Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.13/06/2017), n. 14643
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16920/2015 R.G. proposto da:
B.D., C.F., M.S., elettivamente
domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n 180, presso lo studio
dell’avv. Paolo Fiorilli che li rappresenta e difende unitamente
all’avv. Consuelo Marani;
– ricorrente –
contro
D.R.T., D.R.M. e M.L., elettivamente
domiciliate in Roma, via G. da Carpi n. 6, presso lo studio
dell’avv. Riccardo Szemere che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. Daniele Ganz;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 29
aprile 2015;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo;
letto il ricorso, il controricorso con ricorso incidentale e le
memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento parziale
del ricorso incidentale, limitatamente al primo motivo.
Fatto
RITENUTO
che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;
la questione di diritto sottoposta all’attenzione di questo Collegio con il primo motivo di ricorso (1a, 1b e 1c) è se la responsabilità del conduttore cedente prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 in caso di cessione del contratto di locazione unitamente all’azienda o a un ramo di essa, trovi applicazione anche quando l’azienda abbia costituito oggetto di ulteriori plurime cessioni o il rapporto locativo sia stato novato con un accordo diretto fra locatore e sub-cessionario;
nella specie, l’originaria conduttrice “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c. di M., C. e B. e C. cedeva l’azienda e il contratto di locazione alla MCB s.r.l.; quest’ultima, a sua volta, affittava l’azienda alla “Pizzeria-Trattoria Desideri” s.a.s. di D.C. e C.; in data 8 maggio 2007 l’affittuaria, per porre rimedio allo sfratto per morosità intimato alla MCB s.r.I., pattuiva con le proprietarie che sarebbe stata considerata come subentrante nel contratto di locazione a far data dal settembre 2005, con contestuale rideterminazione retroattiva del canone mensile di locazione; in data 5 agosto 2009 la MCB s.r.l. comunicava alle proprietarie il subentro nel contratto di locazione della Romanello s.n.c.; la Romanello s.n.c., in data 16 settembre 2009 risolveva unilateralmente il contratto con la MBC s.r.l. e le restituiva l’immobile; il Tribunale di Venezia condannava la MCB s.r.l., morosa dal novembre 2009, al rilascio del bene, che veniva effettivamente restituito alle proprietarie il 14 aprile 2011;
in esito alle superiori vicende, le proprietarie dell’immobile agivano in via monitoria nei confronti di M.S., C.F. e B.D., quali soci della “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, per il recupero dei canoni insoluti;
su opposizione degli ingiunti, il Tribunale di Venezia ha revocato il decreto ingiuntivo;
la Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado, condannando gli opponenti, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 al pagamento della somma di Euro 44.460,00 oltre accessori a titolo di canoni insoluti dalla cessionaria dell’azienda MCB s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
che, secondo quanto emerge dalla sentenza d’appello, in realtà vi è stata un’unica cessione d’azienda – quella dalla “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c. alla MCB s.r.l. – mentre sia la “Pizzeria-Trattoria Desideri” s.a.s., dapprima, sia la Romanello s.n.c., dopo, sono state mere affittuarie dell’azienda che la MCB s.r.l. aveva acquisito dalla “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c.;
tale ricostruzione delle vicende che hanno riguardato il contratto di locazione oggetto del giudizio non risulta contestata e, comunque, trova conferma in altra sentenza del Tribunale di Venezia che, accertata la morosità della MCB s.r.l., condannava quest’ultima alla restituzione dell’immobile alle proprietarie, cosa effettivamente avvenuta il 14 aprile 2011;
pertanto, non vi sono state nè “una serie ininterrotta di cessioni sempre tutte ex art. 36 cit.” (pag. 16 del ricorso), nè una novazione soggettiva del rapporto di locazione per effetto dell’accordo raggiunto fra la “Pizzeria-Trattoria Desideri” s.a.s. e le locatrici in data 8 maggio 2007, dal momento che nel 2011 l’immobile era ancora nel possesso della MCB s.r.l., come giudizialmente accertato in altra causa;
è quindi corretta la qualificazione del contratto dell’8 maggio 2007 in termini di un mero accordo transattivo mediante il quale la “Pizzeria-Trattoria Desideri” s.a.s., per evitare lo sfratto per morosità intimato al sub-locatore, si accollava i canoni pregressi (dal settembre del 2005) e quelli successivi, con una maggiorazione a titolo risarcitorio;
in conclusione, nel caso in parola non si discute, come sostengono i ricorrenti, di una sorta di applicazione “a catena” della L. n. 392 del 1978, art. 36 bensì della responsabilità diretta della cedente l’azienda (la “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c. e per essa, ormai cancellata dal registro delle imprese, i suoi soci illimitatamente responsabili) per l’inadempimento della cessionaria (MCB s.r.l.);
il primo motivo di ricorso è quindi infondato;
alla luce delle superiori considerazioni, è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione degli effetti dell’accordo intercorso fra la MCB s.r.l. e la “Pizzeria-Trattoria Desideri” s.a.s.;
quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce che non è stata ordinata la restituzione delle spese pagate per il primo grado di giudizio; le appellanti hanno fatto istanza di correzione di errore materiale (invero non documentata), ma la corte ha risposto che semmai dovevano fare ricorso per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c.; cosa che effettivamente hanno fatto;
il motivo è fondato ed è possibile decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, giacchè effettivamente la corte d’appello, riformando la decisione del tribunale, ha posto le spese del primo grado di giudizio a carico degli ex soci della “Desideri Al Molin Rotto” s.n.c. ma ha omesso di condannare questi ultimi alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese legali in forza della provvisoria esecutività della sentenza riformata;
con il secondo motivo le ricorrenti incidentali chiedono che sia formalmente confermato il decreto ingiuntivo opposto;
il motivo è infondato in quanto la corte d’appello ha correttamente ritenuto che, una volta revocato, il provvedimento monitorio non potesse rivivere e, comunque, le controricorrenti incidentali non hanno allegato quale possa essere l’interesse alla domandai, posto che la sentenza della C.A. è titolo esecutivo.
PQM
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale in relazione al primo motivo e per l’effetto, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti principali alla restituzione delle spese, del giudizio di primo grado; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; conferma le spese del primo e secondo grado di giudizio nella medesima misura stabilita dalla corte d’appello; condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017