evidenziata alcuna
contraddittorietà della motivazione, pure indicata nella rubrica del
mezzo all’esame, e sia perché gli errori materiali in cui sia incorso il
giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli
artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di
ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al
solo controllo di legittimità della decisione impugnata (Cass. 20
febbraio 2006, n. 3656); nell’ipotesi di errori materiali o di calcolo
contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non è, infatti,
ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva
competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente
l’errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti,
ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 23 giugno 2000, n. 8526 e Cass. 7 aprile
2006, n. 8287).
6. Il ricorso principale va, quindi, rigettato.
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4.1. Il motivo é inammissibile in quanto, oltre a non essere neppure

;

Ricorso incidentale
7.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, rubricato

“contraddittorietà della decisione, violazione di legge, omessa
motivazione”, la Curatela del fallimento di Spatafora Guido censura la

essa spettante in “via equitativa” riducendo del 70% l’importo
calcolato dal secondo CTU e limitandosi a riconoscere sull’indennità
determinata in via equitativa i soli interessi legali e non anche la
rivalutazione monetaria.
7.1. Il motivo è infondato e va rigettato, riferendosi lo stesso a
valutazioni di fatto operate dal giudice del merito ed essendo ben
possibile il ricorso al criterio equitativo per la determinazione
dell’indennizzo in questione.
8. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, rigettato.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità devono essere
interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P .Q.14.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e
il ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2015

sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato l’indennizzo ad

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