Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14641 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14641 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 656-2012 proposto da:
PALERMO

GENNARO

PLRGNR37M19E044H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI BEATRICE giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

654

LA FICARA PASQUALE, COGEL SPA;
– intimati –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

OCELLO ELENA, LA FICARA EDOARDO MARIA, LA FICARA MARIA
ROSARIA, quali eredi dell’Ing. PASQUALE LA FICARA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA l,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che
li rappresenta e difende giusta procura speciale a

– ricorrenti incidentali contro

PALERMO GENNARO PLRGNR37M19E044H;
– intimato-

avverso la sentenza n. 375/2010 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/11/2010, R.G.N.
499/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato NICOLA GIANCASPRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

margine del ricorso incidentale;

R.G. 656 \ 2012

Nel 1996, Gennaro Palermo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri
Pasquale La Ficara in proprio e quale legale rappresentante della CO.GE.L s.r.l. (poi
Cogel s.p.a.) chiedendone la condanna al pagamento della somma di 678 milioni di lire a
titolo di corrispettivo per l’opera prestata e al pagamento della somma di 220 milioni di
lire a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla cancellazione dall’Albo Nazionale
dei Costruttori.
Assumeva:
– che nel 1985 l’impresa edile del La Ficara si era aggiudicata l’appalto per la realizzazione
del carcere di Gioiosa Jonica;
– che gli aveva conferito con una procura generale un ampio incarico di gestire tutte le
attività connesse all’appalto, comprensivo del potere di incassare, senza obbligo di
rendiconto e con ratifica preventiva di tutto quello che egli avrebbe potuto fare, in
relazione alla realizzazione dell’opera;
– che fino al 1987 egli aveva incassato le somme erogate dalla stazione appaltante, fino al
5° stato di avanzamento, reimpiegandole esclusivamente nell’esecuzione dell’opera,
mentre successivamente i corrispettivi erano stati incassati direttamente dall’impresa La
Ficara, poi conferita nella CO.GE.L.s.r.1.;
che i lavori erano proseguiti ininterrottamente fino al 1990, allorchè erano stati sospesi
per l’esecuzione di una perizia suppletiva di variante;
– che dopo l’approvazione di essa da parte del comune di Giosiosa Jonica nel 1994 i
lavori erano stati ripresi direttamente dalla CO.GE.L., che gli aveva revocato l’incarico
chiedendogli di riconsegnare le chiavi del cantiere.

3

i XL

Il FATTO

Tutto ciò premesso, chiedeva il corrispettivo per nove anni di lavoro, commisurato a
quanto avrebbe percepito il direttore generale dell’impresa e il risarcimento del danno,
non avendo potuto nel frattempo svolgere altri lavori ed essendo stato di conseguenza
prima sospeso e poi cancellato dall’Albo Nazionale Costruttori.
In primo grado, il convenuto veniva condannato al pagamento di euro 252.260,53,

rapporto esistente tra le parti come mandato con rappresentanza avente ad oggetto il
conferimento di un incarico equiparabile a quello di direttore tecnico.
Proponevano appello la Cogel e il La Ficara, e appello incidentale l’odierno ricorrente,
che contestava la qualifica di direttore tecnico attribuitagli, la limitazione del periodo
assunto a base di calcolo fino al 1990, e il rigetto della domanda di risarcimento danni.
La sentenza qui impugnata accoglieva in parte sia l’appello principale che quello
incidentale, riducendo l’importo da corrispondere al Palermo in euro 91.464,98, oltre
interessi legali da calcolare sui singoli ratei del credito.
Gennaro Palermo propone un motivo di ricorso avverso la sentenza n. 375 del 2010
della Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di Pasquale La Ficara e di
CO.GE.L s.p.a.
Resistono con controricorso contenente anche tre motivi di ricorso incidentale Elena
Ocello, Edoardo Maria La Ficara e Maria Rosaria La Ficara, quali eredi di Pasquale La
Ficara.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il Palermo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver
riconosciuto la. sentenza impugnata la rivalutazione sui compensi professionali.
Sostiene che la sentenza impugnata ha escluso che il rapporto tra le parti fosse
qualificabile in termini di mandato, e quindi ha escluso l’applicabilità dell’art. 429 c.p.c. e
della rivalutazione monet2ria, ed ha rideterminato l’importo del credito del Palermo

4

mentre le sue domande riconvenzionali venivano rigettate. Il Tribunale qualificava il

rispetto a quanto riconosciuto in primo grado semplicemente espungendo la voce
rivalutazione monetaria.
Afferma che la rivalutazione gli era dovuta, non ex art. 429 c.p.c. ma ex art. 1224 c.c.,
avendo egli fornito, in conformità a quanto richiesto dalla Corte con numerose
pronunce, la prova di avere un orientamento all’impiego di capitali tale da assicurargli

Il motivo è infondato.
L’eventuale applicazione dell’art.1224 c.c. non implicherebbe comunque il risultato
auspicato dal ricorrente, ovvero il cumulo tra interessi e la rivalutazione ma il diritto alla
differenza positiva ove esistente.
Il ricorrente peraltro si limita a dolersi di non aver percepito alcunché a titolo di
rivalutazione, neppure ai sensi dell’art. 1224 c.c., ma non indica in qual modo e in quale
passo o con quali argomenti riportati in motivazione la corte d’appello avrebbe violato la
norma indicata. Neppure segnala in modo pertinente di aver allegato fatti a
documentazione della sua propensione al reinvestimento delle somme liquidate in
maniera da tenerle indenni dagli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria, e
che di essi non si sia tenuto adeguato conto.
I controricorrend articolano a loro volta tre motivi di ricorso incidentale affermando
essi stessi, a pag. 8 del controricorso, di riproporre i motivi di appello non accolti dalla
corte territoriale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, lamentano la violazione dell’art. 164 c.p.c.
laddove la corte d’appello avrebbe rigettato la loro eccezione di nullità dell’atto di
citazione del Palermo senza su di essa soffermarsi adeguatamente, essendo del tutto
equivoco nell’atto di citazione se questi intendesse rapportare l’attività svolta alla
qualifica di direttore generale o di direttore tecnico.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, lamentano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2956 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. (senza alcuna indicazione del
vizio che intendono denunciare dinanzi al giudice di legittimità) avendo il giudice
d’appello erroneamente applicato i termini di prescrizione ordinari anziché quelli di

5

rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione degli interessi al saldo legale.

prescrizione breve, tacciando di genericità l’eccezione formulata da essi appellanti

Infine, con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell’art. 1721
c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e criticano direttamente la sentenza di primo grado,
laddove la stessa ha ritenuto tardiva la produzione documentale dei mandati di
pagamento incassati dal Palermo, atti a documentare quante somme questi avesse

I motivi di ricorso incidentale sono del tutto inammissibili.
Essi infatti non sviluppano una idonea critica alla sentenza impugnata ma si limitano a
riproporre argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito, sostanzialmente
riproducendo i motivi di appello, senza sviluppare e rivolgere critiche puntuali contro
la sentenza impugnata ma continuando a riferirsi alla sentenza di primo grado, che non
è oggetto di questo giudizio.
Spese del giudizio compensate, in virtù della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Spese
compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11 marzo 2015

Il Consi liere estensore

Il Presidente

incassato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA