Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1464 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1464 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18267-2012 proposto da:
CELARDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MINUCCI VALERIO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CILLO GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio
dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso da se
stesso;

resistente

avverso l’ordinanza n. R.G. 4900/11 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 14/06/2012;

Data pubblicazione: 24/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 18267 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

3

Ricorso N. 18267/ 20121
ORDINANZA
PREMESSO IN FATTO
Con atto notificato nel febbraio 2011 l’ingegnere Angelo Celardo residente a Napoli,
conveniva davanti a quel Tribunale l’avv. Giovanni A. Cillo, residente nel circondario di
Avellino, chiedendone la condanna per responsabilità professionale, giacché nel maggio 1996

il Celardo aveva conferito al Cillo l’incarico di intervenire nel procedimento esecutivo
pendente presso il Tribunale di Avellino nei confronti Sabato Pacia, al fine di ottenere la
soddisfazione di un consistente credito ipotecario del Celardo nascente dal mutuo da costui
concesso a tale Pacia. Posto in essere tale intervento, il Celardo era stato ammesso alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione soltanto come creditore chirografario, giacché il Cillo
non si era dato cura di rinnovare l’iscrizione ipotecaria, di tal che, a differenza degli, altri
creditori ipotecari, il Celardo aveva incassato soltanto il 67% del credito.
Costituendosi in giudizio, il Cilio aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale
adito, negando che al Celardo potesse attribuirsi la qualifica di consumatore; e ciò perché secondo il Cillo – il prestito accordato dal Celardo al Pacia non era un prestito personale, ma
un prestito accordato nell’esercizio di un’attività finanziaria.
Al fine di stabilire l’applicabilità del codice del consumo, il G.I. aveva ammesso la prova
testimoniale e, dopo avere sentito due testi indicati dal Celardo, con provvedimento del
14.6.2012 aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito, a favore del Tribunale di
Avellino: con tale ordinanza il Tribunale ha specificato sia che la prova raccolta non
escludeva «che la causa intentata da Celardo Angelo contro Cilio Giovanni Antonio attenga
a mandato nell’ambito del Codice del Consumo», sia che, in conformità ad «una recentissima
sentenza della Suprema Corte», tale Codice può applicarsi «ai rapporti tra professionista avvocato e cliente»
Avverso tale provvedimento, il Celardo ha proposto regolamento di competenza, al fine di
fare statuire la competenza del Tribunale di Napoli.
Controparte ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Premesso che l’incarico professionale fu conferito all’avv. Cillo nel maggio 1996 dal
Celardo, il quale esperì l’azione di responsabilità nel febbraio 2011, la sostanziale omogeneità
di disciplina tra gli artt. 1469 bis c.c. e segg. (introdotti dalla I. n. 52 del 1996) e gli artt. 3 e
33 del D. Lgs. n. 206 del 2005 rende non dirimente stabilire preliminarmente a quale di tali
3

4

plessi normativi debba farsi specificamente capo: fermo restando che di certo almeno gli artt.
gli artt. 1469 bis c.c. e segg. sono ratione temporis applicabili.
Vale dunque il principio (Cass. S.U. n. 14669/2003) per cui «La disposizione dettata dall’art.
1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie
tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del
giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria
la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località»

3. Va ribadito il principio, già affermato da questa Corte(cass. n. 12865/2011), che la direttiva
comunitaria del 5.4.19 93, n. 93/13 CEE non limita il suo ambito di applicazione alle “attività
commerciali”, come comunemente intese. Anzi la predetta direttiva comunitaria, al suo
decimo “considerando”, afferma espressamente la sua applicabilità “a qualsiasi contratto
stipulato tra un professionista e un consumatore”, eccezion fatta per alcuni contratti
espressamente enucleati. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs.
23 ottobre 2007, n. 221, art. 3 definisce il consumatore come: “la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta”.
Lo stesso art. 3 (mod. dal D.Lgs. n. 221 del 2007), alla lett. c) definisce il professionista come
la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Questa definizione di
professionista, così come quella di consumatore, fa riferimento all’esercizio dell’attività
“imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” che nel nostro ordinamento,
rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d’opera professionale.
4.È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista
prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato.
A tal fine, peraltro, a nulla rileva che il rapporto tra l’avvocato e il professionista sia
caratterizzato dall’intuita personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione
(questo, tra l’altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non
rientrando tale circostanza nel paradigma normativo.
5.Nella fattispecie si versa nell’ipotesi di contratto (d’opera professionale) stipulato tra un
professionista (l’avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività
professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, può esser un consumatore o
meno (come si vedrà in seguito). Invero, è evidente che un avvocato utilizza il contratto (di
mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire
nell’esercizio della propria attività professionale ed è pertanto, da considerare un
4

5

professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nel citato D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206 art. 3 lett. u)»
6.Secondo l’orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato
consumatore e beneficia della disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente
D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attività
imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di
esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; mentre deve essere
privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e
professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo
connesso all’esercizio dell’impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127).
Non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate ad un’interpretazione estensiva del
concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla
professione e con la tendenza ad escludere dall’ambito di applicazione della tutela dei
consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l’attività
professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile ad un rapporto di
pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per
finalità diverse dal puro consumo privato, è sostanzialmente un profano, sfornito di quelle
competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parità con il contraente forte.
7. Premesso che in astratto (ed alle condizioni anzidette) può aspirare a godere della
protezione del consumatore anche un imprenditore edile ed un professionista (duplice qualità
che si rinviene nella persona dell’ingegnere Celardo), nulla autorizza a pensare che il mutuo
concesso al Pacia abbia qualche attinenza con la qualità di ingegnere e di imprenditore edile
del Celardo, sicché ne resti influenzato anche il rapporto professionale tra il predetto e l’avv.
Cillo;
Inoltre le prove raccolte dal Giudice di merito confermano tale estraneità, ulteriormente
avallata dal fatto che le parti del mutuo convennero l’esclusione degli interessi. Ciò esclude
che tale mutuo privato fosse «un investimento di somme di danaro per il finanziamento di
attività economiche» (come sostiene parte controricorrente a pag. 5 della sua memoria).
In altri termini l’ingegnere – imprenditore edile Celardo ebbe a concludere con l’avv. Cillo un
contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze della vita estranee
all’esercizio della sua attività professionale o imprenditoriale, segnatamente per la tutela del
credito ipotecario vantato nei confronti del Pacia.

considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che

6

8.Pertanto in applicazione del foro esclusivo del consumatore va dichiarata la competenza del
Tribunale di Napoli, luogo di residenza di Angelo Celardo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Napoli.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dal
ricorrente e liquidate in complessivi E. 2200,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre accessori di

Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANC,ELLEMA

legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA