Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14641 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29378-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrenti –

contro

P.M., P.L., B.P., tutti n.q. di

eredi legittimi di P.U., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSTIENSE 162, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

PETRILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SAMUELE SCALISE

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5324/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione contro B.P., P.M. e P.L. avverso la sentenza del 3 settembre 2014, con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 ottobre 2009, con cui era stata rigettata per intervenuta prescrizione la domanda proposta da P.U. (marito della B. e padre dei due ricorrenti) nel dicembre del 2004 (cui erano subentrati come eredi i ricorrenti, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.), per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti per effetto di contaminazione con il virus dell’epatite C, a seguito di trasfusioni di sangue, e, nel contempo dichiarato la novità della domanda, dai ricorrenti proposta iure proprio dagli eredi per i danni non patrimoniali subiti a causa del decesso del de cuius.

2. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di prime cure quanto al rigetto della domanda risarcitoria spiegata a suo tempo dal de cuius, reputando che la prescrizione quinquennale era decorsa solo dal momento della presentazione da parte del medesimo della domanda amministrativa di riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, di modo che essa non era ancora maturata al momento della proposizione della domanda giudiziale.

3. Al ricorso per cassazione, che propone due motivi, hanno resistito con controricorso gli intimati.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre è stata depositata memoria da parte dei resistenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio rileva in via preliminare che con la memoria, che si è provveduto a notificare alla difesa erariale (ma ad indirizzo di PEC diverso da quello figurante nel ricorso), i resistenti hanno allegato: a) lettera di provenienza del Ministero della Salute a data 24 gennaio 2017, con cui i medesimi sono stati invitati, ai sensi del D.L. n. 90 del 2014, art. 27-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014, ad aderire alla definizione in via transattiva della controversia con il riconoscimento a titolo di equa riparazione della somma di Euro 100.000,00. Nella lettera si dichiara che, in caso di adesione, che viene subordinata alla rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, l’importo sarà liquidato entro il 31 dicembre 2017, e si invitano i ricorrenti, ove si intendano avvalere del beneficio, a restituire ad un indirizzo indicato nel termine di quindici giorni dal ricevimento, atto di accettazione dell’equa riparazione e di rinuncia su modulo allegato, unitamente alla documentazione necessaria per provvedere al pagamento, elencata in un accluso prospetto; b) lettera raccomandata a data 20 febbraio 2017 con a.r. pervenuto al Ministero in 23 febbraio 2017, in cui il legale dei ricorrenti dichiara di allegare tre originali dell’atto di accettazione delle equa riparazione e di rinuncia, tre originali recanti i dati necessari per la liquidazione e delega all’incasso da parte dei P. alla madre; c) lettera a data 20 febbraio 2017, sempre del detto legale, indirizzata a mezzo PEC alla difesa erariale (ma ad un indirizzo diverso da quello indicato nel ricorso), nella quale, dando atto della fissazione dell’odierna adunanza, si invitava l’Avvocatura a considerare la rinuncia al ricorso, preannunciando altrimenti che si sarebbe insistito per la decisione.

Nella memoria si dà atto che, tuttavia, alla data della sua redazione, che è quella del 16 marzo 2017, la difesa erariale non ha riscontrato la mail e si insiste per la decisione.

2. Il ricorso va, dunque, deciso, non potendosi dare atto, al di là della mancanza di formale rinuncia, ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.

3. Con il primo motivo si denuncia “violazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo si duole della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso che la prescrizione fosse decorsa dalla diagnosi di positività da virus HCV che il de cuius aveva avuto fin dal 1996, adducendosi che da quel momento il medesimo avrebbe potuto avere consapevolezza dell’illecito ascrivibile al Ministero.

3.1. Il motivo è inammissibile. Esso è fondato su una risultanza fattuale, appunto la diagnosi, ma non indica se e come la relativa documentazione venne introdotta nelle fasi di merito e se sia stata e dove prodotta in questa sede, al fine di poter essere esaminata. Inoltre, nessuna riproduzione di essa si fa e nemmeno lo si fa indirettamente, rinviando alla documentazione con indicazione della parte in cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza.

Il motivo mancando di dette indicazioni non rispetta l’art. 366 c.p.c., n. 6, che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte le imponeva (ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 208 e 7061 del 2010).

3.2. Il motivo, peraltro, se si superasse il rilievo, sarebbe inammissibile, in quanto non svolge un’attività di critica della motivazione ampiamente esposta dalla sentenza impugnata nelle pagine 5-7 per sostenere che si doveva escludere che la consapevolezza dell’illecito potesse dirsi maturata nel de cuius fin dal momento della diagnosi. Poichè il motivo di ricorso per cassazione non può ignorare la motivazione della sentenza impugnata, dovendo criticarla, si risolve in un motivo privo della sua idoneità al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Si aggiunga che la stessa attività assertiva svolta si risolve,non già nella prospettazione con certezza che alla conoscenza della diagnosi si correlò nella specie la percezione dell’illecito, bensì solo nel prospettare come possibile questa evenienza. Sicchè il motivo, sebbene lo si apprezzasse in iure, cioè come denunciante un vizio di sussunzione, sarebbe privo di decisività.

5. Il secondo motivo deducendo “contraddittoria motivazione circa un fato controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, è inammissibile perchè evoca il paradigma non più vigente dell’art. 360 c.p.c..

6. Il ricorso è, conclusivamente,dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settemila, oltre Euro duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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