Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1464 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27147-2012 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato PIERO LORUSSO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAURA TOTINO giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE BARI UFFICIO DI BARI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta, e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa- svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA BASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del motivo

13 e 14 in subordine acquisizione fascicolo di merito per i motivi

13 e 14 rigetto del resto del ricorso ad esclusione del solo motivo

accoglimento 13 e 14;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e

chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P. proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro su atti giudiziari e la relativa cartella di pagamento, notificati dall’Agenzia delle entrate per un importo di Euro 178,33. L’imposta di registro riguardava l’ordinanza n. 1877/2005 pronunciata dal Tribunale di Bari nella causa promossa dal ricorrente avverso la società Ecologica Viatale s.r.l. per il pagamento di prestazioni professionali. L’adita Commissione, con sentenza n. 73/08/11, previa riunione, rigettava le impugnazioni. Il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo trentatre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Inammissibilità, irritualità e nullità della costituzione in giudizio. Violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., Violazione di legge: art. 132 c.p.c.. Violazione di legge: art. 287 c.p.c.,” atteso che, pur avendo il contribuente rilevato con memoria che la sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Bari era stata pronunciata nei confronti di L.P., soggetto distinto da L.P., odierno ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe inopinantamente rigettato l’eccezione, ritenendola irrilevante in quanto mero “errore di refuso”; dovendosi rilevare la violazione del procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., in quanto l’Agenzia delle entrate avrebbe omesso di sollevare istanza di correzione della sentenza di primo grado, e il giudice di appello non avrebbe provveduto ad adottare ordinanza di correzione della sentenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Inammissibilità, irritualità e nullità della costituzione in giudizio. Violazione art. 166 e 167 c.p.c.. Il ricorrente deduce di avere tempestivamente indicato nella memoria difensiva finale riguardante il procedimento n. r.g. 4019/2009 come l’ente resistente avesse erroneamente indicato il provvedimento impugnato individuandolo nell’avviso di liquidazione imposta di registro su atti giudiziari n. (OMISSIS) e non già (OMISSIS), erroneamente indicato anche nella sentenza di primo grado.” La Commissione Tributaria Regionale avrebbe rigettato inopinatamente l’eccezione, ritenendola irrilevante in quanto mero “errore di refuso”. Nella fattispecie, pertanto, sussisterebbe una palese violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 287 c.p.c., con conseguente manifesta inammissibilità, irritualità e nullità della costituzione in giudizio e della sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sul difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia delle entrate”, atteso che l’ente resistente si sarebbe costituito in virtù di una procura che non era stata conferita dal legale rappresentante dell’Agenzia delle entrate ma da un “sedicente” direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo4i denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo”. Il ricorrente rileva che non risulterebbe depositata in atti la delega e/o altro atto abilitativo con conseguente inesistenza del mandato ad litem e difetto di legittimazione processuale, rilevabile, ex officio, in ogni stato e grado del giudizio.

5. Con il quinto motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle entrate”, atteso che il firmatario della memoria di costituzione sarebbe un “sedicente” funzionario “asseritamente delegato dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate”. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di delibare sul punto, mentre il giudice di appello avrebbe rigettato inopinatamente l’eccezione, sollevata nell’udienza del 20.4.2012, ritenendo che la delega era atto interno dell’Amministrazione riguardante l’organizzazione degli uffici.

6. Con il sesto motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sul difetto di legittimazione processuale” essendo obbligo del giudice, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, verificare la regolare costituzione delle parti.

7. Con il settimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell’Agenzia delle entrate”, atteso che, nella fattispecie, il “sedicente” funzionario dell’Agenzia delle entrate sarebbe privo di poteri di rappresentanza sostanziale.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 75 c.p.c.. Violazione di legge: art. 182 c.p.c.,” atteso che il potere rappresentativo di ogni Agenzia Fiscale sarebbe una funzione attribuita esclusivamente al Direttore, e non sarebbe dato riscontrare, neppure in via indiretta, alcuna altra disposizione che possa fare ritenere attribuita o attribuibile ai singoli Funzionari, non appartenenti alla carriera dirigenziale, la capacità processuale e la legittimatio ad processum. Ne discenderebbe, pertanto, il difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia delle entrate sotto diverso ed ulteriore profilo.

9. Con il nono motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo”, atteso che la procura dovrebbe essere conferita espressamente per iscritto, in quanto la forma scritta è ab substantiam a pena di nullità e di inefficacia dell’atto, mentre nessuna procura speciale o delega sarebbe stata depositata dalla controparte.

