Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14640 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 13426-2008 proposto da:
MACCHIA ORONZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
TORRISI MASSIMILIANO SALVATORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PETRUCCI RODOLFO, giusta delega in ati;
– ricorrente contro

2013
1043

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Data pubblicazione: 11/06/2013

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO,
CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

avverso il provvedimento n. 2481/2007 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/12/2007 R.G.N.
1943/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente

Svolgimento del processo
Con sentenza del 26/11 — 21/12/07 la Corte d’appello di Lecce ha respinto
l’impugnazione proposta da Macchia Oronzo avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che 1111 aveva rigettato l’opposizione

somma di € 9251,52 a titolo di omissione contributiva e di mancata
corresponsione delle relative somme aggiunte.
L’opponente aveva sostenuto il diritto allo sgravio contributivo per aver assunto
della nuova manodopera a tempo indeterminato, aggiungendo che ciò lo avrebbe
esentato dal presentare le denunce mensili, la cui omissione avrebbe potuto
giustificare, tutt’al più, l’irrogazione della sola sanzione amministrativa di cui all’art.
30 della legge 21/12/78, n. 843. La Corte di merito ha, invece, ritenuto che le
denunce mensili non erano surrogabili con altri adempimenti gravanti
sull’imprenditore per differenti esigenze contabili, amministrative e tributane, per
cui l’omissione delle suddette denunce non consentiva all’istituto previdenziale di
verificare la ricorrenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dello sgravio
e comportava, al tempo stesso, la mancanza dei presupposti per il conseguimento
di tale beneficio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Macchia, il quale affida
l’impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 3 della
legge n. 488 del 23/12/1988 in quanto ritiene illegittima l’interpretazione offertane
dalla Corte territoriale, secondo la quale la mancata denunzia all’Inps dei
dipendenti assunti a tempo indeterminato non avrebbe consentito la verifica del
diritto dell’imprenditore agli sgravi contributivi. L’illegittimità di tale interpretazione
risiederebbe, secondo il ricorrente, nel fatto che egli aveva sostanzialmente

1

alla cartella di pagamento con la quale l’Inps gli aveva intimato di versare la

adottato una forma equipollente a quella della comunicazione all’ente
previdenziale, vale a dire l’iscrizione dei lavoratori nel libro matricola,
preoccupandosi, altresì, di indicare la retribuzione conforme a quella prevista dalla
contrattazione collettiva di riferimento.

la prescritta denunzia mensile, atta a consentire la verifica della sussistenza dei
requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso
beneficio, non poteva essere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal
datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative.
Infatti, la legge n. 448 del 23/12/1988 sulle misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo, nel dettare le disposizioni in materia di imposta
regionale sulle attività produttive, prevede all’art. 3 (dedicato agli incentivi per le
imprese), comma 5, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti negli anni 1999,
2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31/12/1998 da
parte dei datori di lavoro operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna e nello stabilime l’entità aggiunge, al sesto comma,
che le agevolazioni si applicano a determinate condizioni che vengono
specificatamente indicate. Tali condizioni sono, in breve, quelle attinenti alla
necessità di un incremento dei dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato,
allo svolgimento di attività che non assorbano nemmeno in parte quelle di imprese
preesistenti, alle garanzie che il livello occupazionale non subisca riduzioni nel
periodo agevolato, che i dipendenti assunti siano iscritti nelle liste di mobilità o che
fruiscano della cassa integrazione guadagni nei suddetti territori, che i contratti
siano a tempo indeterminato e che rispettino le disposizioni dei contratti collettivi,
oltre quelle statali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In concreto, come è dato vedere, si tratta di precisi requisiti contemplati dalla
suddetta norma la cui sussistenza non può che essere verificata all’esito di un
accertamento che presuppone logicamente una comunicazione circostanziata,

2

Il motivo è infondato, in quanto, come correttamente rilevato dai giudici d’appello,

quale quella prescritta della denuncia mensile dei moduli DM10 da parte
dell’interessato allo stesso beneficio dello sgravio contributivo, per cui sotto tale
aspetto la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa..
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione

conseguenze che potevano scaturire dall’omessa presentazione delle suddette
denunzie mensili erano quelle connesse all’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 30, I. n. 843/78, posto che, a suo giudizio,
l’obbligo della presentazione delle stesse denunzie sorgerebbe solo in relazione al
versamento dei contributi e non anche alle ipotesi di sgravio contributivo.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la sanzione amministrativa è in realtà stabilita solo con riferimento
all’omesso versamento di contributi, tant’è vero che l’art. 30 della legge
21/12/1978 n. 843, dopo aver precisato che il datore di lavoro è obbligato a
presentare all’Inps, entro i termini fissati per il versamento dei contributi e con le
modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, le denunce contributive relative ai
periodi di paga scaduti, redatte su moduli predisposti dall’Istituto medesimo,
punisce il relativo inadempimento con apposita sanzione amministrativa per ogni
lavoratore dipendente.
Inoltre, il fatto che la presentazione delle denunzie mensili sia stata prevista per la
verifica del rispetto degli obblighi contributivi non significa che lo stesso
adempimento non possa egualmente assolvere alla funzione di verifica, da parte
dello stesso ente previdenziale, della sussistenza delle condizioni per l’accesso al
beneficio degli invocati sgravi contributivi. Invero, solo attraverso la verifica della
situazione contributiva, che presuppone una formale denunzia nei termini sopra
illustrati, è possibile per l’istituto di previdenza accertare la sussistenza del diritto

dell’art. 3, comma 5 e 6, della legge n. 448/98 in quanto assume che le

allo sgravio dei contributi in base alle condizioni fissate dalla legge che le
contempla.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 2500,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013
Il Consigliere estensore

liquidate come da dispositivo.

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