Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14639 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29852/2006 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSARI NICOLA, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICREATIVA CULTURALE ASSISTENZIALE

DIPENDENTI ENEL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TEDESCHI FRANCESCO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2163/2 005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/10/2005 R.G.N. 673/05; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2010 dal Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., premesso di avere prestato attività lavorativa dal 26.9.1990 al 21.4.1997 in forza di contratto di gestione del centro sportivo Arca in (OMISSIS) e che le mansioni convenute ed effettivamente espletate integravano un rapporto di lavoro subordinato, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Brindisi l’Arca – Associazione Nazionale Ricreativa Culturale Assistenziale Dipendenti Enel – chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 24 – 31.10.2005, rigettò l’impugnazione proposta dalla C., osservando, sulla scorta delle acquisite risultanze istruttorie, che l’accertata situazione di fatto, nell’ambito della quale il rapporto tra le parti si era articolato sulla fornitura all’Associazione di svariate e connesse operazioni funzionali alla costante disponibilità del centro in favore degli associati ed alla efficienza ed alla cura dei campi da gioco e del verde circostante (operazioni richiedenti autonomia ed iniziativa per coordinarne l’esecuzione ed affidate alla responsabilità del gestore, anche con l’ausilio eventuale di collaboratori dello stesso), aveva confermato la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo teso al conseguimento di quel risultato;

non erano quindi emersi gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, tenuto altresì conto del preciso onere probatorio gravante sulla ricorrente in esito alle contestazioni in fatto mosse dalla controparte con la memoria di costituzione, sicchè doveva rilevarsi, concordemente a quanto evidenziato dal primo Giudice, che non era stata dimostrata l’essenza del lavoro subordinato, cioè proprio la “subordinazione” al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro, ma che, al contrario, era emersa l’effettiva esecuzione degli accordi inter partes circa l’espletamento del convenuto rapporto di lavoro autonomo, sia nel primo che nei successivi anni del rapporto stesso.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, C.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo.

L’intimata Arca – Associazione Nazionale Ricreativa Culturale Assistenziale Dipendenti Enel ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2094, 2222 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:

non abbia considerato che il rapporto si era svolto, per più anni, in termini diversi da quelli contemplati nell’originario contratto di gestione;

non abbia riconosciuto, sulla scorta delle testimonianze acquisite, la sussistenza della subordinazione, tenuto anche conto del carattere elementare, ripetitivo e predefinito delle prestazioni rese;

non abbia considerato che essa ricorrente, in difformità da quanto contrattualmente pattuito, aveva percepito un compenso mensile fisso e continuativo, indipendentemente degli incassi che l’Arca ricavava dalla gestione;

non abbia esaminato la sussistenza degli indici rilevatori del rapporto di lavoro subordinato.

2. Va anzitutto rilevato come il ricorso presenti evidenti profili di inammissibilità laddove trascura di trascrivere (se non per brevi e comunque non decisivi passaggi) il contenuto delle testimonianze che assume non essere state (o essere state malamente) valutate e dei documenti su cui fonda le proprie doglianze.

3. Deve comunque osservarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, l’esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4036/2000; 4171/2006).

Nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione priva di elementi di contraddittorietà, ha riconosciuto, sulla base del contenuto delle esaminate informazioni testimoniali, l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando il contenuto delle mansioni svolte e l’assenza di elementi di giudizio dimostrativi dell’assoggettamento della C. al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro.

Considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4036/2000); che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4171/2006; 326/1996) e che elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr, ex plurimis, Cass., n. 20669/2004), deve convenirsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei ridetti criteri distintivi fra attività di lavoro subordinato e autonomo, applicando al contempo correttamente i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, nella specie gravante sulla parte (la lavoratrice) che rivendica la natura subordinata del rapporto quale fondamento delle pretese azionate.

Pertanto si rilevano inammissibili, in questa sede di legittimità, siccome rivolte ad un non consentito riesame del merito, le censure inerenti alla concreta efficacia probatoria che dovrebbe essere riconosciuta alle emergenze istruttorie acquisite, posto che, per consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

4. In definitiva il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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