10. Con il decimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell’Agenzia delle entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado”, atteso che i giudici di merito, inopinatamente, non rileverebbero il difetto di titoli abilitativi del funzionario dell’Agenzia delle entrate, in qualità sia di firmatario delle controdeduzioni depositate in primo e secondo grado, sia di sostituto processuale.

11. Con l’undicesimo motivo denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo” atteso che l’inesistenza ed illegittimità della procura discenderebbe anche dalla circostanza che “delegatus delegari non potest”.

12. Con il dodicesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo”, dovendosi rilevare il difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia delle entrate, ictu oculi rilevabile sin dal primo grado e reiterato nel secondo grado di giudizio, il quale renderebbe “tanquam non esser qualsivoglia deduzione, controdeduzione, eccezione e produzione documentale ex adverso sollevata e offerta in comunicazione. Da ciò conseguirebbe l’inconsistenza giuridica delle motivazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine all’asserita inammissibilità del ricorso, in quanto fondate su documenti – segnatamente il ricorso notificato all’ufficio finanziario – prodotti in udienza da soggetto in palese difetto di legittimatio ad processum. Il ricorrente, inoltre, deduce di avere notificato all’Agenzia delle entrate entrambi i ricorsi sottoscritti dal difensore e dal contribuente. La prova discenderebbe dagli avvisi di accertamento allegati in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, la cui mancanza avrebbe impedito il deposito dei medesimi presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sicchè eventuali sottrazioni, disservizi, negligenze nella custodia dei documenti depositati e collocati nel fascicolo processuale presso gli organi della giustizia tributaria non potrebbero certamente farsi ricadere sul ricorrente.

13. Con il tredicesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita inammisibilità del ricorso 4020/09 per difetto di notifica. Violazione di legge: art. 156 c.p.c.”, essendo priva di pregio la delibazione del giudice di appello in ordine all’inammissibilità del ricorso 4020/09 per difetto di notifica, posto che si è contestata e si contesta la circostanza, in quanto il ricorso è stato illo tempore ritualmente notificato con raccomandata n. (OMISSIS) in fascicolo. Il ricorrente deduce che la prova discenderebbe dall’avviso di ricevimento allegato in sede di iscrizione a ruolo del ricorso, la cui mancanza avrebbe de facto e de iure impedito il deposito del medesimo presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Ne consegue che eventuali sottrazioni, disservizi, negligenze nella custodia dei documenti depositati e collocati nel fascicolo processuale presso gli organi della giustizia tributaria non potrebbero certo farsi ricadere sul ricorrente. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui ciò fosse provato, ricorrerebbe nel caso in specie la sanatatoria della nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, in quanto controparte si sarebbe tempestivamente costituita fornendo prova provata della piena conoscenza del ricorso presentato dalla ricorrente.

14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sull’asserito difetto di firma del difensore e del contribuente sul ricorso R.G. 4019/09”, atteso che sarebbe priva di pregio la delibazione del giudice di appello in ordine alla inammissibilità del ricorso R.G. 4019/09, in quanto l’atto notificato all’ufficio sarebbe asseritamente privo di firma del difensore e del contribuente, ciò in quanto si sarebbe puntualmente notificato il ricorso all’ufficio finanziario completo di firma, sicchè nulla escluderebbe che la parte finale del ricorso sia stata smarrita, magari proprio per fatto di parte resistente o durante la spedizione avvenuta per raccomandata aperta. Inoltre, secondo il ricorrente, il ricorso asseritamente notificato a controparte e dalla stessa prodotto in giudizio, a causa del difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia delle entrate, sarebbe da ritenersi “tanquam non esset”. Le ipotesi di inammissibilità debbono essere interpretate in senso restrittivo, attribuendo alle stesse un limitato campo di azione cui far rientrare solo quei casi nei quali il rigore estremo trova una valida giustificazione.

15.Con il quindicesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita residenza al (OMISSIS) dell’appellante. Sull’asserita notifica dell’avviso di liquidazione. Sulla mancata produzione della notifica della cartella di pagamento”. La circostanza sarebbe icto oculi smentita dal certificato di residenza, datato 18.8.2010, che certifica che L.P. è residente dal 6.4.2007 prov. (OMISSIS) (VV). Il ricorrente deduce che la stessa controparte nella costituzione in giudizio e nelle controdeduzioni afferente il procedimento 4020/11 e dunque relativo all’impugnazione della cartella di pagamento menzioni tra gli allegati la copia dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) completo di notifica peraltro irrituale e non già la cartella di pagamento completa di notifica. Ne discenderebbe la inesistenza della notifica della cartella di pagamento. Sul punto il giudice di prime cure e quello di appello avrebbero omesso di delibare.

