Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14642 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 26/05/2021), n.14642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11995/2019 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Antonio Alimiento;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 638/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – E.M. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità alla decisione adottata dalla competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi attribuire ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza o apparenza della motivazione, violazione degli artt. 113,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 lamentando il diniego della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, lamentando il diniego della protezione umanitaria, anche per essere vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi.

Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 della CEDU, violazione di legge art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancanza di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità dei cinque motivi spiegati.

4.1. – Il primo mezzo è inammissibile per la sua assoluta genericità, giacchè manca radicalmente di misurarsi con la ampia e dettagliata motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il giudice d’appello, lungi dall’omettere di pronunciare sui motivi dedotti, ha debitamente rammentato, con motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”, quale fosse la situazione dalla quale il richiedente aveva affermato di essersi voluto allontanare (pagine 2-3 della sentenza impugnata), ha elencato i motivi d’appello spiegati dall’appellante (pagine 3-4) e li ha successivamente scrutinati osservando: a) che il racconto del richiedente, ove pure ritenuto credibile, non era riconducibile ad una delle protezioni maggiori in quanto concernente rituali e superstizioni locali prive di alcuna concreta incidenza sulla vita dell’interessato; b) che nella zona di provenienza del richiedente non era riscontrabile in una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C nulla rilevando le fonti citate dall’appellante e riferite non alla sua zona di provenienza, ossia al sud della (OMISSIS), ma al nord del paese; c) che l’atto d’appello non evidenziava alcuna situazione personale del richiedente di particolare vulnerabilità, essendo una mera clausola di stile il richiamo alla giovane età, non potendosi d’altronde riscontrare una situazione di radicamento sul territorio nazionale.

4.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Anche questa volta il ricorso prescinde integralmente dalla ratio decidendi svolta nella decisione impugnata, laddove si afferma che la Corte d’appello non avrebbe dato neppure genericamente conto delle condizioni di pericolo oggettivamente esistenti in (OMISSIS): come si in precedenza già osservato, la Corte d’appello, condividendo la decisione del Tribunale, ha viceversa affermato che la zona di provenienza dell’appellante, (OMISSIS) del sud ((OMISSIS)), non risulta caratterizzata da livelli di instabilità riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C mentre i pericoli riportati dalle fonti invocate dal ricorrente si riferivano al Nord del paese, il tutto con citazione delle fonti pertinenti (v. note 1-4 alle pagine 5-6 della sentenza impugnata).

4.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Valgono le considerazioni ora svolte. Occorre aggiungere che il motivo è inammissibile giacchè mira a ribaltare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello, laddove ha affermato che il sud della (OMISSIS) non è interessato da una situazione riconducibile al citato art. 14, lett. c. Quanto ad un documento proveniente dal Dipartimento di giurisprudenza dell'(OMISSIS), citato il ricorso, il richiamo non è autosufficiente, giacchè non risulta la sua produzione della fase di merito nè tantomeno la sua “localizzazione” negli atti di causa.

Per il resto si legge nel motivo che “contrariamente a quanto argomentato della sentenza impugnata, la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente è stata posta in essere senza alcuna precisazione degli elementi posti a base”: ma la Corte d’appello ha detto tutt’altro, e cioè che il racconto del richiedente, “quand’anche ritenuto credibile, non integrerebbe comunque una situazione meritevole di una delle protezioni maggiori in quanto afferente a rituali e superstizioni locali che non hanno avuto mai alcuna ripercussione concreta sulla vita dell’istante, se si esclude l’avvenuto trasferimento, assai risalente nel tempo (1984) in altro centro ed in altro paese”. Nuovamente il ricorso prescinde dalla ratio decidendi.

4.4. – Il quarto e quinto motivo, entrambi concernenti la protezione umanitaria, possono essere esaminati simultaneamente e sono inammissibili: essi difatti si protraggono da pagina 10 a pagina 15 del ricorso senza che riesca affatto a comprendersi in che cosa consisterebbe la individuale condizione di vulnerabilità del richiedente, nè come si sarebbe concretizzata (indipendentemente dalla sua idoneità allo scopo) la sua integrazione in Italia.

5. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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