Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1464 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30229-2014 proposto da:

Agenzia DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ FISIOMEDICAL CONSULTING SOC COOP SOCIALE ARL, in persona

dell’amministratrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato MARISA VITA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27,

presso l’Avvocato EMIDDIO PERRECA che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato di MAGGIO GENNARO, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO

27, presso l’Avvocato EMIDDIO PERRICA che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato DI MAGGIO GENNARO, giusta procura in calce

al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

contro

SOCIETA’ FISIOMEDICAL CONSULTING SOC COOP SOCIALE ARL, AGENZIA DELLE

ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6137/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, della CAMPANIA del 17/03/2014, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato VITA MARISA, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Fisiomedical Consulting s.c.a.r. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6137/28/2014, depositata in data 17/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento, per IRES, IRAP E IRPEF ed addizionali, emesse in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva, nella contumacia del Concessionario per la riscossione, accolto il ricorso della contribuente.

I giudici di primo grado avevano ritenuto non provata la rituale notifica delle cartelle.

I giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, l’oggetto del contendere non investiva la questione dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, quanto quella della “ritualità della notifica delle cartelle contenute nel suddetto estratto”, e, sul tema in contestazione la sentenza di primo grado appariva “ineccepibile”, non essendo stato dimostrato “in quella fase”, stante la contumacia di Equitalia Sud, il perfezionamento del procedimento di notifica delle cartelle.

L’altra intimata Equitalia Sud ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, nonchè, in data 19/02/2015, ricorso in via autonoma e principale, successivo al primo ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

La controricorrente-ricorrente incidentale Equitalia Sud ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla asserita -inesistenza della notifica dei ruoli”, non avendo i giudici della C.T.R. esaminato le prove offerte in appello dal Concessionario, limitandosi a rinviare per relationem alla motivazione espressa dai giudici della C.T.P.. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 540 del 1992, artt. 57 e 58, avendo i giudici della C.T.R. implicitamente ritenuto inammissibili i nuovi documenti depositati dal Concessionario, contumace in primo grado, al fine di dimostrare l’effettiva notifica delle cartelle di pagamento.

2. Preliminarmente, è tardivo e dunque inammissibile il controricorso con ricorso incidentale depositato da Equitalia Sud, non essendo stato rispettato il termine di gg. 40 dettato dall’art. 370 c.p.c. (l’atto – a fronte della notifica, tramite U.G., del ricorso principale da parte dell’Agenzia delle Entrate, perfezionatasi, presso il procuratore domiciliatario in appello di Equitalia Sud spa, con consegna ad “addetto alla ricezione, il 17/12/2014 – risulta infatti notificato il 20/02/2015, anzichè entro il termine ultimo del 26/01/2015).

La stessa parte ha anche proposto (successivamente alla notifica di ricorso principale ad opera dell’altro litisconsorte, l’Agenzia delle Entrate) un ricorso autonomo in via “principale”, consegnato per la notifica tramite Ufficiale giudiziario il 9/01/9015 (con notifica perfezionatasi poi il 3/2/2015, nei confronti dell’Agenzia, ed il 24 e 27/2/2015, nei riguardi della Fisiomedical) entro il termine ultimo, ex art. 327 c.p.c., di sei mesi (termine che scadeva il 1/02/2015, festivo, essendo domenica) dalla pubblicazione della sentenza della C.T.R. impugnata. Tuttavia, anche detto ricorso, successivo al mimo e proposto in via autonoma, non risulta ammissibile, neppure convertendolo in impugnazione incidentale, in virtù del principio dell’unicità del giudizio di impugnazione contro una stessa sentenza, perchè non proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 c.p.c. (termine che, si ripete, scadeva il 26/01/2015), come chiarito più volte da questa Corte (Cass. 12920/2000; Cass. 10309/2004; Cass. 4980/2006).

In memoria, Equitalia Sud assume che il perfezionamento della notifica del ricorso principale, ad essa, del 17/12/2014 (cui ha fatto seguito, da parte della ricorrente principale, una successiva notifica) non avrebbe carattere di “certezza”, ma l’assunto, per quanto sopra esposto e risultante dagli atti, non è fondato.

3. La seconda censura del ricorso principale fondata, con assorbimento della prima (implicante vizio motivazionale).

Preliminarmente, occorre rammentare che questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sui stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio eccesso alla tutela giurisprudenziale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di parti rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La Corte, dopo avere distinto, tacendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, e giunta alla conclusione dell’impugnabilità “anticipata” della cartella “invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo”, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che il contribuente

aveva impugnato l'”estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento” di cui lamentava, tra l’altro, la mancata notifica.

La C.T.R. ha ritenuto ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della asserita mancata valida notificazione delle correlare e successive cartelle.

Tanto premesso, la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta come i giudici della C.T.R., oltre ad affermare che il thema decidendum si esauriva nella valutazione della questione della sussistenza o meno di una rituale notifica delle cartelle e non anche della problematica della impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo (sollevata dall’appellante Agenzia delle Entrate, la quale peraltro lamentava l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di cartelle ritualmente notificate o non opposte nei termini di legge”, pag. 3 del ricorso), si siano limitati a ritenere “ineccepibile” la decisione di primo grado, pronunciata nella contumacia di Equitalia Sud (la quale solo in appello aveva documentato il perfezionamento della notifica dei ruoli), non ammettendo dunque la produzione di nuovi documenti in appello.

Ora, questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015), ha ribadito che “D.Lgs. n. 546 del1192, art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.

La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).

Nella specie, la documentazione doveva essere acquisita ai processo e vagliata dai giudici della C.T.R..

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo ed inammissibile il ricorso incidentale di Equitalia Sud, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Equitalia Sud, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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