16. Con il sedicesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omissione e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita pregnanza e rilevanza dell’anagrafe tributaria. Violazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Violazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58”. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito inopinatamente avrebbero fondato le proprie determinazioni sulle risultanze dell’anagrafe tributaria depositata dall’ente resistente, di cui contesta la conformità della copia all’originale se depositato.

17. Con il diciasettesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla notifica della cartella di pagamento”, atteso che i giudici di merito ometterebbero di delibare in ordine alla contestata notifica della cartella di pagamento, limitandosi a statuire, peraltro errando, in merito alla notifica dell’avviso di pagamento. Si eccepisce che nel corso del giudizio 4020/09 l’Ufficio abbia menzionato negli atti difensivi, tra gli allegati, la copia dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) completo di notifica – peraltro irrituale – e non già la cartella di pagamento completa di notifica. Il ricorrente deduce che, in mancanza di indicazione nell’indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all’atto di costituzione in giudizio, si presume che il documento non sia stato acquisito al processo, ne discenderebbe sotto altro e diverso profilo l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento con conseguente illegittimità della sentenza gravata. Si riferisce, inoltre, in ordine agli avvisi di ricevimento depositati da controparte ed asseritamente afferenti la pretesa impositiva di cui è causa, di avere provveduto tempestivamente a contestarne la conformità all’originale, a disconoscere la firma appostavi e, in via subordinata, a proporre querela di falso, indicando come scritture di comparazione le firme indicate sul mandato ad litem del ricorso di primo grado e dell’appello ed indicando come mezzo di prova la consulenza grafologica.

18. Con il diciottesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulle contestazioni della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento affrenti le pretese impositive impugnate depositati ex adverso. Sul disconoscimento della firma appostavi. Sull’omessa istanza di verificazione. Sulla proposizione della querela di falso. Sull’omessa sospensione del processo. Sull’omesso interpello. Violazione di legge: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39. Violazione di legge: art. 216 c.p.c.”. Il ricorrente deduce, in ordine agli avvisi di ricevimento depositati dall’Ufficio, di avere provveduto tempestivamente a contestarne la conformità all’originale, a disconoscere la firma appostavi e, in via subordinata, a proporre querela di falso indicando come scritture di comparazione le firme apposte sul mandato ad litem del ricorso e dell’appello e come mezzo di prova la consulenza grafologica. Su tale eccezione controparte non avrebbe presentato alcuna richiesta di verificazione, nè il giudice avrebbe effettuato il c.d. interpello, a fronte della formale querela di falso, nè sospeso il processo in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, inoltre l’Ufficio avrebbe omesso di esibire l’originale delle copie degli avvisi di ricevimento contestati afferenti i provvedimenti impugnati.

19. Con il diciannovesimo motivo di denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla mancata produzione dell’avviso di ricevimento afferente la cartella di pagamento.”

20. Con il ventesimo motivo si denuncia in rubrica: ” Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita notifica dell’avviso di liquidazione (solo) presso l’asserita residenza dell’appellante – (OMISSIS) – mediante consegna al portiere dello stabile.” Il contribuente deduce che, a parte la notifica avvenuta in luogo diverso dalla residenza dell’appellante, peraltro limitata al solo avviso di liquidazione, nella denegata ipotesi in cui fosse dall’Ufficio provata la consegna dell’avviso ad un vicino o al portiere, si eccepisce sin da ora la nullità della notifica della pretesa impositiva per mancata spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4.

21. Con il ventunesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla violazione di legge: del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2. Nullità ed irritualità della comunicazione della cartella di pagamento e dell’avviso di pa-gamento.”11 ricorrente deduce che risulterebbe per tabulas che la residenza e dunque il domicilio fiscale, a far data dal 6 aprile 2007, risulta quello delle prov. (OMISSIS) (VV), come da certificato di residenza in atti.

22. Con il ventiduesimo motivo di denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita ritualità della notifica. Violazione di legge: art. 139 c.p.c.. Violazione di legge: del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1. Nullità per difetto di notifica. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti.”

