Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14642 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30848/2006 proposto da:

V.R., nella sua qualità di tutore giudiziario e legale

rappresentante dell’interdetta Sig.ra C.L.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo

studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL (OMISSIS) DI TORINO, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZUCCARELLO SEBASTIANO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2006 R.G.N. 116/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

Udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito l’Avvocato MONACIS LUCIA per delega ZUCCARELLO SEBASTIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.R., in qualità di tutore di C.L.M., chiese che fosse riconosciuto il diritto della C., affetta da demenza da Alzheimer, ad essere ospitata presso la RSA “Anni Azzurri” di (OMISSIS) o altra struttura analoga, in regime convenzionale a decorrere dal 25 luglio 2002 e che fosse accertato che la ASL (OMISSIS) di Torino, convenuta in giudizio, avendo proceduto all’inserimento solo a decorrere dal 18 febbraio 2004, aveva illegittimamente omesso l’inserimento dal 25 luglio 2002. Chiedeva poi la condanna della ASL al risarcimento del danno determinato da tale omissione in misura di 31.956,21 Euro (55,77 Euro, pari alla quota sanitaria di assistenza giornaliera, per 573 giorni dal 25 luglio 2002 al 18 febbraio 2004).

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione con sentenza pubblicata il 3 maggio 2006.

Il ricorso è articolato in quattro motivi. La ASL si difende con controricorso. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 32 Cost., L. n. 833 del 1978, artt. 1, 2, 3, 19, 25 e 26;

L. n. 421 del 1992, art. 1, lett. g); D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 1 e 3-septies, art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, all. 1C D.P.C.M. 29 novembre 2001. Il quesito di diritto è il seguente: “dica la Corte se in base alle su indicate norme le prestazioni sanitarie somministrate all’interno di un nucleo protetto per dementi di una Residenza sanitaria assistita debbano essere qualificate quali prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e non già prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e se, pertanto, rispetto alla fruizione delle stesse sussista un diritto soggettivo assoluto dei singoli che si sostanzi nel diritto al ricovero in RSA ove la ASL preposta, per il tramite dell’organo competente (Unità di valutazione geriatria – UVG) abbia riconosciuto la sussistenza dei necessari requisiti sanitari in capo al richiedente”.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione delle stesse norme “sotto altro profilo, anche in relazione al D.P.C.M. 22 dicembre 1989, all. A e ad una serie di delibere regionali”.

Il quesito è il seguente: “dica la Corte se in base alla normativa indicata, il conseguimento del parere favorevole alla collocazione in RSA da parte della Unità di valutazione geriatria – UVG istituita presso la ASL determini la concreta ed attuale esercitabilità del diritto soggettivo assoluto del singolo al ricovero stesso”.

Con il terzo motivo si denunzia una violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte avrebbe errato nel ricostruire l’oggetto della domanda ed avrebbe pertanto rigettato una domanda diversa da quella effettivamente proposta, in quanto il ricorrente non ha mai richiesto il rimborso della componente alberghiera del ricovero in RSA. Con il quarto motivo si denunzia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla “natura delle prestazioni di ricovero in RSA”, in quanto dalla loro definizione quali prestazioni sanitarie oppure meramente assistenziali derivava l’accoglimento o il rigetto della domanda risarcitoria formulata.

Il punto cruciale è costituito dai motivi 1, 2 e 4 del ricorso, che debbono essere trattati congiuntamente perchè è comune la questione posta, consistente nello stabilire se il parere favorevole della Unità di valutazione geriatria istituita presso la ASL dia luogo ad un diritto assoluto al ricovero nelle RSA. Secondo i giudici di Torino la normativa statale e regionale piemontese subordina il ricovero in RSA, oltre che a tale parere, anche alla disponibilità di bilancio. Per la Corte di Torino il parere favorevole da luogo all’inserimento nelle liste di attesa, ma perchè si possa procedere al ricovero è necessario che il soggetto si collochi nella lista di attesa in posizione tale da essere ricompreso nel novero dei posti che vengono coperti in base alle disponibilità di bilancio. Situazione che nel caso della C. si è verificata solo nel (OMISSIS) (il ricovero è avvenuto il (OMISSIS)).

Pertanto, poichè non è stato allegato che, collocata in lista d’attesa, la C. sia stata illegittimamente superata da altri richiedenti, il suo diritto è sorto solo quando la ASL, sussistendo i presupposti socio-sanitari e la disponibilità di bilancio ha potuto provvedere al pagamento della componente sanitaria del suo ricovero.

La decisione della Corte di Torino è pienamente condivisibile.

Dalla lettura di tutta la normativa richiamata dal ricorrente non è dato individuare una disposizione che colleghi automaticamente al parere positivo dell’Unità di valutazione geriatrica la nascita di un “diritto assoluto” (questa la terminologia usata dal ricorrente).

Tale parere costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per acquisire il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero in una residenza sanitaria assistita. Ma il contributo pubblico sarà dovuto solo quando l’anziano abbia raggiunto nella graduatoria stilata sulla base delle domande una posizione tale da rientrare nel novero di quelle coperte dalla relativa voce di bilancio (la L.R. Piemonte 18 gennaio 1995, n. 8, ancora espressamente tali finanziamenti ai vincoli di bilancio).

Nel caso in esame, la signora Castagna ha raggiunto tale posizione utile in graduatoria solo nel (OMISSIS) e da quell’epoca ha percepito il contributo. Nè il tutore ricorrente ha sostenuto che la collocazione in graduatoria sia stata scorretta o che la C. sia stata irregolarmente scavalcata da altri soggetti.

Il terzo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto pronunciato, è anch’esso infondato, in quanto la lettura della sentenza torinese permette di escludere che la Corte abbia male interpretato la domanda ritenendo che riguardasse il pagamento dell’intera retta e non la sola componente relativa al contributo pubblico.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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