Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1464 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1464 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

CU

sul ricorso 10922-2017 proposto da:
LUCANTONIO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA NERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
C A M CONSORZIO ACQUIMOTVISTICO NIARSICANO SPA;

– intimato avverso la sentenza n. 7717/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
F17,RNANDES.

RILEVATO

Data pubblicazione: 19/01/2018

che con sentenza n. 7717/16 del 19 aprile 2016 questa Corte
rigettava il ricorso proposto da Carlo Lucantonio e Giovanni Rocca
nei confronti della C.A.M. s.p.a. — Consorzio Acquedottistico
Marsicano avverso la sentenza n.506/2014 della Corte di Appello di
L’Aquila che aveva confermato la decisione del primo giudice di

l’inquadramento reclamato, corrispondente alle qualifiche loro
applicate quando lavoravano alle dipendenze della Cooperativa ZOO
F.k ed al momento del passaggio, con decorrenza economica dal
primo gennaio 2008, ex art. 173 d.lgs. n. 152/2006 al C.A.M.;
che di tale decisione chiede la revocazione ex art. 395, primo
comma, n. 4 cod. proc. civ. il Lucantonio fondando il ricorso su un
unico articolato motivo;
che il C.A.M. è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui insiste per l’accoglimento del ricorso ribadendo la ricorrenza nel
caso in esame di un errore revocatorio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico articolato motivo il ricorrente, premesso che i tre
motivi di ricorso — trattati congiuntamente nella impugnata sentenza —
denunciavano esclusivamente una violazione di legge sicchè non erano
comprensibili e la ragione per cui l’estensore aveva potuto ravvisare in
essi “…una convivenza in seno al medesimo motivo di censure
caratterizzate da … irredimibile eterogeneità..” e il richiamo al
principio del chiesto e pronunciato, deduce:
Ric. 2017 n. 10922 sez. ML – ud. 21-11-2017
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rigetto delle domande dei predetti ricorrenti volte ad ottenere

1) che la parte della motivazione che ha ritenuto infondati nel merito
i detti motivi deve considerarsi come non scritta perchè resa “ad
abundantiam” e, quindi, ininfluente dal momento che i motivi erano
stati ritenuti inammissibili; b) la dichiarazione di inammissibilità è
frutto di un errore di fatto consistito nell’aver dato per vero un fatto

violazione di legge ;
2) che la motivazione è contraddittoria laddove, dopo aver affermato
che “le censure svolte nel ricorso non superano le piane
argomentazioni del giudice di merito cd appaiono piuttosto mirate a
rivedere, però inammissibilmente in sede di legittimità, i presupposti di
fatto ritenuti dalla Corte distrettuale sulla cui scorta è stata emessa la
decisione qui impugnata..” poi si afferma la inammissibilità di tali
censure perché nuove; inoltre, nella sentenza impugnata l’infondatezza
delle censure viene argomentata attraverso l’adesione acritica alle
motivazioni della decisione della corte territoriale omettendo l’esame
dei motivi di ricorso;
3) che nella impugnata sentenza l’omesso esame delle censure riferite
alla retribuzione con le quali era stato chiesto a questa Corte di
valutare se l’attività di interpretazione del contratto individuale di
lavoro operata dal primo giudice — che di fatto aveva reso inutilizzabile
l’applicazione delle tutele previste dall’art. 173 del d.lgs cit. — fosse
stata conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss cod. civ. era dovuto
ad un errore costituito dall’avere ritenuto non rispettata la clausola 3
del detto contratto individuale mentre, al contrario, il rispetto della

medesima era emerso nei giudizi di merito ( in particolare nella CTU);
che il ricorso è inammissibile non denunciando un errore di fatto
previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione
delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, il quale,
Ric. 2017 n. 10922 sez. ML – ud. 21-11-2017
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che tale non è in quanto nei motivi era stata dedotta solo una

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve: 1)
consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere
materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere
indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era
esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un

senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3)
non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività,
sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di
argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere
in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del
criterio di valutazione del fatto medesimo; sicché detto errore non
soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e
concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di
argomentazioni induttive o di indagini

ermeneutiche, ma non può

tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze
processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali,
vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a
determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante
Cass. sez. un. 7217/2009, nonché 22171/2010; 23856/2008;
10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005); che,
pertanto, non è stata ritenuta inficiata da errore di fatto la sentenza
della Suprema -Corte della quale si censuri la valutazione del motivo
d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le
argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perché in tal caso
è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di
ricorso (Cass. n. 10466/2011; 14608/2007), così come è stata esclusa
la ricorrenza di errore revocatorio nel preteso errore
Ric. 2017 h. 10922 sez. ML – ud. 21-11-2017
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fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel

nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass.
n. 5086/08), nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533/06) o nella
lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08), così come si è escluso che possa
rappresentare errore revocatorio il mancato rispetto del principio di
autosufficienza del motivo di ricorso (Cass.14608 del 2007);

descritte caratteristiche dell’errore revocatorio : non il primo, in
quanto si risolve in una critica alla motivazione dell’impug,nata
sentenza che ha ritenuto di rigettare i tre motivi di ricorso, dopo averli
analiticamente riportati ( vedi pagg. da 1 a 6), avendoli considerati in
parte inammissibili ed in parte infondati; neppure il secondo visto che,
come detto, non vi è stata pretermissione di alcun motivo, sicchè ciò
che viene lamentata è, piuttosto, una errata valutazione del loro
contenuto ed una omessa motivazione e non certo un errore di fatto;
infine, anche il denunciato omesso esame delle censure riferite alla
retribuzione finisce con il criticare alcuni passi della impugnata
sentenza estrapolandoli dal contesto complessivo onde dimostrare
l’erroneità della valutazione operata da ciuesta Corte in merito alla
correttezza dell’interpretazione del contratto individuale fornita dai
giudici di merito;
che, infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in via subordinata, per violazione dell’art.24
Costituzione degli artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ. nella parte in cui
non prevedono l’ammissibilità della istanza di revocazione delle
sentenze della Suprema Corte ove manchi un effettivo esame dei
motivi di ricorso dal momento che l’esclusione di detto rimedio attiene
ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, affidate alla
valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta
estranea l’esigenza, tutelata dall’art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di
Ric. 2017 n. 10922 sez. ML – ud. 21-11-2017
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che nel caso in esame, infatti, nessuno dei denunciati errori ha le

protraggano all’infinito; ed infatti è stato già chiarito che, il sistema
delle impugnazioni attualmente vigente appresta incondizionata
possibilità di ricorso ordinario e straordinario alla Corte di legittimità,
nel contempo assicurando, con l’esperimento di detto ricorso, la
chiusura dei mezzi di gravame, esigenza immanente ad ogni sistema

momento decisionale del giudizio di legittimità, che andasse oltre la
previsione di un controllo sulla commissione di errori materiali o
percettivi contrasterebbe gravemente con i principi di autorevolezza e
definitività della decisione della stessa Corte (Cass.
28/05/2013; Cass. n. 5968

il.

13181 del

del 23/04/2001; Cass. n. 1373

del

08/02/2000);
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore,
il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo
il

rimasto intimato;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
presente giudizio.
L-1i sensi dell’alt 13, co. 1 quater; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del

Ric. 2017 n. 10922 sez. ML – ud. 21-11-2017
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processuale, mentre l’introduzione di un sistema di revisione del

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017

Il Presidente

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