Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14640 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29122-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

– V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AUGUSTO BIVONA;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1382/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 29/03/2013, R.G.N. 7217/2008.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 7 luglio 2014, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da V.G. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e di Riscossione Sicilia S.p.A. (già SERIT Sicilia S.p.A.) avverso l’intimazione di pagamento e l’iscrizione a ruolo con conseguente emissione di cartella esattoriale relativamente ad un credito per contributi IVS omessi quanto agli anni (OMISSIS) e somme aggiuntive;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la cartella esattoriale non validamente notificata per aver il V. provato non essere stata la notifica effettuata presso il proprio domicilio così vincendo la presunzione desumibile dalla relata dalla quale la notifica stessa risultava essere stata effettuata a mani di persona qualificatasi come convivente;

che per la cassazione di tale decisione ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono con controricorso sia il V. sia l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal Tribunale asserendo l’irrilevanza del requisito della convivenza allorchè la notifica risulti effettuata a persona di famiglia quale era colei a mani della quale era avvenuta la notifica;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente lamenta a carico del Tribunale l’aver erroneamente qualificato l’azione proposta dal V., che assume diretta a censurare il solo difetto di notifica, come opposizione all’esecuzione e, dunque, erroneamente ritenuto l’ammissibilità della stessa nonostante la sua proposizione oltre il termine di venti giorni previsto per le opposizioni agli atti esecutivi;

che il motivo deve ritenersi inammissibile non valendo la censura mossa a confutare la ratio decidendi tesa a sancire l’irregolarità della notifica effettuata a mani di persona rinvenuta presso un’abitazione che non era quella dell’interessato, dato rispetto al quale alcuna rilevanza poteva rivestire la circostanza, poi documentalmente smentita, che la stessa si fosse qualificata convivente e neppure quella poi emersa che si trattasse di una persona di famiglia, giacchè comunque la procedura, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stata quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 3;

che, di contro, infondato si rivela il secondo motivo dal momento che, in base al tenore del ricorso introduttivo tutto incentrato sul rilievo dell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati, conseguente all’irregolarità della notifica, deve condividersi la qualificazione dal Tribunale attribuita all’azione proposta ed il suo essere soggetta al più esteso termine di quaranta giorni;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza, concentrandosi su Riscossione Sicilia S.p.A. non avendo l’INPS opposto alcunchè ai rilievi sollevati dal V., limitandosi a riservarsi di esperire l’azione risarcitoria nei confronti dell’agente per la riscossione laddove avesse trovato conferma l’irregolarità della notifica e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del solo V.G. delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA