Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14639 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14639 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 2989-2012 proposto da:
RAGNO GAETANA RGNGTN36D44L741C, RAIMONDI GRAZIA
RMNGRZ67R53T138V, RICOTTA FEDELE RCTFDL45D29L024K,
RAIMONDI LUIGI RMNLGU59E27A984S, RAIMONDI GIANCARLO
RMNGCR6ORO4A9841, ERRETRE DI RICOTTA FEDELE E C SAS
00890150089, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, V.G.MERCALLI
46, presso lo studio dell’avvocato WALTER ARONICA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
CARMELA PERNICE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti

Data pubblicazione: 14/07/2015

contro

BALBO GIULIANO, MILANO ASSICURAZIONI SPA , ZURICH
INSURANCE COMPANY SA ;

intimati

avverso la sentenza n. 16/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;
udito l’Avvocato DINO COSTANZA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del 1 0 motivo di ricorso, rigetto degli
altri.

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di GENOVA, depositata il 11/01/2011 R.G.N. 766/08;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel luglio del 2002, la Erre -tre s.a.s. di Ricotta Fedele e i suoi soci
accomandatari, Ignazio Raimondi, Gaetana Ragno, Fedele Ricotta, Luigi,
Giancarlo e Grazia Raimondi, convennero in giudizio il loro commercialista,
dottor Giuliano Balbo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni loro

all’impugnativa di diversi avvisi di accertamento emessi dall’ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Sanremo nei confronti della Erretre s.a.s. e dei soci della
stessa.
A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nel settembre del
1993, presso la sede della società, furono riscontrate irregolarità relative alle
dichiarazioni Ilor e Irpef per l’anno 1992. Irregolarità che avevano dato seguito
ad avvisi di accertamento notificati alla società ed ai soci personalmente.
Sostennero gli attori che avevano conferito incarico al dottor Balbo di proporre
opposizione avanti alla Commissione Tributaria di Imperia. Opposizione che
non fu accolta perché i ricorsi depositati furono dichiarati inammissibili in
quanto sottoscritti dalle parti personalmente e non dal difensore tecnico come
richiedeva l’articolo 18, comma 3 D.lgs 546/1992, nelle more entrato in vigore.
La riscontrata irregolarità formale dei ricorsi impedì al giudice tributario di
verificare i motivi di merito addotti dai contribuenti. Mentre analoghe
impugnazioni, presentate successivamente, che si fondavano sugli stessi motivi
ebbero esito vittorioso.
Si difese il Balbo contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi
confronti sostenendo, da un lato, che non era possibile che i ricorsi in questione
anche se regolarmente sottoscritti sarebbero stati accolti e, dall’altro, che gli attori
non avevano impugnato in cassazione le pronunce della Commissione Tributaria
Regionale determinando così la loro definitività.

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causati dal negligente espletamento di un incarico professionale in relazione

Chiese, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie
assicuratrici Zurigo e Milano Assicurazioni per essere eventualmente manlevato.
Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 13 aprile 2007, ritenne provata
l’esistenza del rapporto professionale tra gli attori e Balbo in forza del quale
aveva predisposto i ricorsi oggetto di causa, nonché la colpevolezza del
professionista per avere ignorato una disposizione di legge. Ma che ciò

nonostante, non era possibile ritenere che esistesse la probabilità che i ricorsi,
anche se correttamente presentati, sarebbero stati accolti. Respinse perciò le
domande proposte dagli attori e la domanda con cui la Milano Assicurazione
aveva chiesto la restituzione della somma di euro 12.000 che aveva versato agli
attori per consentire loro di aderire al condono fiscale.

2. La decisione è stata confermata, ma con diversa motivazione, dalla Corte
d’Appello di Genova, con sentenza n. 16 dell’H gennaio 2011. La Corte ha
ritenuto la condotta del Balbo non colpevole e che, pertanto, non poteva essere
chiamato a rispondere delle conseguenze dannose causate agli attori dalla
reiezione dei ricorsi.
I giudici della Corte territoriale hanno motivato che nelle more del processo di
appello, sono intervenute pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione che hanno affermato che l’art. 18 co. 3 D.lgs 546/1992 era stato
interpretato nel senso che l’inammissibilità del ricorso sottoscritto dalla parte e
non dal suo difensore scaturiva solo dall’inosservanza dell’ordine impartito dal
Giudice Tributario di munirsi di difensore. Pertanto, non è stata la condotta del
Balbo l’antecedente causale del danno che gli attori lamentano ma piuttosto la
loro scelta di non far valere innanzi la Suprema Corte le ragioni che esistevano
per ottenere la riforma delle pronunce della Commissione Tributaria Regionale.
Conseguentemente erano gli attori i soli responsabili della definitività degli
accertamenti svolti dagli uffici finanziari. La Corte territoriale ha dichiarato
tardiva la domanda di restituzione proposta dalla Milano Assicurazione contro gli
attori.
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fo

