Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9766/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVRE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASCUCCI LUCIANO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/12/2006 R.G.N. 85/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Perugia respingeva l’impugnazione dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato detto Istituto al pagamento della pensione d’inabilità in favore dell’assicurato indicato in epigrafe.

I giudici di appello ponevano a base della decisione, per quello che interessa in questa sede, che il requisito concernente il reddito risultava dimostrato dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, prodotta sin dal primo grado del giudizio, mai contestata dall’INPS. Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione deducendo un’unica censura.

Parte intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’istituto ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 345 e 416 c.p.c. e L. n. 118 del 1971, art. 12, formula, ex art. 366 bis, così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il seguente quesito di diritto: “se, in materia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, il ricorrente in primo grado, che abbia semplicemente allegato il possesso del requisito economico mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a fronte di specifica contestazione da parte del convenuto nella memoria di costituzione di primo grado, debba comunque dimostrare la sussistenza del requisito anzidetto”.

La censura è infondata.

Invero il quesito, per come formulato, non coglie nel segno in quanto il principio affermato dalla Corte di appello è diverso da quello che può desumersi, sia pure a contrario, dal predetto quesito.

La Corte territoriale, infatti, afferma che la dichiarazione sostitutiva di notorietà, prodotta sin dal primo grado del giudizio, non è mai stata contestata dall’INPS che non ha rilevato mai, altresì, la contrarietà al vero di siffatta dichiarazione.

Nè siffatto accertamento è censurato in modo specifico.

Conseguentemente il principio di cui si chiede l’affermazione non è conferente e come tale non è decisivo.

Peraltro deve ritenersi corretta in diritto la sentenza impugnata poichè ha ritenuto generica la contestazione del requisito reddituale in quanto non specificamente diretta a contrastare la veridicità dei dati riportati nella autocertificazione, allegata dall’assistito sin dal primo grado del giudizio, sulla situazione reddituale, prevista della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24, e, successivamente, dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o) (Cfr. Cass. 15486/07).

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.500,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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