Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14642 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19970-2014 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MARCHELLO e ASSUNTA

RITA SERAFINI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI e EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2307/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/07/2013, R.G.N. 1944/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ASSUNTA RITA SERAFINI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Lecce, in riforma del Tribunale, ha rigettato la domanda M.M.A., titolare di trattamento pensionistico in regime internazionale composto da un pro rata italiano e pro rata esteri, volta ad ottenere gli aumenti di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3.

La Corte ha affermato che il trattamento pensionistico non era stato superiore al trattamento minimo e che in particolare non poteva essere computata anche la quota di integrazione al minimo sul pro rata italiano al fine di verificare il superamento o meno del trattamento minimo in quanto gli incrementi di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 spettavano per legge solo alle pensioni che superavano il trattamento minimo e quindi non su quelle integrate al minimo.

2.Avverso la sentenza ricorre la M. con un unico articolato motivo. Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente denuncia violazione della L. n. 160 del 1975, art. 10. Censura l’affermazione della Corte secondo cui non era applicabile il beneficio di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, in quanto il trattamento pensionistico (comprensivo del pro rata italiano ed il pro rata estero ed esclusa l’integrazione al minimo) non era superiore al minimo.

Afferma che, al fine di verificare il superamento o meno del trattamento minimo, non avrebbe potuto essere computata anche l’integrazione al minimo.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. La ricorrente ha affermato che, per accertare se la sua pensione fosse o meno superiore al minimo, ai fini del diritto all’applicazione delle quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, si doveva sommare la pensione italiana, integrata al minimo (non già nel suo importo a calcolo) e la pensione estera.

6. il ricorso è infondato.

La L. n. 160 del 1975, art. 10 ha stabilito, al comma 1, che, a decorrere dall’1 gennaio 1976 e con effetto dall’1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del Fondo di cui all’art. 1, siano aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al precedente art. 9, comma 1, e la variazione percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istat.

Il comma 3 ha poi previsto che con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al comma 1 siano aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che fossero stati accertati per i lavoratori dell’industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l’aumento delle pensioni.

7. Si tratta di accertare quale fosse la pensione effettiva che l’Inps ha erogato, ossia il pro rata italiano, e verificare se questo sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore, spettano le quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, oggetto della domanda della ricorrente.

8. Nella specie detto pro rata era sicuramente inferiore al minimo in quanto è pacifico che su di essa venne corrisposta l’integrazione al minimo, onde le quote aggiuntive non spettano così come deciso dalla Corte territoriale.

Tale conclusione risulta confermata,anche da quanto riferito dalla stessa ricorrente, che ha riportato l’esito della CTU svolta dal giudice d’appello da cui era emerso che “la ricorrente è titolare di assicurazione n…erogata dall’ente previdenziale estero…e di pensione di reversibilità…maturata in Italia e che considerato il trattamento italiano a calcolo, non integrato al minimo, la somma delle due pensioni non aveva superato il trattamento minimo”.

9. La questione posta dal presente ricorso è stata già decisa da questa Corte secondo cui, qualora la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dalla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, possono spettare solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al comma 1 medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo D.L. n. 663 del 1979, art. 14, conv. con L. n. 33 del 1980 (Cass. nn. 18744 del 2013, 7308 e 17284 del 2016, nonchè, da ult., Cass. nn. 10095 e 10096 del 2018).

10. Questa Corte ha, inoltre, osservato che “se è stata erogata l’integrazione al minimo sulla pensione italiana, e il dato è pacifico, il totale di questa a calcolo, sommata a quella estera, era inferiore al minimo (altrimenti, è ovvio, l’integrazione al minimo non sarebbe stata erogata) e quindi le quote fisse non spettano ai sensi del ricordato art. 10.

Nè si può sostenere che nella somma tra i due trattamenti debba essere compresa anche l’integrazione al minimo su quello italiano, perchè in tal modo tutte le pensioni, anche quelle che a calcolo sarebbero bassissime, dovrebbero essere considerate superiori al minimo.” (cfr Cass. 18744/2013).

10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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