Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14639 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 04/07/2011), n.14639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16368/2007 proposto da:

D.M.I., per sè e nella qualità di procuratrice generale di

S.A. e S.B., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61 SCALA D, presso lo studio

dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MIRALDI Francesco, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO PIERO,

rappresentata e difesa dall’avvocato EPIFANIO Lucio, giusta mandato a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 21/12/05, depositata il 14/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Le sig.re D.M.I., S.A. e S. B. convennero davanti al Tribunale di Isernia la sig.ra S.M. ed altri per essere dichiarate proprietarie, per intervenuta usucapione, di porzioni immobiliari site in agro di (OMISSIS), e in particolare, per quanto qui rileva, in Via (OMISSIS) e in Via (OMISSIS).

S.M. resistette con comparsa di costituzione e il Tribunale accolse la domanda delle attrici quanto alle porzioni immobiliari di cui si è detto e dichiarò di rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta.

Quest’ultima propose quindi appello, insistendo nella domanda riconvenzionale di usucapione delle medesime porzioni immobiliari dichiarate dal Tribunale proprietà delle attrici e site in Via (OMISSIS) e in Via (OMISSIS).

La Corte di Campobasso, pronunziando sul gravame, dichiarò d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da S. M., non essendo stato instaurato, in ordine alla stessa, il contraddittorio nei confronti degli altri intestatari catastali dei beni, ritenuti contraddittori necessari; ha quindi rimesso le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

2. – D.M.I., anche in rappresentanza di S.A. e B., ha quindi proposto ricorso per cassazione ribadendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, S. M. non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma aveva dedotto l’usucapione in proprio favore in via di mera eccezione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti e comunicata al P.M., è stata ipotizzata la manifesta fondatezza del ricorso.

Le ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è fondato.

Ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga un’altra contro-domanda e, cioè, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all’attore, che va oltre il rigetto della domanda principale; quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l’efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore ai fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell’ambito dell’eccezione (Cass. 2665/1972, 2753/1973, 756/1986 e successive conformi).

Nella specie, come risulta chiaramente dalla comparsa di risposta e dalle conclusioni rassegnate in primo grado dalla convenuta, quest’ultima si era limitata a chiedere il rigetto della domanda di usucapione avversaria e mai aveva chiesto una pronuncia dichiarativa, altresì, del proprio diritto di proprietà per avvenuta usucapione.

La Corte d’appello, dunque, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla statuizione relativa alla riconvenzionale, non già per la violazione del contraddittorio, bensì per assenza della stessa domanda riconvenzionale, ossia per ultrapetizione.

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese. alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA