Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14640 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 14/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 147-2012 proposto da:
IMMOBILIARE VIDEO NETWORK SRL 00665660221, in persona
del proprio legale rappresentante e amministratrice
delegata signora MARIA TOMASI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso
lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
BEVILACQUA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

■R,

DEANESI

MAURO

DNSMRA55S23L378F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

7, presso lo

studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al ricorso notificato;
– controricorrente

CORTE D’APPELLO

avverso la sentenza n. 281/2010 della

di TRENTO, depositata il 03/11/2010, R.G.N. 92/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l’Avvocato CONCETTA TROVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

■-•

2

R.G. 147 \ 2012

La Immobiliare Video Network s.r.l. ( d’ora in avanti indicata anche come IVN),
ricorrente, espone di aver convenuto in giudizio Deanesi Mauro nel 1994, chiedendone
la condanna al pagamento di 69 milioni di lire (pari alla provvigione che la società
avrebbe avuto diritto a percepire e che avrebbe perso a causa dell’attività svolta e della
condotta tenuta dal Deanesi ) a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale
perché questi, che collaborava con la società ricorrente in virtù di un contratto verbale
nella promozione della vendita a terzi degli immobili gestiti da IVN, mise in contatto la
proprietaria di un immobile che aveva conosciuto grazie ad un socio IVN con un terzo
interessato all’acquisto, che poi effettivamente acquistò l’immobile stesso, gestendo la
contrattazione in nome proprio e non come incaricato della società, alla quale non fu
riconosciuta dall’acquirente nessuna provvigione.
Il Deanesi negò sia di aver ricevuto incarico di trattare la vendita di quel terreno dalla
IVN sia che la proprietaria avesse a sua volta conferito incarico a vendere all’IVN.
Nel 2001 il Tribunale di Trento accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta
dall’IVN condannando il Deanesi a versare all’IVN l’importo di lire 46 milioni.
La Corte d’Appello di Trento riformava completamente la sentenza di primo grado
rigettando la domanda dell’IVN sul presupposto che non risultasse l’iscrizione della
stessa al ruolo dei mediatori professionali.
Contro la decisione della corte territoriale, l’IVN proponeva ricorso per cassazione,
deciso con sentenza n. 11523 del 2008 della Corte di cassazione che, in accoglimento del
ricorso principale, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di
Trento. La Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo presente un vizio di motivazione
nella sentenza impugnata, che aveva omesso di esaminare il certificato della camera di

3

Il FATTO

commercio presente in atti, attestante l’iscrizione della società nel ruolo dei mediatori
professionali, puntualizzando che non si trattava di un vizio revocatorio.
La società riassumeva la causa davanti alla Corte d’Appello di Trento e questa, con la
sentenza n. 281 del 2010 qui impugnata, rigettava nuovamente la domanda della
Immobiliare. La corte d’appello affermava in motivazione:

ruolo;
– che il Deanesi era legato alla società IVN da un contratto verbale e che aveva ricevuto,
in base alla stessa prospettazione della TVN, l’ incarico di occuparsi della vendita della
proprietà della sig. Nardelli;
– che il Deanesi era stato posto in contatto con la Nardelli da un soggetto facente capo
alla IVN che lo aveva qualificato come suo incaricato;
– che il Deanesi aveva effettivamente individuato l’acquirente, lo aveva contattato senza
spendere il nome della società mandante, lo aveva messo in contatto con la proprietà e
questi poi aveva effettivamente acquistato l’immobile della Nardelli;
– che la signora Nardelli non aveva corrisposto alcuna provvigione all’IVN
Tuttavia, la corte territoriale riteneva che, poiché il Deanesi mancava della qualifica di
mediatore, non essendo a sua volta iscritto al ruolo, la società ricorrente non avrebbe
potuto legittimamente incaricarlo né avrebbe potuto pretendere la provvigione
dall’acquirente e pertanto rigettava nuovamente la domanda della IVN.
La Immobiliare Video Network s.r.l. propone un motivo di ricorso avverso la sentenza
n. 281 del 2010 della Corte d’Appello di Trento nei confronti di Deanesi Mauro, che
resiste con controricorso.
La ricorrente ha anche depositato memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la TVN denuncia la violazione dell’art. 3, 5 0 comma,
della legge n. 39 del 1989 e dell’art. 11 del d.m. n. 452 del 1990, in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c. .
4

– che la IVN svolgeva professionalmente l’attività di mediatore e risultava iscritta nel

Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato in diritto laddove ha escluso che
possa sorgere un diritto alla provvigione in favore della società di mediazione qualora
essa si sia avvalsa, per condurre e concludere l’affare, dell’opera di un ausiliario non
iscritto al ruolo dei mediatori immobiliari.
Sostiene che, anche sulla base della interpretazione ad esse data dalle sentenze di

ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante della società, mentre per gli
ausiliari non è richiesta quando svolgano attività accessoria e strumentale rispetto a
quella di vera a propria mediazione, con funzione di ausilio rispetto ai soggetti preposti
(Cass. n. 8708 del 2009). L’iscrizione o meno del Deanesi nel ruolo dei mediatori non
avrebbe potuto condizionare il diritto della IVN al conseguimento della provvigione,
perché egli non era un preposto della società.
Quindi, le argomentazioni in diritto della ricorrente sono esclusivamente legate alla
interpretazione delle norme in relazione alla necessità o meno che anche l’ausiliario sia
iscritto al ruolo dei mediatori perché la società possa aver diritto alla provvigione.
Il motivo è infondato, sotto molteplici profili.
L’analisi in ordine alla riconducibilità del Deanesi, sulla base dei compiti effettivamente
svolti, alla figura del semplice ausiliario o meno attiene al giudizio di merito e non è in
questa sede esigibile da questa Corte. Dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella
sentenza di appello e non smentita ma al contrario fatta propria dalla ricorrente, emerge
che il Deanesi, a prescindere dall’esatto contenuto dell’incarico ricevuto, nella vicenda in
esame ha svolto tutte le attività tipiche del mediatore, dal reperimento dell’acquirente

legittimità, tali norme debbano essere intese nel senso che i requisiti per l’iscrizione a

alla conclusione dell’affare, andando ben oltre i compiti del semplice ausiliario, che è chi
si limita a porre in contatto le parti senza poi intervenire nella gestione e conclusione
della trattativa.
Il quesito di diritto posto a termine del motivo è il seguente : accerti la s.c. se vi è stata
violazione di legge… nell’aver configurato l’assenza di responsabilità civile in capo al mandatario
infedele per responsabilità contrattuali nei confronti della società mandante, operante nel settore
dell’intermediazione immobiliare in considerazione dell’aspetto della mancata iscrizione del mandatario
nel relativo ruolo professionale.
5

,n_.

in esso vengono mescolati due profili del tutto distinti : l’uno, quello della violazione da
parte della corte d’appello, della violazione delle norme sulla mediazione ed in particolare
di quelle che prescrivono l’iscrizione al ruolo dei mediatori, infondato, come si è detto.
Il secondo profilo, che sembrerebbe concernere una responsabilità del Deanisi per
violazione degli obblighi del mandatario, non è stato adeguatamente censurato nella
rubrica del motivo stesso, in cui manca alcun riferimento ad una violazione delle norme

sotto questo profilo.
Tale secondo profilo non può pertanto essere preso in considerazione in mancanza di
una adeguata censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dal
contro ricorrente e le liquida in euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e
contributo spese generali.
Così deciso nella camera di crsiglio della Corte di cassazione l’1 i marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sul mandato stesso ed anche una puntuale critica ai contenuti della sentenza di appello

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