Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 13/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14640

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3966/2015 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICOLA SACCONE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA

FERRARI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12868/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA SACCONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 7-18 novembre 2013 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento di domande presentate da Romeo Gestioni S.p.A. – che agiva quale procuratrice del comune di Napoli -, condannava A.L. a rilasciare un immobile di proprietà del Comune e a pagare l’indennità per occupazione senza titolo nella misura di Euro 10.227,03 oltre a interessi, nonchè a rifondere le spese di lite.

Avendo proposto appello A.L., con ordinanza del 30 ottobre-3 dicembre 2014 la Corte d’appello di Napoli lo ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c..

2. Ha presentato ricorso A.L. sulla base di sei motivi, tutti proposti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I primi tre motivi denunciano rispettivamente, per le ragioni che si verrà infra ad illustrare, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158, 2943 c.c., art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., commi 1 e 2 e art. 1158 c.c..

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2947, 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che parte attrice avrebbe provato l’interruzione della prescrizione con varie richieste di pagamento, di cui la più risalente allegata ai del 21 giugno 2001, onde il debito potrebbe farsi valere dal giugno 1996. Obietta il ricorrente che le richieste di pagamento non interrompono la prescrizione perchè non furono indirizzate nè pervennero a lui: la richiesta del 15 giugno 2001 sarebbe stata indirizzata impersonalmente agli eredi di A.G. e le altre richieste a quest’ultimo, per cui non sarebbe applicabile l’art. 1335 c.c.; comunque il Comune non avrebbe provato ex art. 2697 c.c., il recapito, e nella memoria del 6 febbraio 2013 l’attuale ricorrente avrebbe contestato anche “che agli atti non vi è prova” della ricezione dei solleciti di pagamento. Sussisterebbe pertanto violazione dell’art. 116 c.p.c., per erronea valutazione del materiale probatorio.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il Tribunale ammesso le prove testimoniali chieste dal ricorrente, ritenendole irrilevanti, e così commettendo un error in procedendo, perchè avrebbero provato l’usucapione.

Il sesto motivo denuncia infine violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., perchè la condanna delle spese “consegue ad una errata delibazione delle risultanze processuali”.

Si difende con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato per quanto si verrà ad esporre.

3.1 Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c..

Il Tribunale ha affermato che “non è dubbio nè contestato” che l’immobile fosse stato occupato fino al 1990 da A.G., padre del ricorrente, perchè custode di una scuola, “quale concessione integrante il rapporto di lavoro con l’ente pubblico”, e che “pertanto il convenuto subentrò al padre nella mera detenzione”. Ciò – censura il motivo in esame – si fonderebbe apoditticamente sul presupposto che il ricorrente fosse convivente col padre prima del 1990, il che non sarebbe stato però provato dal Comune, che ne aveva l’onere ex art. 2697 c.c.. Nell’atto di citazione si era esposto che A.G., sin dal (OMISSIS), acquistava per la sua funzione di custode la detenzione dell’immobile, e che alla sua morte, “avvenuta nel (OMISSIS), il figlio…non rilasciava l’immobile e ne protraeva la detenzione sino ad oggi”; e nella comparsa di risposta l’attuale ricorrente dichiarava di contestare “estensivamente, parola per parola, tutto quanto prodotto e dedotto ex adverso” e che “i fatti narrati dall’attore sono privi di fondamento”, poi eccependo l’intervenuta usucapione – per cui proponeva domanda riconvenzionale – “anche in relazione a quanto asserito da controparte”, ritenendone sussistenti i requisiti, cioè l’inerzia del proprietario per vent’anni e l’interesse dell’attuale ricorrente “che ha posseduto la casa come propria” per oltre vent’anni. Dalle prospettazioni delle parti e dalle risultanze processuali non emergerebbe prova del Comune che il ricorrente fosse subentrato nella detenzione al padre. D’altronde il Comune avrebbe nell’atto di citazione chiesto prova per interrogatorio formale che il ricorrente, dopo la morte del padre, era “rimasto nella detenzione”; e il ricorrente, anche nella memoria del 20 dicembre 2012, avrebbe continuato a contestare “tutto quanto dedotto” da controparte e a ribadire i requisiti per l’usucapione, e successivamente nella memoria del 18 gennaio 2013 avrebbe altresì chiesto di provare che egli sarebbe stato possessore dell’immobile “sin dal (OMISSIS)”. In conclusione, il Comune non avrebbe assolto al suo onere probatorio.

Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158, 2943 c.c., art. 112 c.p.c..

La ricostruzione del Tribunale si fonderebbe sul subentro dell’attuale ricorrente al padre nella detenzione dell’immobile, ma ciò sarebbe smentito dai documenti comprovanti che, quando A.G. morì il (OMISSIS), A.L. sarebbe stato domiciliato in altro luogo, e avrebbe occupato l’immobile soltanto a partire dal (OMISSIS). Sussisterebbero già circostanze precise, inequivoche e concordanti a favore del ricorrente, per cui non potrebbe dubitarsi che si perfezionò la sua usucapione, avendo egli posseduto l’immobile dal (OMISSIS) e risalendo all’8 giugno 2011 il primo atto del Comune di richiesta della restituzione. Avrebbe pertanto il Tribunale dovuto accogliere la domanda riconvenzionale, il cui mancato accoglimento integrerebbe omessa pronuncia su di essa nonchè violazione degli artt. 1158 e 2943 c.c..

Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., commi 1 e 2 e art. 1158 c.c..