3. Avverso tale decisione, la Erretre di Ricotta Fedele ed i suoi soci propongono
ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi.
3.1. Balbo e le società assicuratrici non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

applicazione degli artt. 1176 c.c. e 18 D.Igs. n. 546/92; contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Lamentano che i giudici del merito hanno errato nell’interpretare l’art. 18 d.Igs
546/92 alla luce della giurisprudenza formatasi tra il 2000 e 2004 perché si
riferisce ad un’ipotesi di assenza di assistenza tecnica nel giudizio tributario. Nel
caso di specie, invece, i mandati in favore del Balbo esistevano ma il
professionista non aveva sottoscritto ricorsi. Inoltre la Corte d’Appello
erroneamente imputa agli odierni ricorrenti di non avere interposto ricorso per
cassazione avverso le pronunce sfavorevoli della commissione tributaria
regionale non considerando che il Balbo ha confessato il suo errore
professionale. Infatti fu lui a sconsigliare il ricorso per cassazione. In ogni caso
denunciano che il Balbo non ha svolto il suo mandato secondo i criteri della
diligenza.

4.2. Con il secondo motivo, la società e i suoi soci lamentano la
“contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata è errata, contraddittoria e
sfornita di prova nel punto in cui sostengono che la condotta del Balbo non è
stata l’antecedente causale del danno, ma la loro scelta di non impugnare dinanzi
alla Suprema Corte per ottenere la riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale. In tale motivazione i giudici omettono di considerare che
nel corso delle risultanze istruttorie era emersa la responsabilità del Balbo ed, in
5

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa

particolare, il fatto che il professionista ha condiviso il proprio convincimento
con i clienti di non impugnare in Cassazione.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la “contraddittorietà della
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5
c.p.c.) 7 7 .

effettuata dal giudice di appello nel dispositivo e del tutto contraddittoria ed
inconciliabile con tutti gli altri capi del dispositivo stesso, nonché con la parte
moriva del provvedimento impugnato.

5. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e
sono entrambi fondati.
E’ principio consolidato di questa Corte che nell’adempimento dell’incarico
professionale conferito, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone al
professionista di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel
corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione,
dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a
quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative
al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti
dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a
sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente
sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta
mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del
cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la
relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta
informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da
parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o

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La società ed i suoi soci lamentano che la statuizione delle spese di giudizio

meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. n. 14597/2004; Cass.
n. 16023/2002).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza dei giudici del merito è carente
proprio in punto di informazione. Non emerge, infatti, se il professionista
nell’espletamento del suo mandato sia stato diligente nell’aver rappresentato, ed

decisione consapevole finalizzata ad impugnare i provvedimenti della
Commissione Tributaria Regionale.
In particolare, assunto il dato che circa l’obbligo di assistenza tecnica nel
processo tributario di cui all’art. 18 d. lgs. n. 546/92 sussisteva a quel tempo
quanto meno un contrasto interpretativo, il professionista avrebbe avuto, per
quanto premesso, il dovere di informare il cliente della possibilità di un ricorso
per cassazione, allo scopo di sperimentare una possibilità di esito favorevole,
fatte ovviamente le opportune valutazioni in concreto in ordine alla possibilità di
successo del ricorso anche nel merito delle questioni tributarie dedotte in
giudizio, attraverso cioè un ponderato bilanciamento tra il costo del rimedio
impugnatorio ulteriore e le possibilità di ricavarne concreta utilità. Onde
rimettere, in definitiva, la responsabilità della decisione ad una ponderata
delibazione del cliente stesso.
Su tutto questo, non risulta che sia stata esperita una indagine di merito.

6. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso per quanto di ragione,
dichiara assorbito il terzo, cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Genova, la quale dovrà integrare la valutazione di merito nei termini
indicati.

P.Q.M.

7

N

informato, i suoi clienti di tutte le circostanze necessarie per poter assumere una

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso per quanto di ragione, dichiara
assorbito il terzo, cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

Corte suprema di Cassazione in data 10 marzo 2015.

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