Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14641 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26582-2019 proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 08/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto dell’8/8/2019, il Tribunale di Bari ha respinto l’impugnazione proposta da G.S., cittadino della (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale, ritenuta l’irrilevanza dell’audizione diretta del ricorrente, ha ritenuto la narrazione dello stesso inattendibile(il ricorrente aveva dichiarato di essere emigrato perchè si erano verificati a novembre 2016 scontri tra i sostenitori del presidente O. e dell’avversario G., di essere stato arruolato dai militari l’11/11/2016, ma di essere fuggito dal luogo di detenzione dopo appena tre giorni, per poi recarsi in Burkina Faso ove apprendeva che il 17/1/2017 a Daloua vi erano stati altri scontri), perchè vaga e con numerose contraddizioni ed incongruenze; ha escluso il rifugio e la protezione sussidiaria, motivando, quanto AL D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) avuto riguardo a fonti internazionali aggiornate a maggio 209189, con riferimento alla zona di provenienza, Daloua; ha escluso anche la protezione umanitaria, ritenendo insussistente una specifica vulnerabilità del richiedente così come l’integrazione in Italia.

Ricorre avverso detta pronuncia G.S. sulla base di tre motivi. Il Ministero si è limitato a depositare atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente si duole della motivazione apparente in relazione alla ritenuta non credibilità della narrazione, per non avere il Tribunale tenuto conto che approssimazioni ed imprecisioni erano dovute al basso livello culturale del richiedente asilo, analfabeta, senza dare conto in maniera esauriente delle ragioni della operata valutazione.

Con il secondo motivo, la parte denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, disposto senza seria ed approfondita istruttoria; il ricorrente nel resto riporta il rapporto di Amnesty International 2017/2018, sostiene che in (OMISSIS) sussiste una situazione di violenza indiscriminata.

Col terzo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè il vizio di motivazione apparente; sostiene che il Tribunale non avrebbe indicato in modo esauriente le ragioni del diniego della protezione umanitaria, assume che ricorrono nella specie glie estremi per il riconoscimento di detta forma di protezione, che in (OMISSIS) sussiste una condizione di instabilità politica che sconsiglia il rimpatrio.

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va premesso che, come tra le ultime affermato nella pronuncia 13248/2020, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l’incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte).

Ciò posto, va dato atto che il Tribunale ha basato il giudizio di non credibilità dando specificamente conto delle ragioni di detto giudizio a pag. 2, paragrafi 1 e 2 del decreto, evidenziando le contraddizioni cronologiche, la genericità e vaghezza delle ragioni addotte, rendendosi pienamente comprensibile il ragionamento posto a base del giudizio espresso.

Nel resto, la doglianza del ricorrente si sostanzia nella inammissibile richiesta rivalutazione nel merito della vicenda narrata.

Il secondo motivo è sostanzialmente inammissibile.

Il Tribunale ha dato conto delle specifiche ed aggiornate fonti internazionali compulsate, dalle quali ha desunto l’insussistenza di una situazione di violenza diffusa, tale da mettere in pericolo i civili solo per la presenza sul territorio.

A fronte di dette valutazioni, il ricorrente si limita a riportare brani del rapporto di Amnesty International aggiornato al 2017/2018, sostenendo la sufficienza di una situazione nella quale “alla violenza diffusa ed indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statali”, risolvendosi il motivo nell’assunto meramente assertivo della sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il terzo mezzo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il Tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni della decisione assunta, ritenendo neppure effettuato un valido tentativo di inserimento sociale vista l’occupazione lavorativa di soli quattro mesi (anche a superare i dubbi sulla autenticità del contratto di lavoro), e comunque ribadendo il principio secondo cui non sarebbe di per sè sufficiente un’eventuale integrazione lavorativa, in mancanza di specifica ed individuale vulnerabilità, anche considerato il riferimento della parte ad una situazione di grave povertà nel Paese di origine. A fronte di detta valutazione, il ricorrente oppone in maniera del tutto apodittica, la sussistenza, di contro, delle condizioni legittimanti il riconoscimento della forma di protezione richiesta.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA