Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29122-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI
STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;
– ricorrente –
contro
– V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AUGUSTO BIVONA;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e GIUSEPPE MATANO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1382/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 29/03/2013, R.G.N. 7217/2008.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 7 luglio 2014, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da V.G. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e di Riscossione Sicilia S.p.A. (già SERIT Sicilia S.p.A.) avverso l’intimazione di pagamento e l’iscrizione a ruolo con conseguente emissione di cartella esattoriale relativamente ad un credito per contributi IVS omessi quanto agli anni (OMISSIS) e somme aggiuntive;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la cartella esattoriale non validamente notificata per aver il V. provato non essere stata la notifica effettuata presso il proprio domicilio così vincendo la presunzione desumibile dalla relata dalla quale la notifica stessa risultava essere stata effettuata a mani di persona qualificatasi come convivente;
che per la cassazione di tale decisione ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono con controricorso sia il V. sia l’INPS.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal Tribunale asserendo l’irrilevanza del requisito della convivenza allorchè la notifica risulti effettuata a persona di famiglia quale era colei a mani della quale era avvenuta la notifica;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente lamenta a carico del Tribunale l’aver erroneamente qualificato l’azione proposta dal V., che assume diretta a censurare il solo difetto di notifica, come opposizione all’esecuzione e, dunque, erroneamente ritenuto l’ammissibilità della stessa nonostante la sua proposizione oltre il termine di venti giorni previsto per le opposizioni agli atti esecutivi;
che il motivo deve ritenersi inammissibile non valendo la censura mossa a confutare la ratio decidendi tesa a sancire l’irregolarità della notifica effettuata a mani di persona rinvenuta presso un’abitazione che non era quella dell’interessato, dato rispetto al quale alcuna rilevanza poteva rivestire la circostanza, poi documentalmente smentita, che la stessa si fosse qualificata convivente e neppure quella poi emersa che si trattasse di una persona di famiglia, giacchè comunque la procedura, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stata quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 3;
che, di contro, infondato si rivela il secondo motivo dal momento che, in base al tenore del ricorso introduttivo tutto incentrato sul rilievo dell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati, conseguente all’irregolarità della notifica, deve condividersi la qualificazione dal Tribunale attribuita all’azione proposta ed il suo essere soggetta al più esteso termine di quaranta giorni;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza, concentrandosi su Riscossione Sicilia S.p.A. non avendo l’INPS opposto alcunchè ai rilievi sollevati dal V., limitandosi a riservarsi di esperire l’azione risarcitoria nei confronti dell’agente per la riscossione laddove avesse trovato conferma l’irregolarità della notifica e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del solo V.G. delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020