Il contribuente lamenta che l’illegittimità della pretesa impositiva discenderebbe dall’omessa notifica dell’avviso di liquidazione e della cartella di pagamento, che non sarebbe avvenuta nè nelle mani dell’appellante, nè del suo incaricato, nè ad una persona di famiglia. Il ricorrente eccepisce l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento che, nella denegata ipotesi in cui fossero provate, sarebbero state eseguite da soggetto non abilitato a effettuarle. Precisa, inoltre, che nella specie risulterebbero pervenute avventurosamente solo le pagine 1 e 2 della cartella rispetto alle 5 che avrebbero dovuto comporla, sicchè non sarebbero state notificati: il bollettino di c/c postale con indicazione del RAV, l’elenco degli sportelli dell’agente della riscossione, l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi della cartella, l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella de qua, le ulteriori modalità di pagamento, nonchè le istruzioni di pagamento e le modalità e i termini per presentare opposizione. Si eccepisce che anche l’avviso di liquidazione sarebbe pervenuto parzialmente e privo delle parti essenziali, mancando l’indicazione della Commissione Tributaria Provinciale competente, dell’Ufficio al quale notificare il ricorso, dell’Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o per promuovere un riesame dell’atto per l’esercizio del potere di autotutela, nonchè del funzionario responsabile del procedimento.

23. Con il ventitreesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita ritualità della notifica. Violazione di legge: art. 139 c.p.c., comma 2. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. ” Il ricorrente deduce che la nullità della notifica della pretesa impositiva discenderebbe dall’omessa attestazione a cura dell’Ufficiale giudiziario dell’omesso rinvenimento delle persone indicate nel disposto di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, dovendosi anche rilevare che la cartella di pagamento e l’avviso di liquidazione sono pervenuti a L.P. solo in parte, senza la necessaria indicazione del termine e dell’autorità competente per l’impugnazione del responsabile del procedimento e di altre parte essenziali, in manifesta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

24. Con il ventiquattresimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”, atteso che nella specie non si sarebbe provveduto ad integrare il contraddittorio, omettendo di chiamare in giudizio l’altro soggetto coobligato al pagamento dell’imposta, ossia la Vitale Ecologica s.r.l..

25. Con il ventincinquesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sull’asserito effetto sanante del raggiungimento dello scopo”, atteso che nella specie si contesta l’inesistenza della notificazione sia dell’avviso di liquidazione che della cartella di pagamento e ci si duole della manifesta lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa che non sarebbe stato adeguatamente esercitato, oltre al fatto che l’odierno ricorrente non avrebbe avuto piena conoscenza della pretesa posto che gli atti impositivi sarebbero pervenuti parzialmente e privi delle loro parti essenziali.

26. Con il ventiseiesimo motivo si denuncia in rubrica: ” Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel merito, insussistenza del presupposto impositivo”, essendo priva di pregio la delibazione del giudice di appello sulla asserita, mancata contestazione della legittimità e fondatezza dell’imposta di registro chiesta in pagamento, atteso che l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento impugnati afferiscono ad indeterminate debenze per imposte di registro, ma nessuna prova sarebbe stata addotta dall’Ufficio in ordine alla propria pretesa impositiva, in manifesta violazione del principio della vicinanza della prova.

27. Con il ventisettesimo motivo si denuncia in rubrica: ” Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 c.p.c., comma 2,” atteso che la nullità della notifica della pretesa impositiva discenderebbe altresì dall’omessa attestazione a cura dell’Ufficiale giudiziario dell’omesso rinvenimento delle persone indicate nel disposto di cui all’art. 139, comma 2, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Si rileva che l’Ufficio avrebbe omesso di allegare alla propria memoria l’avviso di accertamento, nè sarebbero stati allegati la cartella di pagamento e le relative relate di notifica.

28. Con il ventottesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita regolarità della notifica della cartella di pagamento. Nullità e inesistenza della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, segnatamente dell’avviso bonario, dell’avviso di accertamento. Violazione dell’art. 112 c.p.c.,” atteso che i giudici di appello avrebbero apoditticamente affermato la regolarità della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, pur avendo il ricorrente disconosciuto la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento afferente l’avviso di liquidazione e contestato la conformità all’originale della copia depositata. Ne deriverebbe, pertanto, in assenza dell’istanza di verificazione di controparte, l’irrilevanza probatoria della suddetta documentazione.

29. Con il ventinovesimo motivo si denuncia in rubrica: ” Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita regolare notifica della cartella di pagamento. Violazione di legge: art. 139 c.p.c., comma 4. Nullità della notifica del provvedimento gravato e degli atti presupposti sotto diverso ed ulteriore profilo”. Il contribuente eccepisce la nullità della notifica della pretesa impositiva, per mancata spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4. Sul punto il giudice tributario ometterebbe di delibare, con conseguente illegittimità della sentenza impugnata.

30. Con il trentesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla asserita regolarità della notifica della cartella di pagamento. Violazione di legge: art. 112 c.p.c.. Rilevanza dell’esistenza della notifica dell’atto gravato e degli atti presupposti. Sulla irrilevanza della dicotomia nullità/inesistenza della notifica dell’accertamento”, atteso che, benchè il ricorrente abbia tempestivamente dedotto l’inesistenza delle notifiche afferenti sia l’atto impositivo gravato sia gli atti presupposti, sul punto i giudici di prime e seconde cure avrebbero omesso di delibare.

31.Con il trentunesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sull’asserito effetto sanante del raggiungimento dello scopo”. Il ricorrente deduce che sarebbe priva di pregio l’asserzione di controparte in ordine all’effetto sanante del raggiungimento dello scopo, atteso che si contesta l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, e si denuncia la manifesta lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre al fatto che il contribuente non avrebbe avuto piena conoscenza della pretesa impositiva.

32. Con il trentaduesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla condanna alle spese”, atteso che illogica ed illegittima appare la condanna alla rifusione delle spese del giudizio disposta nei confronti dell’appellante che non troverebbe alcuna giustificazione nè sotto il profilo dell’an nè sotto il profilo del quantum.

33. Con trentatreesimo motivo si denuncia in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sull’asserito carattere temerario della lite e sull’asserito abuso del processo”. Il ricorrente ritiene destituita di fondamento la delibazione dei giudici di appello in ordine all’abuso del processo e alla temerarietà della lite, non essendo ravvisabile la coscienza dell’infondatezza della domanda ovvero l’esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, presupposti necessari per la configurabilità della lite temeraria e dell’abuso del processo.

34. Per ragioni di priorità logica vanno esaminati il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di ricorso. Dall’accoglimento dei suddetti motivi consegue l’inammissibilità delle restanti censure, le quali potranno essere riproposte innanzi al giudice del merito in sede di rinvio.

La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato, preliminarmente, che il ricorso introduttivo proposto dal contribuente n. 4020/09 R.G. avverso la cartella esattoriale, non è stato notificato all’Ufficio impositore, evidenziando nella parte in fatto che l’Agenzia delle entrate, nel corso del giudizio di appello, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso deducendo di essere venuta a conoscenza dell’esistenza dello stesso solo da risultanze tratte dal sistema informativo in collegamento con le Commissione tributarie. Il contribuente ha contestato la circostanza, assumendo che il ricorso è stato ritualmente notificato con raccomandata n. (OMISSIS) in fascicolo, deducendo che la prova discenderebbe dall’avviso di ricevimento allegato in sede di iscrizione a ruolo del ricorso, la cui mancanza avrebbe de facto e de iure impedito il deposito del medesimo presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, eccependo che eventuali sottrazioni, disservizi, negligenze nella custodia dei documenti depositati e collocati nel fascicolo processuale presso gli organi della giustizia tributaria non possono certo farsi ricadere sul ricorrente.

Il contribuente ha dedotto, inoltre, che anche laddove dovesse essere provata l’omessa notifica del ricorso, ricorrerebbe nella specie la sanatoria della nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, in quanto l’Ufficio si è tempestivamente costituito in giudizio, fornendo la prova della piena conoscenza dell’atto. Su tale asserzione l’Agenzia delle entrate, difendendosi con controricorso, non ha dedotto alcunchè.

Orbene, le doglianze proposte sono fondate.

La disposizione dell’art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell’atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione, nella fattispecie, si è sanata con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (Cass. n. 1676 del 2015) tenuto conto che, anche laddove sia ravvisabile l’omessa o irregolare notifica, vi è stata la valida instaurazione del rapporto processuale, nè risulta che nel corso del giudizio di primo grado, per non essere stato neppure dedotto dall’Agenzia, sia stato fatto valere il vizio di notificazione del ricorso introduttivo. A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, con sentenza Sezioni Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria della inesistenza deve essere ridotta a casi marginali.

Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo, nonostante la rituale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate.

35. E’ fondato anche il quattordicesimo motivo di ricorso con cui si denuncia l’errore della Commissione Tributaria Regionale che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso n. 4019/09 R.G., in quanto non firmato dal difensore e dal contribuente.

Questa Corte ha più volte affermato che la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo dell’atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore. Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell’atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, questa Corte ha già più volte affermato che può assumere rilievo anche l’indicazione, nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell’atto (Cass. n. 11793 del 2018; Cass. n. 802 del 28.1.1987). Nella specie, l’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ed articolando le proprie difese, ha chiaramente compreso la ricoducibilità del ricorso al contribuente ed al difensore costituitosi in giudizio.

35. In definitiva vanno accolti il tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili i restanti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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