Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1464 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti RICCIO Alessandro, Clementina Pulli e Nicola Valente e con

loro elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso in Roma, Via della Frezza 17;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 570/08 della Corte di Appello di

Messina dell’8.05.2008- 30.06.2008 nelle causa iscritta al n. 1850

del R.G. anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Gen. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 giugno 2008 la Corte d’appello di Messina, respingendo il gravame proposto dall’INPS, confermava la decisione del Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda proposta da L.A. nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, previo accredito dei contributi figurativi relativi al periodo di fruizione della pensione di invalidità anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, per un importo non inferiore a quello della predetta pensione di invalidità già in godimento.

2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione, La pensionata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso l’INPS denuncia violazione delle norme sui trattamenti pensionistici, sostenendo che in caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non è consentito l’accredito, in maniera figurativa, dei contributi relativi alla fruizione della prima pensione nel periodo anteriore alla L. n. 222 del 1984, e che, comunque, l’importo della pensione di vecchiaia può essere inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

Sostiene l’INPS che la pensione di invalidità, di cui era titolare l’assicurato in base alla normativa precedente l’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al perfezionarsi dei relativi requisiti – tale effetto automatico essendo stato previsto solo dalla L. n. 222 del 1984 e solamente (art. 10) per i titolari di assegno di invalidità – conseguendone, per l’assicurato, la necessità di presentare la domanda di trasformazione, la cui data rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia (coincidendo tale decorrenza con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in parola).

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, 4392 del 2007, 2879 del 2008 e numerose successive conformi), per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 – pensione della quale, incontestatamente, era titolare l’odierno intimato – nessuna disposizione normativa prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia. Del resto, la stessa possibilità di mutamento del titolo di pensione – anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato -, in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; detto contrasto è stato, poi, risolto in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8433 del 2004 in base al rilievo secondo cui è immanente, nel nostro sistema pensionistico, il principio della mutabilità del titolo. L’esistenza di un tale principio, peraltro, non può risolversi in danno dell’assicurato e, dunque – in difetto di una specifica previsione di legge che consideri automatica la trasformazione di un trattamento pensionistico in un altro, non può che concretarsi nel riconoscimento, all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), della facoltà di richiedere la trasformazione e, perciò, nel riconoscimento di uno specifico diritto di opzione che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Nè può affermarsi che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sia direttamente applicabile alla fattispecie dell’invalidità disciplinata dalla normativa anteriore. La norma, sicuramente di carattere eccezionale – ove si consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la domanda dell’interessato costituisce la “regola” – non è, per ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con riferimento alla “vecchia” pensione di invalidità, neppure di interpretazione estensiva (vedi sui limiti della interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie” rispetto ad una avente natura di “regola”: Cass. n. 9205 del 1999), considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni (la pensione è prestazione molto più favorevole all’assicurato dell’assegno) e che giustificano la diversa disciplina in materia: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di “guadagno” prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di “lavoro” prevista per l’assegno (art. 1, comma 1); la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato (art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l’assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).

2.2. Deriva, da tutto ciò, che, da un lato, la trasformazione in pensione di vecchiaia è possibile solo se sussistono i requisiti propri di tale prestazione, non potendo essere utilizzati i periodi contributivi relativi al godimento della pensione di invalidità e, dall’altro, la pensione di vecchiaia, a seguito della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

3. A tali principi non si è conformata la sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per le spese de giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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