Avrebbe errato il Tribunale applicando dell’art. 1141 c.c., il secondo comma in luogo del primo, per cui il possesso si presume in chi ha potere di fatto sul bene e spetta quindi a chi lo contesta, per vincere la presunzione, fornire la prova contraria, prova che il Comune non avrebbe invece arrecato.

3.2 I motivi appena esposti, per l’evidente connessione delle doglianze e delle argomentazioni che propongono, meritano un vaglio congiunto.

Premesso che è manifestamente infondato equiparare il non accoglimento di una domanda con l’omessa pronuncia in ordine alla domanda stessa (doglianza inclusa nel secondo motivo), e che, altresì, tutti e tre i motivi in esame presentano anche alcune argomentazioni direttamente fattuali, che pertanto non sono ammissibili, il nucleo della questione che i suddetti motivi denunciano come erroneamente risolta dal Tribunale risiede nella ripartizione dell’onere della prova in rapporto con la disciplina del potere di fatto rinvenibile nel codice civile.

L’art. 1141 c.c., al comma 1, stabilisce infatti che “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto”: presunzione quindi insita proprio nell’esercizio di detto potere fattuale (cfr. p. es. Cass. sez. 2, 2 dicembre 2013 n. 26984, Cass. sez. 6-2, ord. 5 aprile 2011 n. 7757, Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7817 e Cass. sez. 2, 27 maggio 2003 n. 8422) e che è peraltro superabile dalla prova contraria il cui contenuto risiede nella dimostrazione che l’esercizio del potere di fatto discende da una mera detenzione (“prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”). Ne deriva che, qualora si proponga domanda nel caso, di rilascio per occupazione senza titolo – che ha come fatto costitutivo la detenzione da parte del convenuto l’onere della prova sulla natura del potere fattuale incombe sull’attore.

Nella causa in esame, è indiscusso che parte attrice chiese la condanna del convenuto A.L. a rilasciare un immobile in quanto detentore senza titolo – oltre che a pagare la conseguente indennità occupazionale -; ed è chiaro che la detenzione senza titolo doveva pertanto essere provata dall’attrice, tanto più che il convenuto aveva ribattuto di essere di tale immobile possessore, per fondare su ciò e sull’asserito protrarsi ultraventennale del suo eccepito possesso la domanda riconvenzionale di usucapione. Tutto questo emerge anche dalla esposizione offerta dal Tribunale delle posizioni dei litiganti, in particolare laddove osserva che nell’atto di citazione l’attrice aveva, tra l’altro, addotto che dopo la morte di A.G., “nel (OMISSIS), era subentrato nella detenzione del bene, senza legittimo titolo – come accertato dalla polizia urbana – il figlio A.L.”, e che il convenuto, costituitosi, a sua volta aveva eccepito “di aver usucapito la proprietà del suddetto immobile per averlo posseduto per oltre venti anni”. Ictu oculi, dunque, oggetto della prova avrebbe dovuto essere la qualità del potere fattuale che esercitava il convenuto: all’attore, pertanto, competeva provare a sostegno della sua domanda principale di condanna al rilascio di immobile occupato sine titulo, in forza del combinato disposto dell’art. 1141 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., che A.L. esercitava una detenzione, non sorretta peraltro da alcun titolo.

Il Tribunale, invece, nei seguenti passi della sua motivazione effettua un evidente salto logico, che include altresì la violazione del suddetto combinato disposto normativo.

In particolare, questo rileva: “Il convenuto ha risposto di aver acquistato la proprietà dell’immobile detenuto, per oltre venti anni, a titolo di usucapione, asserendo di aver posseduto il bene secondo i criteri legittimanti l’invocato acquisto a titolo originario. Al riguardo, non è dubbio nè contestato che l’immobile per cui è causa fosse stato occupato, sino al (OMISSIS), dal padre del convenuto, al quale il bene fu concesso in uso dal Comune nella sua qualità di custode di una scuola, quale concessione integrante del rapporto di lavoro con l’ente pubblico. Pertanto, il convenuto subentrò al padre nella mera detenzione dell’immobile, fondata sulla suddetta concessione in uso connessa al rapporto di lavoro quale custode”. In questo modo il Tribunale, per così dire, identifica il figlio nel padre, adducendo un subentro senza indicare altri elementi al di fuori del rapporto parentale che possano dimostrarlo. Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare gli elementi probatori che conducessero all’accertamento che A.L., prima della morte del padre, con lui conviveva nell’immobile, senza che vi fosse mai stata alcuna soluzione di continuità della convivenza prima del decesso, solo in tal caso giuridicamente potendosi configurare un subentro nella detenzione a A.G., ovvero ritenersi superata la presunzione di cui all’art. 1141, comma 1 e adempiuto l’onere probatorio attoreo di cui all’art. 2697 c.c.. A ben guardare, d’altronde, il giudice di merito ha come presunto che A.L. abbia accettato l’eredità del padre, erroneamente estendendo quindi la fattispecie di successione nel potere di fatto di tipologia possessoria – prevista nell’art. 1146 c.c. – ad una implicitamente (utilizza il giudice, infatti, il termine “subentro”) asserita successione dell’erede nella detenzione esercitata dal de cuius, al contempo però deprivando – non senza intrinseca contraddittorietà dinanzi a un preteso fenomeno successorio – tale detenzione del titolo che la giustificava quando era esercitata da A.G..

Nei limiti di quanto appena illustrato, dunque, i primi tre motivi devono essere accolti, essendo incorso il Tribunale in violazione di legge; e ciò assorbe, consideratone il contenuto ut supra sintetizzato, tutti i motivi seguenti.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale, anche per le spese processuali del grado.

PQM

 

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, annullando la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA