Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14642 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 141-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del suo Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende por legge;

– ricorrente –

contro

P.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA TERESA PARRINO giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1877/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione contro P.L. avverso la sentenza del 16 dicembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo il 20 marzo 2007, con cui era stata rigettata per esclusione del nesso causale la domanda, proposta dal P. nell’ottobre del 2004, per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti per effetto di contaminazione da virus di HCV, a seguito di trasfusioni di sangue, l’ha, invece, accolta.

2. Al ricorso per cassazione, che propone un unico motivo, non v’è stata resistenza dell’intimato con controricorso.

Costui, tuttavia, ha depositato, in data 25 gennaio 2016, atto denominato “foglio di costituzione”, con procura ad un difensore in calce, nel quale si allega che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto la sua notifica sarebbe stata inesistente, per non essere stata fatta ai procuratori costituiti, e si sostiene che la sua conoscenza è stata acquisita solo a seguito di richiesta alla Corte territoriale di attestazione di passaggio della sentenza in cosa giudicata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva in via preliminare che parte ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della relata di notificazione, eseguita a mezzo posta ed indirizzata ai difensori dell’intimato nel giudizio di appello.

Risulta depositato soltanto un foglio di accettazione da parte dell’UNEP della Corte di Appello di Roma, controfirmato, relativo alla richiesta di notifica da parte dell’Avvocatura Generale a mezzo posta, e la relata di spedizione a mezzo posta redatta dall’ufficiale giudiziario.

In tale situazione non è provata l’attivazione del contraddittorio e, pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile (Cass. sez. un. n. 627 del 2008).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese stante l’inammissibilità dell’atto di costituzione, corredato da procura in calce autenticata dal difensore, ancorchè non fosse applicabile l’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che risulta regolare solo i giudizi introdotti in primo grado dopo la data di entrata n vigore di quella legge (art. 58, comma 1 stessa legge).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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