Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14639 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28985/2015 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANT0, 95,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA COMPAGNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI MOTOLESE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HTS IAHAD SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore T.E., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato

ADRIANO SCREPONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA TERESA BALISTRERI, giusta procura speciale in

calce controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6142/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO DE FERRARI per delega;

udito l’Avvocato ADRIANO SCREPONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.N., già socio della Cooperativa edilizia srl “Citta nova” ed in tale veste prenotatario di uno degli alloggi da essa realizzati, vista pronunziata nei suoi confronti la risoluzione dell’atto di prenotazione per inadempimento degli obblighi di versamento delle rate a suo carico, fu convenuto in giudizio per il rilascio ed il risarcimento dei danni dalla srl HTS IAHAD, che quell’alloggio aveva acquistato dalla Cooperativa, ma eccepì l’usucapione del bene e chiese, in subordine, che il rilascio fosse condizionato alla liquidazione dei versamenti eseguiti: ma l’adito tribunale di Roma accolse la domanda di rilascio con sentenza n. 17991/08, rigettando quella risarcitoria per carenza di elementi sulla struttura dell’immobile e la conseguente impossibilità di quantificazione dei danni.

2. L’appello principale del G. fu rigettato dalla corte della Capitale, che accolse quello incidentale dell’acquirente, ritenendo il passaggio in giudicato della risoluzione della prenotazione, ma esclusi al contempo un giudicato sui versamenti ed un valido possesso ad usucapionem, confermando la condanna dell’ex assegnatario al rilascio ed accogliendo pure la domanda risarcitoria.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello, pubblicata il 5.11.15 col n. 6142, ricorre il G., depositando memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la HTS IAHAD srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Infatti, del ricorso è impossibile la stessa illustrazione, attesa la mancata strutturazione di quello su motivi specifici e la sua impostazione nella commistione di elementi di fatto e di diritto, senza enucleazione di doglianze ricondotte ordinatamente ad uno o ad altro dei vizi disciplinati dall’art. 360 c.p.c., tanto meno precedute da rubriche con indicazione di questi ultimi: in tal modo, non è rispettato il requisito di specificità e completezza dei motivi di ricorso (Cass. ord. 16/11/2016, n. 23394; Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 19/08/2009, n. 18421).

3. Eppure (tra le molte: Cass. ord. 22/09/2014, n. 19959) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (in senso sostanzialmente analogo, per tutte: Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 28/11/2014, n. 25332; Cass. Sez. U. 10/07/2015, n. 14477; Cass. 16/5/2016, n. 10020; Cass. 17/05/2016, n. 10080).

4. E, nella specie, il ricorso si articola in “motivi” (a partire da piè della quarta, neppure numerata, facciata) che constano di una premessa e di otto paragrafi numerati, ciascuno dei quali contenente un sommario riferimento ai fatti di causa o alle ragioni della gravata sentenza, nonchè alle tesi che si vorrebbero ad essa contrapporre: privi però di rubrica e quindi di riconduzione ad alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., ma soprattutto in singolare ed inestricabile commistione di elementi di fatto e di frammentarie tesi di diritto, non sostenute da riferimenti a documenti di causa chiaramente identificati, nè ricondotti a chiare ed univoche ipotesi di vizio per cassazione; mentre ne è preclusa l’enucleazione che ne risulterebbe così affidata a questa Corte e ne resta superflua pure l’illustrazione della confutazione operata in controricorso.

5. Inoltre, di non uno dei documenti invocati a sostegno delle tesi confusamente dedotte il ricorrente adeguatamente indica in ricorso la sede processuale di produzione in giudizio, nè, soprattutto, riporta i passi testuali salienti e quelli in cui essi sono stati sottoposti ai giudici del merito, in macroscopica violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come costantemente interpretato da questa Corte: per consentire alla quale di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, è tuttora indispensabile che nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 07/02/2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02//2014, n. 2608; Cass. 03/02/2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198).

6. Del ricorso va quindi senz’altro dichiarata l’inammissibilità, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; e va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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